Uso delle immagini dei beni culturali: il costo della bellezza

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Quanto costa usare l’immagine di un bene culturale? Il Ministero della Cultura ha recentemente emanato le nuove linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni culturali pubblici. Ecco come funziona

Indice

«Quanto può costare un puzzle?» Chissà se è stata questa una delle domande che hanno guidato il gruppo di lavoro del Ministero della Cultura nell’emanazione delle recenti linee guida (allegate al D.M. 161 dell’11.04.2023 e poi sostituite dal D.M. 187 dell’01.05.2023).

È da molto che il dibattito sulla capacità di patrimonializzazione del nostro patrimonio culturale assume toni vivaci. Ne sono stati esempi – oltre che spunti – non soltanto le polemiche dello scorso anno sulla realizzazione di un DAW® dal Tondo Doni, ma anche la recentissima sentenza del Tribunale di Firenze per cui una casa editrice è stata condannata a pagare alla Galleria dell’Accademia i danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dall’utilizzo illecito dell’immagine del David di Michelangelo.

Non è quindi difficile credere che l’ordinanza del 24.10.2022 – emessa dal Tribunale di Venezia nel caso Ravensburger – possa aver costituito la giusta motivazione per affrontare il tema dei corrispettivi minimi da versare allo Stato per l’utilizzo dei beni culturali pubblici.

Il quadro normativo

Gli artt. 107 e 108 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – “CBC”) sanciscono infatti la possibilità che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali consentano la riproduzione e/o l’uso dei beni culturali da loro custoditi, dietro valutazione – fra le altre cose – dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni, dell’uso e della destinazione delle stesse, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. Si pensi, ad esempio, alla richiesta di un imprenditore di commercializzare dei prodotti raffiguranti un dipinto conservato presso un museo oppure agli spazi di un sito archeologico che vengano utilizzati quali scenografia per una sfilata di moda.

La possibilità di poter utilizzare le ricchezze del nostro patrimonio culturale viene tuttavia ricondotta al pagamento di canoni di concessione per l’uso e/o di corrispettivi connessi alle riproduzioni. Responsabili di determinare l’importo dei suddetti canoni/corrispettivi sono le stesse autorità che custodiscono i beni le quali, di regola, ne chiedono il pagamento anticipato.

Restano invece escluse dal pagamento di canoni/corrispettivi:

  • le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione senza scopo di lucro (ma con l’obbligo di rimborsare le spese sostenute dall’amministrazione concedente);
  • le attività di riproduzione dei beni culturali (es. disegno) svolte senza scopo di lucro ovvero la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite (e in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro), purché svolte per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa e/o promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

Le linee guida

Partendo dal sopra riassunto quadro normativo e in ossequio al sesto comma dell’art. 108 CBC, il Ministero della Cultura ha recentemente introdotto delle linee guida finalizzate alla determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni culturali (D.M. 161 dell’11.04.2023) .

Le linee guida contemplano le seguenti ipotesi.

Il sistema adottato dal Ministero per la determinazione dei canoni/corrispettivi è particolarmente macchinoso e prevede delle operazioni aritmetiche. Poniamo il caso che un soggetto privato voglia realizzare un NFT su un’opera conservata presso un museo statale. In tal caso, le linee guida prevedono che si debba sommare una tariffa – basata sul livello di pregio del bene per cui si chiede la riproduzione – a un coefficiente relativo al numero delle vendite prospettate (90-99%).

Basandosi sulle linee guida, le amministrazioni custodi dei beni dovranno ora aggiornare i loro rispettivi elenchi (già esistenti) e li dovranno pubblicare sui propri siti internet. È tuttavia importante sottolineare che le amministrazioni possono inserire disposizioni integrative e/o prevedere importi superiori rispetto alle previsioni delle linee guida.

È pertanto indubbio che un tale sistema lascerà un ampio margine di discrezionalità alle amministrazioni e, conseguentemente, un non sottovalutabile indice di incertezza per tutti coloro che dovranno/vorranno poter utilizzare dei beni appartenenti al pubblico. Per questi ultimi non resta purtroppo altro che armarsi di sana pazienza e di una calcolatrice.

di Riccardo Di Santo

Avvocato e Partner dello Studio legale CBM&Partners, è esperto in diritto dell’arte e dei beni culturali. Assiste regolarmente operatori del mercato dell’arte, affiancandoli nella protezione degli asset e nella gestione dei rischi legali, anche nei rapporti con la P.A. Fornisce inoltre consulenza in materia civile e commerciale, con particolare attenzione alla contrattualistica e al commercio elettronico

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