Chi sono i soggetti deboli di un trust
Il trust è lo strumento giuridico ideale per far fronte alle esigenze di persone “vulnerabili”. In tale categoria si ricomprende un’ampia gamma di fattispecie di soggetti “deboli”: da quelli riguardanti minori di età, a soggetti legalmente incapaci o parzialmente capaci (in quanto sottoposti a tutela, curatela od amministrazione di sostegno), fino a situazioni dai contorni spesso sfumati, ma sovente ricorrenti nella pratica, accomunate dal fatto che il soggetto da tutelare, per quanto legalmente capace, necessiti – da un lato – di protezione e – dall’altro – di supporto economico. Si pensi, per esempio, a tutti quei caso nei quali egli non sia in grado di fare un uso saggio e moderato delle proprie risorse: come, inclinazione alla prodigalità, incapacità di discernere un buon investimento da uno cattivo, abitudine al gioco d’azzardo etc.
Trust: strumento efficace di pianificazione
In tali situazioni il trust si rivela particolarmente efficace, in quanto abbina la protezione data dalla segregazione patrimoniale assoluta (il fondo è un patrimonio separato da quello del disponente, del trustee e dei beneficiari e non può essere sottoposto ad azioni cautelari od esecutive da parte dei loro creditori) alla “programmazione dinamica” dei beni in esso conferiti, consentendo che al soggetto debole sia attribuito quanto necessario per le sue esigenze di vita (spese mediche, mantenimento, utilizzo di un immobile ad uso di propria residenza, etc), evitando al contempo che lo stesso disponga di risorse rilevanti (delle quali potrebbe non fare un uso saggio).
Trust discrezionale e irrevocabile: come funziona?
Un trust irrevocabile e discrezionale (nel quale quindi il trustee non è vincolato dall’atto istitutivo ad operare distribuzioni di reddito o capitale predeterminate a favore del beneficiario, le quali costituirebbero altrimenti dei crediti suscettibili di espropriazione) rappresenta quindi di per sé un efficace strumento di tutela e protezione patrimoniale (purché sia, beninteso, posto in essere senza finalità elusive e senza pregiudicare eventuali creditori del disponente preesistenti al negozio di dotazione).
Un trust discrezionale pone il soggetto vulnerabile anche al riparo dagli atti pregiudizievoli che egli potrebbe porre in essere, disponendo della propria posizione di beneficiario e dei diritti dalla stessa derivanti (e vanificando, in tal modo, la volontà del disponente di proteggerlo).
Il protective trust: protezione dai rischi economici
Tali problematiche nell’ordinamento inglese hanno tradizionalmente trovato soluzione attraverso il cosiddetto “protective trust”, con cui si prevede che, al verificarsi di determinate circostanze individuate nell’atto istitutivo (denominate “trigger events”, quali, ad esempio, la minaccia di azioni esecutive, ovvero la proposizione di un’istanza di apertura di una procedura concorsuale, o ancora una declaratoria di inabilitazione per prodigalità o consumo di sostanze d’abuso), il beneficiario perde in tutto o in parte i propri diritti, divenendo titolare solo di un’aspettativa e s’instaura, appunto, un trust discrezionale, in cui è il trustee ai decidere di volta in volta a chi e come attribuire quanto spettava, invece, al soggetto da proteggere quale titolare di una posizione beneficiaria certa prima che quelle circostanze si verificassero.
Spendthrift trust: protezione da creditori e fallimento
Un diverso modello di trust con effetti protettivi è invece quello, tipico del diritto di molti stati nordamericani, conosciuto con la denominazione di “spendthrift trust” (letteralmente, trust per “spendaccioni”), che si caratterizza per il fatto che il beneficiario (che in alcuni degli Stati federati può anche essere lo stesso disponente) conserva e mantiene inalterata la propria posizione, ma l’atto istitutivo prevede veri e propri vincoli di inalienabilità e impignorabilità, anche in caso di fallimento, privando ab origine il soggetto da tutelare del potere di disporre dei diritti che gli derivano dal trust e precludendo eventuali aggressioni da parte dei creditori dello stesso con vincoli e limitazioni, che sono agli stessi opponibili.
I trust nei modelli internazionali: Jersey, Guernsey e San Marino
Le leggi del modello internazionale (si vedano ad esempio quella di Jersey, Guernsey o di San Marino) propongono soluzioni “ibride”, coniugando entrambi i modelli del protective e dello spendthrift trust, e prevedendo la possibilità sia di stabilire la caducazione della posizione beneficiaria che di porre possibili limitazioni per beneficiario e creditori, anche in caso di fallimento.
Si è quindi discusso della compatibilità di tali previsioni nell’ambito dei trust “interni” (ove, ferma restando la previsione di una legge regolatrice straniera di un ordinamento trust, gli elementi significativi della fattispecie sono collocati in Italia), anche alla luce di quanto previsto dall’art. 15 della Convenzione de L’Aja del 1989.
Se non si sono ravvisate criticità per quanto riguarda le limitazioni a carico dello stesso beneficiario, più problematiche si sono rivelate, invece, quelle a danno dei creditori, per possibile contrasto con l’art. 2740 c.c.: se infatti, da un lato, si è escluso che il modello inglese non confligga con tale disposizione, si tende invece a non reputare legittime le preclusioni previste dal modello statunitense, salvo che abbiano ad oggetto beni e crediti che già in base al diritto interno non possono essere sottoposti ad esecuzione o sequestro (ad esempio, i crediti alimentari).
Conclusioni: come strutturare un trust efficace?
In ogni caso, attraverso un’attenta scelta della legge regolatrice ed un’opportuna formulazione delle previsioni dell’atto istitutivo, è senz’altro possibile tutelare efficacemente i soggetti deboli, senza violare disposizioni inderogabili previste dal nostro ordinamento.