Al fine di agevolare il passaggio generazionale, è frequente che l’imprenditore decida di trasferire, tramite un apposito contratto stipulato in vita, la propria azienda o le proprie partecipazioni al discendente ritenuto più idoneo ad assumerne la leadership. Questo specifico strumento prende il nome di patto di famiglia e, per poter operare, richiede il coinvolgimento di diverse figure chiave.
Cos’è il patto di famiglia e chi deve partecipare
Oltre al disponente (imprenditore o titolare delle partecipazioni societarie) e all’assegnatario (discendente individuato per proseguire la guida), assume infatti un ruolo centrale la platea degli altri partecipanti.
In relazione a questi ultimi, la legge prevede espressamente l’obbligo di partecipazione al contratto per il coniuge e per tutti coloro che sarebbero legittimari se la successione si aprisse nel momento stesso della stipula. La ratio di tale obbligatorietà risiede nel fatto che, se da un lato viene garantita la facoltà per l’imprenditore di trasmettere l’azienda o le partecipazioni al discendente prescelto, dall’altro deve essere rigorosamente tutelata la quota di legittima spettante ai parenti più prossimi del disponente.
Come vengono tutelati gli eredi non assegnatari
Proprio per bilanciare questi due interessi, all’interno dei patti di famiglia si aprono due strade per regolare la posizione dei discendenti esclusi dall’assegnazione dell’azienda.
La prassi più frequente prevede unicamente il trasferimento del patrimonio societario in capo all’assegnatario, ponendo direttamente a carico di quest’ultimo l’obbligo di compensare economicamente i non assegnatari.
In alternativa, parte della dottrina ha ritenuto comunque possibile strutturare il patto prevedendo l’attribuzione diretta di determinati beni del disponente agli altri contraenti, fino a concorrenza delle rispettive quote di legittima.
Fiscalità dei trasferimenti nel patto di famiglia
Al di là degli aspetti civilistici, un elemento di centrale importanza nella pianificazione di un tale contratto è indubbiamente rappresentato dalla fiscalità. L’attenzione si concentra in particolare sull’imposizione indiretta, trattandosi di un trasferimento che rileva ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Le agevolazioni fiscali per il beneficiario assegnatario
Con riferimento al beneficiario del patto di famiglia, la normativa italiana prevede la possibilità di accedere al regime di esenzione introdotto dall’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, oggetto recentemente di parziale riscrittura. Tale norma disciplina l’esenzione per i trasferimenti di aziende, rami d’azienda o quote sociali a favore dei discendenti in linea retta e del coniuge, includendo espressamente tra le modalità di trasferimento agevolabili anche il patto di famiglia.
Le condizioni per ottenere l’esenzione fiscale
Le condizioni per l’applicabilità del beneficio, da richiedere presentando un’apposita dichiarazione formale contestuale all’atto a pena la decadenza, differiscono a seconda dell’oggetto del trasferimento:
- in caso di aziende, gli aventi causa dichiarano di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- in caso di quote sociali e azioni di società di capitali, gli aventi causa devono sia acquisire il controllo della società (o integrare una situazione di controllo già esistente), sia detenere tale controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- in caso di altre quote sociali, gli aventi causa devono semplicemente mantenere la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
L’esenzione si applica, alle medesime condizioni, anche ai trasferimenti di azioni e quote sociali di società residenti in Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (See) o in Stati che garantiscano un adeguato scambio di informazioni. Il beneficio, infine, si estende simmetricamente alle imposte indirette ipotecaria e catastale.
La tassazione dei legittimari non assegnatari
Spostando l’analisi sui legittimari non assegnatari, qualora questi non vi rinuncino, sorge il diritto alla liquidazione della quota loro spettante, trasferimento economico assoggettato anch’esso all’imposta sulle successioni e donazioni.
A tal riguardo, la disciplina oggi in vigore, anche all’esito di un dibattito giurisprudenziale (iniziato sostanzialmente dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29506 del 24 dicembre 2020) e ribadita anche dall’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n.12/E del 14 febbraio 2025, prevede che le franchigie e le aliquote del tributo debbano essere applicate guardando esclusivamente al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il legittimario non assegnatario.
Sì è infatti chiarito che queste somme configurano, ai fini fiscali, una liberalità diretta dell’imprenditore nei confronti dei familiari esclusi dall’azienda, a prescindere da chi sia il soggetto che provvede materialmente alla loro liquidazione. Questo assetto normativo e interpretativo, ad oggi consolidato, supera un iniziale orientamento di legittimità che, al contrario, parametrava aliquote e franchigie sul rapporto orizzontale tra assegnatario e non assegnatario, penalizzando fortemente questi ultimi.
Cosa succede ai legittimari sopravvenuti
Tuttavia, il quadro normativo impone cautela anche per il futuro. Poiché la nozione di legittimari coinvolge una platea di soggetti potenzialmente molto ampia e dinamica nel tempo, e dato che i partecipanti al patto potrebbero non coincidere, anche solo parzialmente, con coloro che rivestiranno la medesima qualifica al momento dell’effettiva apertura della successione, è opportuno ricordare che il coniuge e i legittimari sopravvenuti conservano il diritto di richiedere e ottenere dai beneficiari del patto il pagamento la somma che avrebbero percepito se avessero partecipato all’atto originario, maggiorata degli interessi legali.
Conclusioni
In definitiva, il patto di famiglia si conferma uno strumento giuridico di straordinaria efficacia per garantire la continuità aziendale, offrendo all’imprenditore la possibilità di consolidare la governance ed evitare frammentazioni patrimoniali.
Sul piano dell’assegnatario, appare certa la possibilità di accedere all’esenzione fiscale nel rispetto del vincolo quinquennale di detenzione.
Per quanto riguarda invece i legittimari non assegnatari, il definitivo superamento del vecchio orientamento ha garantito una maggiore equità, rendendo il patto di famiglia una soluzione decisamente più attrattiva per la progettazione dei passaggi generazionali d’impresa, non solo sotto il profilo riorganizzativo e di pianificazione, ma anche da quello prettamente fiscale.
(Articolo scritto in collaborazione con Asia Zaltron, collaboratrice di Studio Righini)

