Solo gli atti mediante i quali cui vengono attribuiti i beni vincolati nel trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni
Con una recente risposta a interpello, n. 165 del 2024, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale legato al ri-trasferimento dei beni al disponente nel caso in caso di rinuncia alla propria posizione di beneficiario del soggetto così designato nell’atto istitutivo del Trust.
Segregare beni nel trust: gli effetti fiscali
Come ha specificato l’Agenzia delle entrate:
Se, con riferimento alle implicazioni fiscali relative alla posizione del trustee
- gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, tali atti non comportano l’attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust
Diverse sono le valutazioni in merito alla posizione del beneficiario.
In questo caso, infatti, gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari,
realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni. Di modo che ai fini della determinazione dell’imposta da versare, le aliquote e le franchigie all’atto dell’attribuzione dei beni, sono individuate sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.
Infatti, l’attribuzione dei beni segregati nel trust al beneficiario, soggetto evidentemente diverso dal disponente, si considera fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza.
Considerato, pertanto, che:
- ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale nel “trust”, e che detto trasferimento di ricchezza non è costituito né dall’atto istitutivo del “trust”, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trustee”)
se ne ricava che:
- solo gli atti mediante i quali cui vengono attribuiti i beni vincolati nel trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.
L’ipotesi della rinuncia del beneficiario
Premesso che i beneficiari possono rinunciare, tanto permanentemente quanto limitatamente, in tutto in parte alla posizione giuridica vantata in forza di un trust, attraverso un apposito atto di rinuncia, da questa rinuncia si determina la retrocessione dei beni costituiti in Trust nella titolarità dei disponenti.
A seguito della rinuncia, dunque, i beni tornano nella titolarità dei disponenti che avevano istituito il trust e il trust stesso cessa, per il venir meno della ragione stessa che ha spinto i disponenti a istituirlo per sovvenire alle necessità della vita dei sopradetti beneficiari.
Ebbene, come ha specificato l’Agenzia delle entrate, la circostanza per la quale, a seguito della rinuncia, i beni segregati nel trust ritornano nella titolarità dei disponenti, non realizza il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione, in quanto non si verifica alcun trasferimento di ricchezza.
La revoca del trust, dovuta alla rinuncia del beneficiario, infatti, da cui deriva la retrocessione dei beni ivi segregati al disponente, costituisce un atto neutro che non determina un trasferimento di ricchezza né manifesta una variazione nella capacità contributiva.
L’atto di revoca del trust a seguito della rinuncia sconta soltanto l’imposta di registro in misura fissa e le imposte ipotecarie e catastali per le formalità della trascrizione e per le volture catastali anch’esse in misura fissa.