Cos’è il trust
Il trust è un negozio giuridico per mezzo del quale un soggetto (disponente) trasferisce uno o più beni ad un altro soggetto (trustee) affinché quest’ultimo li utilizzi a vantaggio di un terzo beneficiario o per il perseguimento di uno scopo. La caratteristica principale è la sua duttilità, ciò che gli consente di assumere le sembianze di un vero e proprio vestito su misura, ritagliato di volta in volta sulle concrete e specifiche esigenze e volontà del disponente.
Il trust in ambito familiare
Viene proficuamente utilizzato in ambito familiare sia per perseguire interessi meritevoli di particolare tutela, soprattutto al fine di garantire a soggetti incapaci, quali minori e disabili, le risorse necessarie per la loro cura e assistenza, sia come strumento di pianificazione successoria.
Inoltre, sempre più spesso, viene utilizzato per regolamentare i rapporti economici tra coniugi e proteggere il patrimonio familiare.
Il trust e la tutela patrimoniale tra coniugi
Il trust, infatti, può essere istituito durante il matrimonio mediante conferimento nello stesso di determinati beni o diritti, che vengono così segregati dal patrimonio personale dei coniugi, per essere gestiti in modo più efficiente e per regolamentarne in maniera più specifica frutti che ne derivano.
In quest’ottica questo strumento è funzionale a garantire, durante la vita matrimoniale, la soddisfazione dei bisogni della famiglia e, successivamente, nell’eventuale fase di crisi coniugale, ad evitare che uno o entrambi i coniugi dispongano dei beni familiari sottraendoli, per esempio, alle esigenze di vita dei figli.
Il trust nella crisi coniugale
L’istituto del trust, dunque, trova una sempre più frequente applicazione per regolamentare i rapporti patrimoniali e personali tra coniugi nel caso di crisi della coppia, ossia nei procedimenti
di separazione e di divorzio.
Non vi sono limiti all’utilizzo di questo strumento in tale contesto, purché si rispettino i requisiti imposti dalla Convenzione dell’Aja e soprattutto purché il trust persegua in concreto interessi meritevoli di tutela.
Le funzioni nella separazione e nel divorzio
Infatti, nella fase patologica del rapporto di coppia, esso consente di soddisfare le molteplici e spesso contrapposte esigenze che possono emergere, consentendo di disciplinare i rapporti patrimoniali e personali tra coniugi, di tutelare eventuali figli, nonché di ridurre sia il rischio appropriativo di beni da parte di uno dei due coniugi sia quello di inadempimento agli obblighi di mantenimento.
In particolare, l’utilizzo del trust in questa sede assolve principalmente a due funzioni:
- solutoria, laddove il coniuge obbligato trasferisca alcuni beni in trust al fine di far fronte alle proprie obbligazioni di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge e dei figli;
- di garanzia, allorquando il coniuge obbligato conferisca in trust alcune risorse, così segregandole e vincolandole a garanzia dell’adempimento delle proprie obbligazioni.
I procedimenti di separazione
Nell’ambito degli accordi di separazione e di divorzio la giurisprudenza è pacifica nel ritenere valida qualsiasi clausola che regoli gli assetti patrimoniali tra i coniugi e che sia in grado di soddisfare gli interessi meritevoli degli stessi. Peraltro, sul punto, le Sezioni Unite, con sentenza n. 21761 del 2021, hanno ammesso la possibilità di comprendere nell’ambito degli accordi della crisi coniugale i trasferimenti immobiliari e quindi, anche il trust.
Il trust e l’assegnazione della casa familiare
In tale contesto, questo istituto può servire a dare sistemazione ai beni comuni, risolvendo controversie circa la ripartizione e l’utilizzo degli stessi, soprattutto per quanto concerne l’assegnazione della casa familiare, con lo scopo anche di garantire il mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica.
Infatti, è possibile individuare e segregare nel fondo in trust le risorse del coniuge obbligato al mantenimento o agli alimenti, con la sicurezza, per il coniuge creditore, di ottenere il puntuale adempimento alle scadenze pattuite degli obblighi patrimoniali.
Condizioni e validità del trust nella crisi coniugale
L’istituzione di un trust sia in sede di separazione sia nell’ambito di divorzio, è soggetta a condizione sospensiva: infatti, se l’atto istitutivo viene inserito nel verbale di separazione consensuale dei coniugi è soggetto al controllo giudiziale prima dell’omologazione; se è avanzato nel ricorso congiunto di divorzio, invece, dovrà essere confermato nella successiva sentenza del Tribunale.
Ciò che conta, in entrambi i casi, è che l’istituzione del trust sia scelta e predisposta di comune accordo tra le parti e che l’atto istitutivo preveda tutte le condizioni di amministrazione e gestione dei beni in trust: il questo strumento dev’essere irrevocabile per un congruo periodo di tempo ai fini del corretto adempimento degli obblighi ivi previsti e i diritti dei beneficiari devono essere vincolati e non modificabili.
Il trust imposto dal giudice: limiti e ammissibilità
Mentre nei paesi di common law è diffusa la prassi secondo cui il trust può essere anche imposto dal giudice nel corso dei procedi menti di separazione o divorzio, la nostra giurisprudenza non
ammette il cosiddetto “constructive trust” in quanto gli artt. 3 e 20 della Convenzione de L’Aja sono di ostacolo al riconoscimento di un trust di fonte giudiziale.
Nello specifico, mentre si nega l’ammissibilità di un trust disposto d’ufficio dal giudice con funzione solutoria, in quanto la corresponsione di una somma di denaro o il trasferimento di un complesso di beni si ritiene essere una decisione riservata alla disponibilità e all’autonomia negoziale delle parti, in linea di principio si ritiene, invece, ammissibile ope iudicis il trust di garanzia, istituito al fine di assicurare gli obblighi di adempimento.
La giurisprudenza riconosce la validità del trasferimento in trust di beni di esclusiva proprietà di un coniuge al fine di soddisfare esigenze economiche del coniuge economicamente più debole, il quale verrà nominato beneficiario insieme agli eventuali figli della coppia.
In questo caso, nel momento in cui cessa l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli (che divengono economicamente indipendenti) o nei confronti dell’ex coniuge (perché, ad esempio, contrae nuove nozze), i beni all’epoca conferiti in trust retrocedono al coniuge disponente, il quale, divendone nuovamente proprietario, può destinarli ad altri e diversi fini.
Il trust auto-dichiarato
Infine, è ammesso anche il trust cosiddetto auto-dichiarato in cui uno dei due coniugi – proprietario
dei beni e disponente del trust – si dichiara trustee, assicurando così la segregazione dei beni e la destinazione finale da esso desiderata e garantendo in questo modo anche gli interessi e le esigenze dei figli minori nel corso degli anni.