Per le società rappresenta uno strumento efficiente oltre che per gli scopi sopradetti per affrontare la crisi dell’azienda (ad esempio, per la gestione di crediti sorti a seguito della chiusura di un fallimento o nelle procedure concorsuali per garantire i creditori del debitore insolvente). In seguito alla creazione un trust con queste specifiche finalità la somma (o un bene) oggetto di un contenzioso viene consegnata al trustee che la amministra al meglio nell’interesse di tutte le parti coinvolte salvo poi consegnarla a quella a favore della quale è stato sancito il diritto al termine della lite.
Sotto l’aspetto economico, questa sorta di “immobilizzazione” del bene comporta che lo stesso risulti, infatti, improduttivo o, nel caso in cui si tratti di strumenti finanziari, non convenientemente gestito. Quanto, invece, all’ipoteca essa non soddisfa la necessità del creditore di disporre di un meccanismo che gli consenta una rapida e agevole realizzazione del credito garantito in quanto non è ammessa la vendita del bene ad opera dello stesso creditore.
Di qui l’opportunità del ricorso al trust quale garanzia atipica che, per la sua flessibilità, può consentire di superare la staticità dei modelli giuridici delle garanzie classiche, dando così risposte concrete ai bisogni indotti dalla dinamicità della realtà economica.
Parlare di trust a scopo di garanzia significa sfruttare la segregazione patrimoniale derivante da tale strumento per garantire con il fondo in trust il soddisfacimento di determinati crediti del disponente del trust o dei soggetti da esso indicati nell’atto istitutivo.
A tal fine i beni che serviranno a fornire la garanzia vengono inseriti nel fondo in trust, formando così un patrimonio separato e destinato esclusivamente alla realizzazione dello scopo di garanzia.
Mediante la puntuale disciplina dell’atto istitutivo si vengono, poi, a prefigurare gli obblighi e i diritti delle parti interessate, in modo tale da conseguire la protezione sia del creditore che del debitore tramite la precisa esecuzione degli obblighi imposti al trustee, in particolare nell’ipotesi di realizzazione coattiva dei beni oggetto della garanzia.
I vantaggi derivanti dall’utilizzazione del trust in operazioni di garanzia sono molteplici. In primis va sottolineato come tale istituto consente di costituire una garanzia atipica “dinamica”
che fuoriesce dalle garanzie su specifici beni (garanzie reali tipiche); infatti, per quanto riguarda il bene segregato in trust (e i frutti che ne derivano), il vincolo di destinazione viene conservato anche se questo bene viene successivamente trasformato, sostituito, incrementato, surrogato, e ciò indipendentemente dall’esecuzione delle specifiche forme di pubblicità previste per rendere opponibili le garanzie reali tipiche.
Il trust, inoltre, assicura una rapida ed agevole realizzazione del credito garantito in quanto al termine convenuto, in caso di inadempimento, sarà il trustee stesso ad alienare il bene,
tentando il maggior ricavo possibile e restituendo, altresì, al debitore eventuali somme residuanti dopo aver soddisfatto le ragioni del creditore.
Va, infine, sottolineato come, anche dal punto di vista fiscale, questa tipologia di trust risulti interessante in quanto, come da ultimo affermato anche da recenti pronunce della Cassazione
oltre che di giudici tributari, ad esso si applica unicamente l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro.