L’applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione di possedere redditi da pensione di fonte estera
Come noto pensionati di fonte estera hanno la possibilità di fruire di un’agevolazione fiscale se trasferiscono la residenza in Italia.
Fa il punto sul regime in questione una recente risposta a interpello resa dall’Agenzia delle entrate, n. 21 del 2024.
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L’agevolazione per i pensionati di fonte estera
Come noto, ai sensi dell’art. 24 ter del TUIR, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici, e comunque avente una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria.
Più in particolare, i soggetti che ricevono reddito da pensione erogata da soggetto estero possono fruire di un’agevolazione che prevede l’aliquota al 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.
Come si applica l’agevolazione
Come messo in evidenza da una recente risposta a interpello dell’Agenzia dell’entrate, n. 21 del 2024, ai fini dell’applicazione del regime, la persona fisica che trasferisce la propria residenza fiscale da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa (cioè uno strumento che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale) in Italia in uno dei Comuni previsti dalla disciplina in esame, sopra menzionati, può optare per:
- l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni).
Chi può fruire del regime agevolativo?
Il regime è rivolto alle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e che trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Occorre evidenziare che per accedere al suddetto regime, è richiesto l’effettivo trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni evidenziati dalla normativa.
Quali redditi consentono di accedere alla agevolazione?
L’applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione di possedere redditi da pensione.
Più in particolare, il regime in commento è rivolto ai soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
Sono esclusi dal regime in esame, pertanto, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.
L’espressione normativa le pensioni di ogni genere porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del regime:
- gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa
- le indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro