I requisiti del testamento olografo
La legge italiana, tra le forme testamentarie consentite, prevede quella olografa, i cui requisiti sono indicati dall’art. 602 del codice civile:
- “(1) Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
- (2) La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
- (3) La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”. Si tratta della forma sicuramente più semplice di testamento, che consente di predisporre e redigere agevolmente le proprie ultime volontà mantenendo un certo grado di segretezza, anche considerato che i testamenti olografi possono essere revocati tramite la semplice distruzione (cfr. art. 684 c.c. “Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo”).
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La forma del testamento olografo
Requisito caratteristico di questa forma testamentaria è l’olografia, cioè la scritturazione di pugno da parte del testatore.
Non esistono né sono normati gli strumenti di scrittura o i materiali sui quali debba essere scritto il testamento olografo: si può confezionare con qualsiasi mezzo (matita, penna, gesso, colori, grafite, etc.) e su qualsiasi superficie (carta, pelle, legno, stoffa, pergamena etc.). Si ritiene pure consentito il testamento olografo cosiddetto epistolare, cioè quello scritto su una lettera indirizzata a un destinatario – è poi irrilevante che la lettera sia stata o meno spedita dal testatore, visto che il testamento non è un atto recettizio e non deve dunque giungere a conoscenza di alcuna persona per poter produrre validamente i propri effetti.
Similmente, è riconosciuto come valido testamento olografo quello dove il testatore ha fatto interpolazioni o aggiunte sia durante la stesura, che posteriormente, nonché il testamento redatto su più fogli separati, purché tra questi esista una chiara connessione (oltre alla sottoscrizione in fondo alle disposizioni).
L’autografia nel testamento olografo
L’autografia deve rispondere a due requisiti, e cioè la sicura provenienza da parte del testatore e la sua abitualità (nel senso che la grafia del testamento corrisponde a quella normalmente usata dal testatore).
La giurisprudenza ritiene radicalmente nulli i testamenti olografi scritti non di pugno (a macchina o stampati) ovvero da un terzo, perché manca il requisito della personalità (cfr. Cass 7783/2001 “Il testamento olografo redatto dal de cuius con l’aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano, anche solo con riguardo a una parte del contenuto, non possiede il requisito dell’autografìa richiesto a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 602, 1° comma e 606, 1° comma, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore”).
Si segnala tuttavia sul punto la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1431/2024, pubblicata in data 15 gennaio 2024, la quale ha deciso che, nel caso di redazione di un testamento olografo da parte di una persona completamente priva della vista, l’atto compiuto da un terzo di posizionare la mano del testatore all’inizio di ogni rigo non incide sul requisito dell’autografia e della personalità della scrittura, essendo semplicemente volta a dare una forma ordinata alla scheda testamentaria senza incidere, nemmeno in minima parte, sul contenuto della medesima.
Ciò anche in considerazione del fatto che il semplice riposizionamento della mano non coarta il gesto della scrittura né la direziona, lasciando invece intatta la gestualità grafica del testatore (fatta comunque salva, secondo la Corte di Cassazione, la possibilità di provare che l’assistenza nella redazione e sottoscrizione del testamento non faccia parte di un più ampio disegno di coartazione della capacità di intendere di volere, che può sfociare nell’annullamento).
Di simile avviso è stata parte della dottrina, quando ha teorizzato che, in caso di tremori alla mano, l’intervento del terzo volto a frenare questi ultimi non incida sul requisito dell’autografia.
Quanto al requisito dell’abitualità, la dottrina tende ad ammettere una interpretazione estensiva, nel senso che tale requisito è rispettato con ogni forma di scrittura (per esempio a stampatello oppure anche stenografica) purché usata con frequenza dal testatore e rechi, pertanto, un’impronta riconducibile alla sua personalità.