Sì al risarcimento se il commercialista è inadempiente

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Si può chiedere il risarcimento al proprio commercialista se questo con il suo operato scorretto ha causato un accertamento fiscale al cliente

Si deve dimostrare il nesso di casualità tra il fatto che il commercialista non abbia svolto correttamente il suo incarico e l’accertamento fiscale successivo

Da ricordare come ci sia una differenza tra il risarcimento dal punto di vista civilistico (come nel caso esaminato) e quello tributario

Si può chiedere il risarcimento, in via civilistica, al proprio commercialista se questo ha causato un accertamento fiscale al suo cliente. Questo in sintesi quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenze n.22855/2020. Si è dunque ribadito il principio secondo il quale il professionista negligente è responsabile nei confronti del cliente che ha ricevuto un accertamento a causa proprio di un suo errore o mancanze.

Il caso che ha potato a questa decisione vedeva una società che aveva citato in giudizio il suo commercialista, per ottenere un rimborso sui danni da lui provocati in merito alla contabilità della società.

In un primo momento la domanda è stata rigettata, la corte di appello aveva invece in parte accolto la domanda condannando il commercialista al pagamento di 22.994,50 euro alla società. La decisione era stata presa perché si riteneva che l’accertamento fiscale inviato alla società rappresentasse una prova sufficiente dell’inadempimento da parte del professionista. Secondo i giudici questo però avrebbe comportato il risarcimento delle sole sanzioni. La società non essendo contenta (ritiene che la somma non sia corretta rispetto a quanto pagato) della decisione decide di ricorrere in Cassazione.

I giudici osservano che la società quando in primo appello era stato rigettato il ricorso avevano sottolineato come la responsabilità del commercialista consisteva nella non corretta tenuta della contabilità. Questo aveva causato sanzioni e maggiori imposte da pagare. A tutto questo la società sottolinea anche come loro avevano dovuto pagare 62.213,44 euro. E la cifra era nettamente diversa da quanto deciso dai precedenti giudici, dove la somma era stata solo di 22.994,50 euro.

I giudici di cassazione indicano dunque come in appello non si sia specificato perché si dovesse riconoscere alla società solo l’importo delle sanzioni (questo risulta essere anche inferiore a quanto pagato). E dunque la cassazione arriva alla conclusione che la corte di appello deve rivedere il caso, e valutare di nuovo la situazione per determinare il nesso di casualità tra l’operato del commercialisti e il danno subito dalla società. Si chiede dunque di valutare il nesso di casualità tra il non aver svolto correttamente il suo incarico come professionista e gli importi che il contribuente ha pagato in seguito a causa dell’accertamento fiscale.

Da ricordare come però c’è una differenza tra il risarcimento dal punto di vista civilistico (come nel caso esaminato) e quello tributario o penale. La Cassazione ricorda infatti come chi affida al commercialista, il compito di fare la dichiarazione, non può dirsi esonerato da responsabilità. Se si vuole essere esentati da queste, in caso di omessa trasmissione della dichiarazione da parte del professionista, si deve dimostrare di aver fornito al commercialista, quanto dovuto all’Agenzia delle entrate e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato. In questo caso se il professionista ha agito in modo scorretto la colpa sarà esclusivamente sua.

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