Somme sottratte indebitamente e operazioni eseguite senza autorizzazioni: sono alcune fra le più gravi violazioni che, purtroppo, capita di rilevare nella professione della consulenza finanziaria. Un mestiere a contatto con il risparmio dei clienti che richiede, anche per questo, un particolare rigore e un’attenta vigilanza: a occuparsene è l’Organismo Ocf, che l’interlocutore a cui il risparmiatore può ricorrere in caso di sospetti nei confronti del proprio consulente. Abbiamo parlato dei presidi a tutela degli investitori con il direttore generale Ocf, Alessandro Paralupi.
Quali sono i campanelli d’allarme che dovrebbero spingere l’investitore a far valutare la correttezza dell’operato del suo consulente?
Il primo passo da fare, per chi affronta anche la più semplice attività finanziaria – come, ad esempio, un piccolissimo piano di accantonamento mensile per l’educazione dei propri figli – è sapere a chi rivolgersi. Come noto, la prestazione del servizio di consulenza finanziaria è riservata ai soggetti iscritti all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari istituito ai sensi dell’art. 31, quarto comma, Tuf, con la conseguenza che tale attività può definirsi “protetta” in quanto la legge prevede un controllo circa i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e patrimoniali che devono essere posseduti dagli aspiranti consulenti finanziari (CFF, CFA e SCF) per potersi iscrivere all’albo. Pertanto, la prima cosa da fare è verificare se il proprio interlocutore è autorizzato a prestare il servizio offerto; quindi, nel caso di consulenti finanziari se sono iscritti all’Albo.
Inoltre, diffidare dalle chimere del web e da chi prospetta guadagni senza rischi. Vi sono poi delle qualità che dovrebbero far riconoscere un buon consulente:
- Dalle domande che fa: il consulente dovrebbe essere parte attiva, indagando per conoscere più a fondo il risparmiatore;
- Dai prodotti che offre: il consulente ha il compito di illustrare con trasparenza costi e commissioni, così che il cliente possa decidere con consapevolezza;
- Dalle informazioni che fornisce: un professionista dovrebbe incoraggiare il risparmiatore a un approccio ragionato alle decisioni e un uso responsabile del proprio patrimonio;
- Dalla capacità di diversificazione, anche rispetto a piccoli patrimoni.
In generale, quali sono i numeri delle segnalazioni e delle sanzioni da quando l’Ocf ha ricevuto dalla Consob la responsabilità di vigilare sulla condotta dei consulenti iscritti all’Albo?
Dal 2018 ad oggi sono stati deliberati complessivamente 71 richiami scritti e sono state irrogate complessivamente 128 sanzioni pecuniarie. Con riferimento alle radiazioni, sono state deliberate complessivamente 174 radiazioni. Nel solo 2023 sono state deliberate 35 radiazioni. I provvedimenti di sospensione dall’Albo a tempo determinato dall’avvio delle funzioni di vigilanza sono stati complessivamente 173. Di seguito uno specchietto riepilogativo dei provvedimenti sanzionatori (al netto delle archiviazioni) adottati dall’Ocf dal 2018 ad oggi.
Quali sono i comportamenti non corretti che, anche a seguito delle vostre ispezioni, emergono con maggior frequenza?
Con rifermento alle tipologie di violazioni più rilevanti della normativa di settore contestate ex art. 196, comma 2, del Tuf ai soggetti vigilati, le stesse riguardano, per lo più, le seguenti condotte ascrivibili ai consulenti finanziari:
- l’acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza della clientela;
- il perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente, spesso correlato alla contraffazione della firma dell’investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;
- la ricezione di forme di compenso o di finanziamento da parte della clientela;
- la ricezione o l’utilizzo da parte del consulente dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dell’investitore;
- la comunicazione o la trasmissione, al cliente o all’intermediario, di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- l’inadempimento degli obblighi identificativi del cliente.
Oltre all’attività di vigilanza, l’Ocf riceve anche le segnalazioni direttamente dai clienti che trovano anomalie nel comportamento del proprio consulente finanziario?
L‘attività di Vigilanza dell’Organismo viene avviata, oltre che d’ufficio, anche ad esito della ricezione, da parte di fonti interne o esterne all’Ocf, di segnalazioni ed esposti, relativamente ai quali vengono aperti procedimenti di vigilanza finalizzati all’eventuale adozione di un provvedimento cautelare ex art. 7-septies, comma 1 e comma 2, del Tuf o all’eventuale avvio di un procedimento sanzionatorio ex art. 196, comma 2, del Tuf. Con riferimento al 2023, quasi il 47% delle istruttorie è stato originato da segnalazioni di soggetti abilitati per conto dei quali operano consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, mentre circa il 28% da esposti presentati da investitori. Circa il 12% delle istruttorie è scaturito, invece, dall’attività degli uffici interni all’Ocf e circa il 10% da comunicazioni di altri soggetti (Autorità giudiziaria, Autorità di vigilanza e altri).
Quali sono i riferimenti per inviare la propria segnalazione?
Le segnalazioni aventi ad oggetto presunti comportamenti scorretti da parte di soggetti iscritti all’Albo unico dei Consulenti Finanziari possono essere indirizzate all’Ufficio Vigilanza Albo dell’Organismo via posta (ordinaria o raccomandata) all’indirizzo Via Tomacelli 146 – 00186 Roma, ovvero via Pec al seguente indirizzo: [email protected] o al seguente indirizzo Pec: [email protected]