Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, il “Decreto rilancio” ha previsto che la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento, entro la prossima scadenza, di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Ciò vale per le ipotesi in cui il debitore, già beneficiario di un piano di rateazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 o successivamente ottenuto, avesse difficoltà a corrispondere in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2020, tutte le rate scadute che hanno beneficiato della sospensione. Potrà in tal caso decidere di non pagarne alcune, entro il limite predetto, senza incorrere nella decadenza.
Il 15 ottobre 2020 termina anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Pertanto riprende l’attività di notifica degli atti dell’Agente per la riscossione. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, lo scorso aprile aveva stimato il numero degli atti della riscossione da emettere entro il 31 dicembre in 8,5 milioni (il dato aggiornato potrebbe essere intorno ai 9 milioni).
Allo stesso modo termina la sospensione fino al 15 ottobre 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, e cioè della data di entrata in vigore del decreto Rilancio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 15 ottobre 2020 le somme oggetto di pignoramento non possono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato (come banche, datori di lavoro ecc.) deve renderle fruibili al debitore. Ciò anche nel caso in cui si sia in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Con la cessazione gli effetti della sospensione prevista per il prossimo 15 ottobre, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.
Per i contribuenti decaduti dai benefici della “rottamazione-ter”, “saldo e stralcio” e “definizione agevolata delle risorse Ue”, per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal Dl 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del Dpr 602/1973) per le somme ancora dovute. Il termine entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 per la “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio”, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 entro il 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del Dl n. 119 del 2018).
È prossima al termine anche la sospensione dall’8 marzo (21 marzo per i residenti nella zona rossa) al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del Dpr 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data del 19 maggio 2020, l’agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del Dpr n. 602/1973.
Improbabile una nuova proroga della sospensione secondo le ultime dichiarazioni del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Probabile una ripresa dell’attività di riscossione in forma progressiva.
Ricordiamo che il differimento al 15 ottobre 2020 del termine “finale” di sospensione è stato previsto dall’articolo 99 del Dl n. 104/2020 (“Decreto agosto”). In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del Dl n. 18/2020 (“Decreto cura Italia”) e successivamente spostato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del Dl n. 34/2020 (“Decreto rilancio”).