Proprio per questa ragione, esistono molte iniziative attuate da organismi nazionali e sovranazionali volte a contrastare i “paradisi fiscali”.
La prima definizione di “paradiso fiscale” venne fornita dall’Ocse nel documento “Harmful tax competition – an emerging global issue”, pubblicato il 19 maggio 1998. In tal senso l’Ocse aveva affermato quanto segue: “Molti territori e Paesi fiscalmente sovrani utilizzano le tasse e incentivi non fiscali per attrarre attività nei settori finanziari e di altri servizi. Questi territori e Paesi offrono all’investitore straniero un ambiente privo di vincoli amministrativi. L’attività non è generalmente soggetta allo scambio di informazioni a causa, ad esempio, di rigorose disposizioni sul segreto bancario. […] queste giurisdizioni sono generalmente conosciute come paradisi fiscali”.
Per garantire una maggior chiarezza, l’Ocse, nello stesso documento, aveva fornito quattro condizioni per qualificare un “Paradiso fiscale”, rappresentati:
- dall’assenza di tassazione nominale o dalla presenza di una tassazione meramente nominale in riferimento al reddito rilevante;
- dalla mancanza di un efficace scambio di informazioni, in particolare quando si è in presenza di regolamenti o pratiche amministrative dello Stato che consentano alle imprese e alle persone di beneficiare di norme che garantiscono la segretezza e la protezione contro le richieste avanzate dai servizi finanziari delle autorità al fine di impedire un corretto scambio di informazioni;
- dalla mancanza di trasparenza di disposizioni legislative e amministrative;
- infine, dall’assenza di attività sostanziale, ovvero dalla mancanza di un’attività commerciale svolta nello Stato.
Nel 2000, l’Ocse ha redatto una black list nella quale erano confluiti ben 35 paesi che non rispettavano i suddetti criteri. Nel novembre 2017, poi, si è giunti a una black list “vuota” in quanto secondo l’Ocse i paesi che vi erano prima, avevano intrapreso una strada che li ha portati a rispettare tutti i requisiti alla base della definizione di paradiso fiscale fornita nel rapporto del 1998.
Nel frattempo, anche l’Unione europea aveva fornito una definizione di paradiso fiscale. In particolare, nel documento “List of tax havens by the Eu” pubblicato nel maggio 2018, l’Ue ha considerato i paradisi fiscali come Paesi che non rispettano i principi relativi alla “Tax good governance” dell’Ocse e della stessa Ue. In base a quanto detto, l’Unione europea ha preso in considerazione tre criteri evidenziati nello stesso documento “List of tax havens by the Eu” rappresentati da:
- la mancanza di uno scambio efficace di informazioni pertinenti con altre giurisdizioni in relazione ai suoi contribuenti, livello minimo o informativa nulla in riferimento a transazioni finanziarie esistenti, nonché alla proprietà delle attività;
- la tassazione minima o assente sul reddito e sugli immobili dei residenti nonché riconoscimento dei vantaggi fiscali per i non residenti;
- la mancanza di applicazione degli standard minimi in materia di “Corporate governance” e contabilità.
Nel 2015 è stato fatto un primo tentativo di creare una lista di giurisdizioni europee non cooperative, la cosiddetta black list europea. In particolare, la Commissione europea, con l’obiettivo di sviluppare una strategia comune per combattere i paradisi fiscali, ha pubblicato l’Action plan del 17 giugno 2015 nel quale venivano presi in esame 30 Paesi ritenuti non cooperativi in materia fiscale.
Per questi motivi, gli Stati membri dell’Ue hanno deciso di creare una black list europea unica, accettata dall’Ecofin che ha approvato il primo elenco di giurisdizioni non cooperative pubblicato il 5 dicembre 2017. I criteri utilizzati dall’Ecofin per la modifica di questo elenco avevano per oggetto la valutazione all’interno delle giurisdizioni, esaminando aspetti quali: la trasparenza fiscale, il rispetto di una tassazione equa e gratuita per la presenza di misure fiscali preferenziali, nonché l’attuazione di misure anti-evasione.
Le giurisdizioni qualificate dall’Ecofin come non cooperative nel settore fiscale e, pertanto, che rientrano nella black list europea sono rappresentate da: Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Figi, Isole Marshall, Oman, Emirati Arabi Uniti, Vanuatu, Samoa americane, Guam, Samoa, Trinidad e Tobago e le Isole Vergini degli Stati Uniti.
Pertanto è fondamentale che le iniziative in materia fiscale istituite dalle giurisdizioni dell’Unione europea siano sottoposte a un costante monitoraggio al fine di: rispettare le norme internazionali sullo scambio di informazioni rispettando di conseguenza il principio di trasparenza; rendere più chiaro l’impegno a combattere le pratiche dannose e le strutture fiscali con l’obiettivo, non solo di creare un sistema di concorrenza globale più equo, ma anche di attuare misure conformi a quelle previste nel “progetto Beps”.
Nel riferirsi alla legislazione italiana, il recepimento della legislazione europea da parte dello Stato italiano ha avuto l’obiettivo principale di rafforzare le misure per rendere efficace il principio accettato a livello internazionale in base al quale ogni società è tenuta a pagare le tasse nel luogo in cui si realizzano gli utili e viene generato valore.
Tra le novità più importanti introdotte dal decreto-legge 142/2018, in particolare nell’articolo 47-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (di seguito “Tuir”) vi sono i nuovi requisiti necessari per l’identificazione di “Paesi con fiscalità privilegiata”. A tal fine, lo standard si riferisce al livello di tassazione effettivo o nominale, a seconda che la partecipazione sia o meno di controllo.
La nuova disposizione legislativa prevede che “i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati” nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167 (ovvero entità non controllate da soggetti a tassazione effettiva inferiore alla metà di quello a cui sarebbero state sottoposte se residenti in Italia); ovvero in caso di mancanza del requisito del controllo, sono qualificati come regimi fiscali quelli in cui il livello nominale è privilegiato di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.
Inoltre, l’Italia, come altri Stati in Europa e nel mondo, ha firmato nel 2015, il Common reporting standard (ovvero “Crs”) ovvero uno standard di informazione che garantisce lo scambio automatico di informazioni (ovvero Aeoi) relativamente ai conti bancari di persone fisiche e beneficiari effettivi a livello globale, tra le autorità fiscali.
Oltre all’Ocse e all’Ue, nel corso del 2009, anche una rete internazionale indipendente denominata “Tax justice network” ha creato un importante indice, denominato “Financial secrecy index (Fsi)” il quale, in modo totalmente indipendente e basato soprattutto su studi di esperti del settore finanziario e fiscale e inchieste giornalistiche, ha stilato una classifica dei Paesi con maggior segretezza finanziaria, fiscale e di antiriciclaggio, in particolare ponderandola sui flussi economici di ciascun Paese.
I criteri utilizzati dal tjn nella redazione dell’Fsi sono di ispirazione Ocse e Ue e sono principalmente rappresentati dal: segreto bancario; registro fiduciario e delle fondazioni; proprietà identificabile dell’azienda; altre proprietà patrimoniali; trasparenza delle società di persone; proprietà di società ad azionariato pubblico; contabilità di public company; rapporti paese per paese; divulgazione dell’imposta sulle società; identificazione della personalità giuridica; capacità di amministrazione fiscale del Paese; imposte sul reddito personale coerenti; capacità del Paese di evitare la promozione dell’evasione fiscale; segretezza del tribunale fiscale dei Paesi; strutture opache; statistica pubblica; antiriciclaggio; scambio automatico di informazioni; trattati bilaterali; cooperazione legale internazionale.
In effetti, la situazione reale sottoscritta da “Tax justice network” (Tjn) è diversa dalle “black list” ufficiali dell’Ocse e dell’Ue, in quanto queste ultime non considerano la reale condizione di opacità, di alcuni Stati considerati “conformi”.
Alcuni dei Paesi che sono considerati “conformi” secondo l’Ocse e l’Ue rientrerebbero tra gli Stati più “offshore” di tutto il mondo e verrebbero considerati un vero paradiso fiscale, non per la tassazione ma per la segretezza delle informazioni. Tra i primi dieci degli Stati più segreti presenti nella lista del “Tax justice network” si ritrovano: 1) la Svizzera, 2) Gli Usa, 3) le Cayman Island, 4) Hong Kong, 5) Singapore, 6) il Lussemburgo, 7) la Germania, 8) Taiwan, 9) gli Emirati Arabi Uniti (Dubai), 10) Guernsey.
Come possiamo vedere, alle prime posizioni gli Stati considerati dall’Ocse e dall’Ue come “conformi” sono incredibilmente gli Stati più “offshore”.
Secondo Tjn, lo Stato “offshore” più importante e dove sono presenti i più importanti capitali del mondo è la Svizzera.
In effetti, anche se ultimamente, la Svizzera ha firmato l’accordo multilaterale (Crs) a luglio 2015 e avrebbe dovuto iniziare a scambiare informazioni nelle annualità 2018/2019, il suo governo ha affermato che ci sarebbe voluto del tempo per la legislazione necessaria ad attuarlo (anche se i paesi con meno risorse sono stati in grado di mobilitarsi pronti per lo scambio nel 2017). Pertanto, attualmente, il Crs non è attualmente operativo.
Infatti, in accordo con quanto detto dall’Fsi, la Svizzera ha adottato una strategia “zebra” ovvero denaro “bianco” per i paesi ricchi e potenti, e denaro “nero” per i Paesi in via di sviluppo più deboli e vulnerabili. Questo approccio bilaterale è stato reso esplicito quando il governo svizzero ha annunciato il suo approccio alle nuove regole di scambio automatico nel 2014, affermando un diverso trattamento tra i vari Paesi.
Gli svizzeri sottolineano la reciprocità quando parlano del Common reporting standard, ma mela realtà questa esiste solo per gli stati ricchi e sviluppati, mentre per i Paesi in via di sviluppo tale reciprocità è quasi inesistente.
Un altro aspetto fondamentale è dato dal fatto che la Svizzera ha ancora problemi ad aderire allo standard internazionale antiriciclaggio. Infatti, una revisione del documento dell’amministrazione svizzera “Task Force” del 2016 relativa all’azione finanziaria ha scoperto che la Svizzera non era ancora pienamente conforme allo standard che impone alle banche di fare la “due diligence” ai propri clienti.
Incredibilmente, gli Stati Uniti si trovano al secondo posto nella classifica del “Tax justice network”, anzi, gli Stati Uniti vengono addirittura definiti come lo Stato più “offshore” al mondo, in particolare, poiché, in molti Stati (tra cui il Delaware) vi è pochissima trasparenza in merito al riconoscimento del beneficiario effettivo delle società registrate.
In effetti, il governo degli Stati Uniti offre una vasta gamma di segretezza e agevolazioni fiscali per i non residenti, sia a livello federale che a livello dei singoli Stati. Tuttavia, alcune strutture (come la tolleranza da parte di Stati come il Delaware o il Nevada nei confronti di società anonime) sono il frutto di una corsa al ribasso tra i singoli Stati in materia di standard di divulgazione e trasparenza fiscale.
L’idea di base era che il governo degli Stati Uniti intervenisse pesantemente sulle frodi fiscali relativamente a soggetti residenti negli Stati Uniti, preservando la segretezza per gli stranieri che intendessero fare business nel Paese. Infatti, una volta che l’amministrazione avesse avuto accesso a tali informazioni, si sarebbe potuta trovata obbligata dagli accordi esistenti a condividere le informazioni con alcuni governi stranieri, il che avrebbe reso gli Stati Uniti molto meno attraenti come paradiso fiscale per riporre denaro. Invece l’amministrazione statunitense ha esternalizzato la raccolta di informazioni a banche (attraverso il Fatca) e altri istituti finanziari, in teoria le banche, avrebbero raccolto le informazioni (non solo sugli interessi bancari, ma su una più ampia gamma di attività generatrici di reddito) e avrebbero trasmesso alle autorità fiscali americane soltanto le informazioni sui residenti negli Usa che avevano conti esteri, mentre le informazioni sugli stranieri che avevano conti correnti o società negli Usa sarebbero state fornite a discrezione della banca. In questo modo gli Stati Uniti non invierebbero informazioni importanti da condividere con gli altri Stati.
Mentre gli Stati Uniti hanno lanciato il Fatca, l’Ocse ha sviluppato il proprio programma, il Common reporting standards (Crs). Da un punto di vista tecnico, il Crs è stato modellato sull’Iga modello 1 del Fatca, sebbene con alcune differenze. Infatti: è adattato a un contesto multilaterale (il Fatca si basa su una serie di accordi bilaterali); si basa sulla residenza piuttosto che sulla nazionalità; ma manca la potente ritenuta alla fonte del Fatca del 30% che viene applicata nel caso in cui non si scambino informazioni e per stimolare le istituzioni finanziarie a rendere realmente effettivo lo scambio di informazioni. L’enorme differenza tra Fatca e Crs è che, nel Crs lo scambio di informazioni è automatico con una sinergia e reciprocità degli Stati, al contrario, nel Fatca lo scambio di informazioni è automatico per gli altri Stati ma non per gli Stati Uniti.
Un altro Stato importante, che è formalmente rappresentato come uno Stato molto “conforme” dall’Ue e dall’Ocse, ma che in realtà non lo sarebbe è la Germania (n. 7 della classifica Fsi).
La “Tax justice network” infatti ha dimostrato che la Germania non è affatto uno Stato “conforme”, anzi, sebbene negli ultimi anni la Germania abbia adottato importanti misure per combattere l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro sia a livello internazionale che nazionale, rimangono gravi lacune nella legislazione nazionale in merito alle normative contro l’evasione fiscale ma soprattutto in merito all’antiriciclaggio poco efficiente.
Allo stesso tempo, il governo tedesco è stato ambiguo sul “Country by country report”. Il cosiddetto CbCR, è una particolare documentazione che fornisce un modello per le imprese multinazionali (Mne) per riferire ogni anno e per ciascuna giurisdizione fiscale in cui operano le informazioni ivi contenute qualli: i ricavim il reddito operativo, le imposte pagate, le ritenute subite, le riserve di utili, il numero di dipendenti e il costo del lavoro, le immobilizzazioni materiali, le royalty, gli interessi e le prestazioni di servizi sia attive sia passive. Il governo tedesco si è infatti opposto al registro pubblico dei beneficiari effettivi.
Inoltre, le società tedesche pubblicano i loro conti annuali in un depositario centrale accessibile gratuitamente. Tuttavia, una quota significativa di aziende, tra cui alcune delle più grandi, nonché fondazioni e altri veicoli legali, sono esentate dall’obbligo di pubblicare profitti e pagamenti delle imposte.
La Germania si è ripetutamente opposta a rendere pubblici i dati CbCR, accompagnati da forti pressioni esercitate dalle associazioni di società familiari (Stiftung familienunternehmen) che rivendicano un pericolo per la competitività e l’occupazione tedesca.
Un’altra considerazione importante riguarda le regole antiriciclaggio. In effetti la grande evasione fiscale non è un crimine a fini del riciclaggio di denaro in Germania. Ciò implica che le banche possono facilmente accettare denaro derivante dall’evasione fiscale, soprattutto se di fonte estera. Inoltre, le multe sono relativamente basse e il basso numero di condanne relative a fallimenti nel prevenire il riciclaggio di denaro da parte di banche e altre istituzioni indicano debolezze nel controllo delle norme antiriciclaggio. L’afflusso di denaro sporco è facilitato da una serie ristretta di reati presupposti per il riciclaggio di denaro.
Questa situazione è facilitata perché la frode fiscale è coperta solo se commessa commercialmente o come parte di una rete criminale, e pertanto molti reati fiscali non espongono un banchiere al rischio di multe per riciclaggio di denaro.
D’altro canto, le ammende in materia di riciclaggio di denaro non vengono pubblicate dalle autorità, di conseguenza non esistono statistiche pubbliche complete sul numero di condanne per riciclaggio di denaro e evasione fiscale in Germania.
La mancanza di statistiche pubbliche sull’operato delle autorità di contrasto e giudiziarie rende difficile valutare se sono stati compiuti progressi a causa di riforme legali o organizzative o nuove fonti di informazione. Allo stesso modo, la Germania è più riservata riguardo all’esito dei risultati e dei relativi audit antiriciclaggio rispetto alla Svizzera e al Regno Unito.
Non è noto se e fino a che punto le società tedesche possano essere coinvolte nello spostamento globale degli utili e nell’elusione fiscale. Tutte le grandi società quotate tedesche (nel “Dax 30”) hanno filiali nei paradisi fiscali, quindi è facile immaginare cosa avrebbero potuto fare.
Al termine di questa breve analisi comparativa delle black list predisposte dall’Ocse, dall’Ue e dalla Tjn, si auspica che il concetto di “paradiso fiscale” deve essere interpretato in ordine di numerosi criteri e in modo più dettagliato, con la speranza che anche organizzazioni globali come l’Ocse o l’Ue siano più precise sull’argomento.
A cura di Sergio Sirabella, dello studio legale e tributario Legalitax