che succede se un artista viene “copiato” da una casa di moda? La risposta alla prima delle due domande è abbastanza lineare.
realizzazione da parte dell’artista della collezione) tendenzialmente si fa riferimento a un contratto di licenza (o più raramente di cessione) dei diritti d’autore.
La legge sul diritto d’autore ( l. 633/1941) prevede che vi siano due categorie di diritti che spettano agli autori. Da una parte i diritti morali, dall’altra i diritti di sfruttamento economico dell’opera. Mentre i primi sono perpetui e non cedibili né rinunciabili, e tra questi rientrano i
diritti alla paternità e alla integrità dell’opera, i diritti di sfruttamento economico hanno un termine di durata (tutta la vita dell’autore e i 70 anni successivi alla sua morte), e possono essere liberamente ceduti o oggetto di rinuncia.
Tra questi ultimi, si trovano il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione al pubblico e il diritto di elaborazione dell’opera, ad esempio attraverso la creazione di opere secondarie.
Attraverso il contratto di licenza dei diritti, l’autore concede, appunto, in licenza alla casa di moda specifici diritti di utilizzazione economica relativi a una o più delle proprie opere, affinché questa possa, ad esempio, riprodurle sul prodotto oppure elaborarle prendendo ispirazione dall’opera originaria. Anche nell’ambito di questa attività, nel rispetto del diritto morale dell’artista, la casa di moda dovrà citare l’artista nelle cosiddette forme d’uso.
D’altra parte, è necessario tenere in mente che il diritto d’autore prevede altresì il diritto morale dell’artista a opporsi alle modifiche che possano essere “di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione” (art. 20). Questo implica che, indipendentemente dalla cessione o licenza del diritto di sfruttamento economico, l’artista mantiene sempre in capo a sé il diritto di opporsi alle modifiche che siano lesive del suo onore o reputazione.
È evidente che nell’ambito artistico, tale pregiudizio possa concretizzarsi nella modifica che in qualche modo investa il messaggio che l’artista attribuisce a una determinata opera: per tale motivo l’artista potrà sempre opporsi ad ogni elaborazione che snaturi il cosiddetto “senso” della propria opera, salvo che, come prevede l’art. 22, l’autore le avesse conosciute e accettate. In tale ultimo caso, l’autore non è ammesso ad agire per impedire l’esecuzione o per chiedere la soppressione delle modificazioni. Pertanto, se nel contratto di licenza fossero state rese note le forme dell’elaborazione e l’artista le avesse accettate, quest’ultimo non potrebbe azionare l’art. 20 opponendosi a tale modificazione, ancorché lesiva del suo onore o della sua reputazione.
La vicenda appare più complessa nel caso di copia, da parte di una casa di moda, di opere d’arte, in mancanza di accordo con l’artista. In tal caso, infatti, la riproduzione dell’opera è illecita, anche se l’opera stessa non sia stata oggetto di pedissequa copia ma di rielaborazione:
infatti, come già rilevato, anche l’elaborazione di un’opera è tutelata dal diritto d’autore.
Come ha rilevato la recente giurisprudenza in un caso di plagio artistico (Cass. 26 gennaio 2018, n. 2089), il giudizio di accertamento del plagio delle opere dell’arte figurativa si fonda su una valutazione complessiva e sintetica, non analitica, delle opere in confronto, incentrata
sull’esame comparativo degli elementi essenziali delle opere medesime, attraverso il riscontro delle eventuali difformità, dovendosi valutare il risultato globale, o l’effetto unitario e il plagio va escluso se le due opere, pur prendendo spunto dalla stessa idea ispiratrice, si differenzino negli elementi essenziali, che ne caratterizzano la forma espressiva. Pertanto, ove non vi sia originalità dell’elaborazione e vi sia un’analogia (che deve essere riscontrata in forza di un esame comparativo tra le due opere) in relazione al risultato globale e agli elementi essenziali delle due opere, ci si trova necessariamente di fronte a un caso di plagio di opere d’arte.
La legge sul diritto d’autore prevede che l’autore leso nei propri diritti di sfruttamento economico possa richiedere, tra gli altri rimedi, il sequestro e la distruzione del materiale realizzato illecitamente, nonché, ovviamente, il risarcimento del danno patito. Pertanto, è evidente che l’ideazione di una collezione che prende spunto in modo “poco discreto” da un artista senza autorizzazione da parte di quest’ultimo può costare molto caro.
Alla luce della sempre maggiore importanza che la proprietà degli asset immateriali (tra cui, quindi, anche la proprietà intellettuale) sta assumendo nel patrimonio aziendale, è quindi di estrema rilevanza per le industrie del settore della moda analizzare anche gli aspetti relativi allo sfruttamento dei diritti d’autore delle ispirazioni, al momento della ideazione delle collezioni.