A distanza di oltre due anni dalla prima proposta legislativa europea sulle cripto-attività, il 9 giugno 2023 il Regolamento MiCA è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
MiCA disciplina in maniera organica ed approfondita l’emissione ed offerta di cripto-attività, la prestazione di servizi verso il pubblico di tali assets e le ipotesi di abusi e manipolazioni di mercato. Il Regolamento contempla una triplice categoria di cripto-attività, ovvero gli asset-referenced tokens (stablecoins correlate al valore di un paniere di assets sottostanti), gli e-money tokens (stablecoins con concambio at par value con una sola moneta fiat di riferimento), e le altre cripto-attività prive di meccanismi di stabilizzazione, compresi gli utility tokens. Incerta, o meglio interpretabile, è l’inclusione degli Nft nel perimetro applicativo.
Verrà rimessa all’Esma, l’Autorità Europea di Supervisione dei Mercati, stabilire con interventi di secondo livello le caratteristiche specifiche che gli Nft devono avere per rientrare nell’ambito applicativo della nuova regolamentazione. Proprio a tale ultimo riguardo, il cuore della nuova normativa risiede proprio nella regolamentazione di secondo livello che Eba ed Esma hanno già iniziato a porre in consultazione in questi mesi. Sono previsti infatti tre pacchetti di normativa secondaria che andranno a disciplinare nel dettaglio alcuni aspetti cruciali del Regolamento MiCA, come ad esempio i criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari, i meccanismi di investor protection, i conflitti di interesse, le concrete procedure autorizzative degli emittenti e prestatori di servizi, i requisiti di onorabilità e professionalità dell’organo amministrativo e dei soci con partecipazioni qualificate. La data di piena applicazione del Regolamento è fissata al 30 giugno 2024 per gli emittenti di asset-referenced tokens e e-money tokens, mentre al 30 dicembre 2024 per gli altri emittenti e per i prestatori di servizi. In relazione ai prestatori di servizi, i singoli Stati Membri possono decidere di concedere un periodo transitorio di ulteriori 18 messi (dunque fino al 30 luglio 2026) per la piena efficacia della nuova normativa (il grand-fathering period).
Proprio recentemente, in una lettera al Consiglio d’Europa, Esma ha auspicato un approccio armonizzato verso il periodo di tolleranza, che non dovrebbe superare i 12 mesi, al fine di non creare disparità o ritardi rispetto al regime di investor protection, invitando da un lato gli operatori a prepararsi in vista delle procedure autorizzative e dall’altro gli Stati Membri a designare le autorità nazionali competenti, dotandole di adeguate risorse. Cosa succede invece in ambito fiscalità? Dopo circa 5 anni dalla prima sentenza della Corte di Giustizia Europea che si era occupata del trattamento Iva dei bitcoin (sentenza del 22 ottobre 2015, causa C-264/14 Hedqvist, “Caso Hedqvist”), la Legge di Bilancio 2023 (Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto una disciplina fiscale specifica per le “cripto-attività”. La novella normativa, sebbene non possa considerarsi esaustiva ed immune da critiche, ha colmato parte del vuoto normativo esistente in ambito tributario, amplificato dalla rapida evoluzione dell’universo delle di cripto-attività. In assenza di norme specifiche, la prassi dell’Amministrazione finanziaria focalizzata soprattutto sul regime fiscale applicabile alle “criptovalute”, aveva mostrato l’inadeguatezza delle norme vigenti interpretate analogicamente a fattispecie aventi dinamiche differenti. La disciplina fiscale introdotta ha lo scopo di assoggettare a tassazione i redditi derivanti dalla detenzione e cessione di attività o diritti aventi ad oggetto cripto-attività, la cui definizione fiscale è stata mutuata da quella prevista dal Regolamento Mica. Sono, quindi, tassate ai fini reddituali – con imposta sostitutiva del 26% – le plusvalenze (se di valore superiore a 2mila euro) che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta dalla detenzione delle cripto-attività. Viene, invece, prevista l’irrilevanza reddituale delle permute di cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni. Inoltre, per tali tipologie di reddito, è stata introdotta la possibilità di optare per i regimi del “risparmio amministrato” e del “risparmio gestito”. Si tratta di regimi fiscali che di fatto spostano gli adempimenti d’imposta dai contribuenti agli operatori finanziari/operatori di cripto-attività.
Tra le altre novità di rilievo, il Legislatore ha previsto l’assoggettamento a imposta di bollo o, in alternativa, all’imposta sul valore delle cripto-attività (in sostanza l’Ivafe già esistente per le attività finanziarie) nella misura del 2 per mille; la possibilità di allineare il valore fiscale (prezzo di acquisto) delle cripto-attività possedute al 1 gennaio 2023 al relativo valore di mercato a tale data, pagando un’imposta sostitutiva del 14%; un meccanismo di regolarizzazione per il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale (omessa indicazione del quadro Rw) e l’eventuale omessa dichiarazione di redditi derivanti da cripto-attività, pagando rispettivamente lo 0,5% e il 3,5% del loro valore. Il 15 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate delle entrate ha indetto una consultazione pubblica in relazione alla bozza di circolare recante chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Tale documento, sebbene non ancora pubblicato, prevede anche una sezione dedicata agli aspetti Iva connessi alle cripto-attività. Infine, merita di essere segnalata l’approvazione, in data 18 ottobre 2023, della proposta di direttiva (la Dac 8) che modifica la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale. La Dac 8 introduce, per quanto qui di interesse, nuove norme sulla reportistica e sullo scambio di informazioni riguardanti la moneta elettronica e le cripto-attività. Un ruolo centrale sarà rivestito dai prestatori di servizi per le cripto-attività, chiamati a svolgere attività di adeguata verifica e a fornire i dati dei soggetti che effettuano operazioni su cripto-attività (stablecoin, token di moneta elettronica e alcuni token non fungibili – Nft). Gli Stati membri dovranno attuare le disposizioni della direttiva Dac 8 entro il 31 dicembre 2023, con entrata in vigore al 1 gennaio 2026.
(Articolo tratto dal magazine di novembre 2023 di We Wealth)
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