Imu: quello da sapere per mettersi in regola con i pagamenti

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Imu: quello da sapere per mettersi in regola con i pagamenti

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Prossima scadenza: 1 luglio

Scade il prossimo 1 luglio 2024 il termine per inviare il modello Imu al Comune competente per segnalare eventuali variazioni intercorse sull’edificio nel corso dell’anno, idonee a modificare il calcolo dell’imposta dovuta e il relativo ammontare del pagamento.

Si tratta di variazioni che il Comune non potrebbe altrimenti conoscere in via autonoma. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

Chi deve presentare la dichiarazione Imu?

Sono chiamati ad assolvere il pagamento dell’Imu i seguenti soggetti passivi:

  • proprietario dell’immobile;
  • titolare di diritti reali di godimento sull’immobile (quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
  • locatario (utilizzatore) per l’immobile detenuto in leasing anche da costruire o in corso di costruzione;
  • concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
  • genitore assegnatario dell’ex casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.

Cosa accade se ci sono più proprietari?

Qualora un immobile sia riconducibile a più soggetti proprietari, è previsto che:

  • in relazione alla propria quota di possesso ognuno sarà titolare di un’autonoma obbligazione tributaria
  • nell’applicazione dell’Imu si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Nel caso di più proprietari, ai fini della dichiarazione, inoltre, è previsto che:

  • ciascun soggetto passivo presenti autonoma dichiarazione Imu in riferimento alla quota di proprietà o di diritto reale di cui ha la titolarità
  • in alternativa, uno dei titolari presenta una dichiarazione Imu congiunta, indicando le quote di possesso di tutti i contitolari.

Come si calcola l’Imu?

L’imposta viene calcolata in base al valore catastale dell’abitazione e alle aliquote stabilite dal comune di appartenenza. Occorre osservare che le aliquote e le modalità di calcolo possono variare da comune a comune.

Il concetto di abitazione principale

L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Sono assoggettate all’Imu le pertinenze dell’abitazione principale, se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Chi paga l’Imu sull’abitazione?

Dovranno procedere al versamento dell’Imu i proprietari di seconde case o di prime case rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Esenzione Imu

L’Imu per l’abitazione principale non è dovuta.

Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il possessore dell’immobile abbia stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale.

In caso di due coniugi, possessori di immobile diversi sito nel medesimo Comune o in Comuni diversi, sarà possibile godere dell’esenzione Imu.

Imu e Ravvedimento operoso

L’istituto del ravvedimento operoso si applica anche all’Imu e consente di ottemperare al dovere di dichiarazione trasmettendola entro 90 giorni a partire dal termine ordinario previsto.

Occorre evidenziare che corre l’obbligo di presentare le dichiarazioni Imu laddove siano intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni precedenti, e in particolare ove si tratti di variazioni non conoscibili dal Comune di competenza.

Per regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, i contribuenti devono presentare la dichiarazione Imu non trasmessa e dovranno inoltre provvedere al pagamento della sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione; ridotta a un decimo del minimo, insieme all’eventuale imposta dovuta e ai relativi interessi.

È bene ricordare che con il “ravvedimento operoso”(art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

L’omesso o insufficiente pagamento può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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