Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il possessore dell’immobile abbia stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale
In caso di due coniugi, possessori di immobile diversi sito nel medesimo Comune o in Comuni diversi, sarà possibile godere dell’esenzione Imu
Marcia indietro sulla disciplina
Come noto, con una recente sentenza, la Corte Costituzionale è intervenuta in materia Imu determinando un retro-front su quanto, invece, previsto dall’art. 1, comma 741 della L. 160/2019, che (emendato) stabiliva che l’esenzione Imu sulla prima casa poteva dirsi valida solo per un’abitazione a famiglia.
Infatti, con la sentenza n. 209/2022 è stata dichiarata l’illegittimità della disciplina laddove questa preclude la possibilità di godere della doppia esenzione alle coppie unite da matrimonio che hanno residenza anagrafica in due abitazioni site in comuni diversi.
Ad avviso della Consulta: “nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro” che uniti da matrimonio abitano in dimore diverse, in quanto è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale.
Cosa cambia
Ebbene, alla luce di questa pronuncia sono diverse le conseguenze che ne derivano.
Innanzitutto, cambiano i requisiti per la definizione dell’abitazione principale.
Più in particolare, affinché un immobile possa ricadere nella definizione di “abitazione principale”:
- è necessario che il proprietario abbia stabilito sull’immobile la residenza e la dimora abituale
- è irrilevante la dimora abituale e la residenza dei componenti del nucleo familiare del proprietario dell’immobile che si avvale dell’esenzione Imu.
Nulla cambia per il caso in cui il proprietario di un immobile dimori e risieda abitualmente in un’abitazione composta da unità (due o più) immobiliari che, nonostante l’utilizzo unitario, risultino accatastate separatamente. In questo caso, per beneficiare dell’esenzione Imu su tutto il complesso delle unità immobiliari sarà necessario effettuare una fusione catastale, vale a dire accorpare due o più unità immobiliari.
Pertinenze
È bene specificare che rientrano nel regime dell’agevolazione anche le pertinenze classificate nelle seguenti categorie catastali:
- C/2 (magazzini e locali di deposito)
- C/6 (per esempio rimesse e autorimesse)
- C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Saldo Imu
I soggetti che su determinati immobili non possono far valere l’esenzione Imu, entro il 16 dicembre 2022 dovranno provvedere al saldo dell’imposta, che segue l’acconto versato entro il 16 giugno.
Ciò implica che dovranno procedere al versamento suddetto i proprietari di seconde case o di prime case rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.