Dividendi non proporzionali: nuova stretta del Fisco sui soci

3 MIN
Dividendi non proporzionali: nuova stretta del Fisco sui soci

L’Agenzia delle Entrate limita il regime di esclusione dei dividendi nelle distribuzioni non proporzionali: ecco cosa cambia per soci, tassazione e doppia imposizione

Indice

Con la Risposta a interpello n. 90/2026, l’Agenzia delle Entrate ha posto un significativo limite applicativo al regime di esclusione dei dividendi di cui all’art. 89 del TUIR, sancendo che, in caso di percezione di un dividendo in misura più che proporzionale rispetto alla partecipazione detenuta, il socio – nel caso di specie una società di capitali – dovrà trattare l’eccedenza alla stregua di una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 del TUIR, includendola integralmente nella determinazione del reddito imponibile.
Una conclusione che, come si vedrà, suscita più di una perplessità sul piano sistematico.

La vicenda oggetto di interpello esaminata dall’Agenzia delle Entrate

La fattispecie riguardava alcune società di capitali, socie a loro volta di una S.p.A., interessate a effettuare una distribuzione di utili e riserve di utili in misura non proporzionale rispetto alle quote di partecipazione detenute.

L’assemblea dei soci intendeva deliberare, all’unanimità e in conformità a un’apposita clausola statutaria, una distribuzione asimmetrica senza escludere alcun socio e senza prevedere meccanismi di conguaglio negli esercizi successivi.

La scelta di procedere a una distribuzione non proporzionale era giustificata dalle particolari esigenze di liquidità di uno dei soci, al fine di evitare possibili disinvestimenti e preservare gli equilibri della compagine sociale. Veniva inoltre precisato che i soci che avessero ricevuto una quota inferiore a quella proporzionale non avrebbero maturato alcun diritto a recuperare la differenza in futuro e che tra i soci non sussistevano rapporti di controllo o collegamento.

In tale contesto, gli istanti chiedevano di chiarire se le somme attribuite potessero qualificarsi in toto come dividendi e se, conseguentemente, potesse trovare applicazione il regime di esclusione del 95 per cento di cui all’art. 89, comma 2, del TUIR, anche con riferimento alla quota di utili percepita in misura eccedente rispetto alla partecipazione. Ad avviso degli istanti, infatti, l’intera attribuzione – ivi compresa l’eccedenza – avrebbe dovuto considerarsi dividendo, in coerenza con la natura sostanziale del provento e con la legittimità civilistica della delibera ai sensi degli artt. 2348 e 2350 c.c.

Fisco: esclusione applicabile solo alla quota proporzionale

L’Agenzia, ripercorrendo le caratteristiche dell’operazione, valorizza in senso critico la circostanza secondo la quale la distribuzione non proporzionale sarebbe stata posta in essere

  • (i) nell’interesse del socio che aveva maturato particolari esigenze di liquidità
  • ii) della stessa società partecipata, intenzionata a scongiurare disinvestimenti dettati da tali necessità finanziarie.

Tali considerazioni hanno condotto l’Amministrazione finanziaria a ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 89, comma 2, del TUIR, limitatamente alla quota corrispondente agli utili spettanti al singolo socio in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Con riferimento alla parte eccedente, invece, la stessa dovrebbe essere considerata, ai fini fiscali, alla stregua di una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, con conseguente integrale concorso alla determinazione della base imponibile.

Profili di criticità sull’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

L’interpretazione resa dall’Agenzia rappresenta, a parere di chi scrive, un posizionamento dell’Amministrazione finanziaria quanto meno controintuitivo se correlato all’impianto normativo di riferimento. Al di là delle considerazioni di natura tecnica che seguiranno, giova osservare, nonostante la rilevanza solo incidentale, come la puntuale ricostruzione della fattispecie, funzionale alla completezza dell’istanza, abbia inevitabilmente ampliato lo spazio di manovra dell’Amministrazione, con evidenti ricadute interpretative sfavorevoli.

Tutto ciò premesso, benché l’Agenzia delle Entrate abbia optato per un approccio sostanzialistico, risulta singolare aver ritenuto di differenziare la valutazione circa la natura del provento sulla scorta del motivo extragiuridico addotto a giustificazione della non proporzionalità.

Il motivo sottostante la diversa ripartizione non può, infatti, mutare la natura del provento: l’utile resta tale quale che sia la reagione concreta che ha indotto i soci ad approvare una ripartizione asimmetrica. Affermare il contrario significa introdurre, in via meramente interpretativa, una qualificazione fiscale del provento ancorata all’indagine sulle motivazioni soggettive che hanno orientato la delibera, indagine del tutto estranea alla lettera dell’art. 89 TUIR e foriera di insanabile incertezza applicativa.

Perché la tesi della “mera distribuzione di utili” convince poco

L’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che «ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non possa essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili».

La ricostruzione appare criticabile, in primo luogo, sotto il profilo logico-sistematico, nella misura in cui subordina la qualificazione di una distribuzione come dividendo alla sua riconducibilità alla «mera volontà di divisione degli utili». Poiché, ai fini che qui rilevano, i termini «divisione» e «distribuzione» possono considerarsi sostanzialmente interscambiabili, l’Agenzia, nei fatti, ha sostenuto che una distribuzione di utili, per potersi considerare tale ai fini fiscali, debba avere come causa necessariamente la distribuzione di utili stessa.

Ove tale tautologia non bastasse a dimostrare la fragilità del percorso logico operato, si consideri che, nel caso di una classica distribuzione proporzionale, l’Agenzia non ha mai ritenuto di indagare le motivazioni sottese alle caratteristiche, ad esempio al quantum, della distribuzione. Nella prassi societaria la decisione di distribuire utili non è mai espressione di una finalità neutra o astratta, ma è fisiologicamente influenzata da esigenze concrete dei soci: anche le distribuzioni proporzionali vengono modulate, nell’entità e nella tempistica, in funzione di bisogni finanziari contingenti della compagine sociale.

Il rischio di doppia imposizione sugli utili

Vi è poi un ulteriore profilo di criticità di indubbio rilievo sistematico. La qualificazione come sopravvenienza attiva della parte eccedente, con conseguente integrale concorso alla formazione della base imponibile, comporta che lo stesso utile già assoggettato a tassazione IRES in capo alla società erogante venga nuovamente colpito, e questa volta integralmente, in capo al socio percettore, in palese contrasto con il divieto di doppia imposizione sancito dall’art. 163 del TUIR.

È noto, infatti, che la ratio dell’art. 89, comma 2, del TUIR – e dell’esclusione al 95% ivi prevista – risiede proprio nell’esigenza di evitare (rectius, di mitigare) la doppia imposizione economica sui medesimi utili societari.

Sottrarre la quota eccedente al regime di esclusione significa, nei fatti, ripristinare integralmente quella doppia imposizione che il legislatore ha inteso espressamente neutralizzare: la medesima ricchezza, generata e tassata in capo alla società, sconterebbe nuovamente imposizione piena in capo al socio, soltanto in ragione delle modalità interne di ripartizione concordate dai soci stessi.

La natura del dividendo non può cambiare in base al socio

A ben vedere, la conclusione dell’Agenzia appare altresì irragionevole sotto un ulteriore e decisivo profilo. Se in capo alla società esiste un utile da ripartire, non si comprende per quale ragione il medesimo utile debba assumere una qualificazione fiscale diversa a seconda del socio percettore: dividendo per la frazione proporzionale, sopravvenienza attiva per quella eccedente.

La natura del provento è intrinsecamente legata alla sua fonte – l’utile della partecipata – e non può “trasformarsi” lungo il percorso che lo conduce al socio per il solo fatto che la delibera assembleare abbia previsto una distribuzione asimmetrica. In altri termini, il medesimo utile, generato e tassato una sola volta in capo alla società, non può che restare “utile distribuito” anche quando attribuito a due soci diversi e in proporzioni diverse: ciò che muta è esclusivamente il criterio di ripartizione concordato dai soci nell’esercizio della loro autonomia statutaria (espressamente riconosciuta, peraltro, dagli artt. 2348 e 2350 c.c.), non la natura giuridico-economica del provento.

Le ricadute sul socio persona fisica

Da ultimo, la tenuta complessiva dell’impostazione adottata solleva ulteriori interrogativi se trasposta, in via prospettica, all’ipotesi del socio persona fisica non imprenditore. Alla tesi secondo cui la quota eccedente non integri un dividendo, ma un componente reddituale diverso, dovrebbe coerentemente discendere la non applicabilità del regime proprio dei dividendi di cui all’art. 47 del TUIR e, conseguentemente, anche della ritenuta a titolo d’imposta del 26% prevista dall’art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973. Si tratterebbe, evidentemente, di un esito di difficile gestione operativa e di dubbia compatibilità sistematica, in cui la medesima delibera assembleare produrrebbe trattamenti tributari profondamente diversi a seconda della veste del percettore e della frazione di utile considerata.

Conclusioni

La Risposta n. 90/2026 introduce un orientamento che, pur muovendo da una pretesa lettura sostanzialistica, finisce per affidare la qualificazione fiscale del provento a un sindacato sui motivi extragiuridici della delibera, in spregio tanto al dato letterale dell’art. 89 TUIR, quanto al principio di unitarietà della natura dell’utile distribuito.

Le ricadute pratiche – integrale tassazione dell’eccedenza, riemersione della doppia imposizione economica, incertezza per il socio persona fisica – sono tali da rendere quanto mai auspicabile un ripensamento da parte dell’Amministrazione finanziaria che restituisca coerenza sistematica alla disciplina delle distribuzioni asimmetriche di utili.

(Articolo scritto in collaborazione con il dottor Domenico De Camillis)

Domande frequenti su Dividendi non proporzionali: nuova stretta del Fisco sui soci

Qual è la principale novità introdotta dall'Agenzia delle Entrate in materia di dividendi non proporzionali?

Con la Risposta a interpello n. 90/2026, l'Agenzia delle Entrate ha limitato l'esclusione dei dividendi (art. 89 del TUIR), stabilendo che la parte eccedente la quota proporzionale di un dividendo percepito da un socio è considerata sopravvenienza attiva (art. 88 del TUIR).

Cosa comporta per una società di capitali ricevere un dividendo in misura superiore alla propria quota di partecipazione?

La società di capitali dovrà trattare la parte del dividendo che eccede la quota proporzionale come una sopravvenienza attiva, includendola integralmente nella determinazione del reddito imponibile.

Qual è l'articolo del TUIR che disciplina l'esclusione dei dividendi a cui fa riferimento l'Agenzia delle Entrate?

L'Agenzia delle Entrate fa riferimento all'art. 89 del TUIR, che disciplina il regime di esclusione dei dividendi, limitandone l'applicazione in caso di dividendi non proporzionali.

Quale numero di risposta a interpello ha fornito l'Agenzia delle Entrate in merito ai dividendi non proporzionali?

L'Agenzia delle Entrate ha fornito la Risposta a interpello n. 90/2026, che chiarisce il trattamento fiscale dei dividendi non proporzionali.

Come viene definita fiscalmente la parte di dividendo che eccede la quota proporzionale di partecipazione?

La parte eccedente viene definita come 'sopravvenienza attiva' ai sensi dell'art. 88 del TUIR e, di conseguenza, è soggetta a tassazione.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Marco Sandoli

Avvocato e partner di Led Taxand, Marco Sandoli vanta una consolidata esperienza nella fiscalità internazionale, d’impresa e contenzioso. Le sue aree di specializzazione comprendono: fiscalità dei fondi di investimento, operazioni di finanza straordinaria, venture capital, fiscalità dei patrimoni individuali (Hnwi) e protezione patrimoniale. È componente del collegio sindacale di società industriali e intermediari finanziari e membro della commissione Tax&Legal dell’Aifi e dell’Osservatorio Ecm Euronext Growth Milan.

Non sai come far rendere di più la tua liquidità e accrescere il tuo patrimonio? Scrivici ed entra in contatto con l’advisor giusto per te!

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.

Articoli più letti

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N°90 – maggio 2026

Abbonati al magazine N°90 · Maggio 2026 · Mensile Influencer Magazine della Consulenza Patrimoniale Cover ...

Magazine N°89 – aprile 2026

We Wealth · Magazine N°89 Aprile 2026 Cover Story · Franklin Templeton pag. 24 L’infrastruttura ridisegna la finan...

Guide
Uno sfondo blu con un grande testo bianco che recita "2026 TOP 200 Advisor del Wealth" e un piccolo cerchio nero in basso con la scritta "WE wealth" in bianco.
Top 200 Advisor del Wealth – 2026
Copertina di una rivista intitolata "Auto Classiche" con un'auto sportiva d'epoca rossa su sfondo nero, con il sottotitolo "Collezionismo e Passione" e "Volume 2" in basso.
Auto classiche: collezionismo e passione
Dossier, Outlook e Speciali
Dossier aprile 2026
A man in a suit and tie on a magazine cover.
Outlook 2026 | We Wealth