Chi non ha regolarizzato le violazioni entro il 30 settembre con le modalità previste dalla legge di Bilancio 2023 ha tempo fino al 20 dicembre
Il pagamento di quanto dovuto prevede la rimozione di eventuali irregolarità e omissioni
La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 28 novembre 2023 della L. 170/2023 di conversione del decreto n. 132 del 2023 (c.d. Decreto Proroghe), porta novità per i contribuenti che hanno interesse a beneficiare del ravvedimento operoso.
Quando slittano i termini
Come recita l’art. 3 bis rubricato “Differimento dei termini per l’adesione al ravvedimento operoso”, i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.
In buona sostanza, i contribuenti che entro il 30 settembre 2023 non hanno pagato quanto dovuto potranno regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento dell’importo individuato in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023, rimuovendo così irregolarità o omissioni.
È perciò estesa al 20 dicembre la possibilità di aderire alla definizione agevolata delle violazioni dichiarative prevista dall’istituto del ravvedimento.
Il pagamento di quanto dovuto prevede la rimozione di eventuali irregolarità e omissioni.
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Ravvedimento: di cosa si tratta?
Con il “ravvedimento” è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti.
In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa e al pagamento:
- dell’imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.
Il ravvedimento operoso si attua in merito a tributi caratterizzati dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione periodica.
Nell’ambito applicativo rientrano:
• le imposte sui redditi e le imposte sostitutive
• l’Iva
• l’Irap
• le ritenute fiscali.
In linea generale, non rientrano nel ravvedimento speciale i tributi per i quali non vige l’obbligo di presentare una dichiarazione con cadenza predeterminata. Dunque esso non opera per i tributi non periodici, quali, ad esempio, l’imposta di registro, l’imposta catastale, l’imposta di bollo, le tasse di concessione governativa.