Quando si parla di successione internazionale si fa riferimento a quella particolare successione ereditaria che presenta elementi di internazionalità e per la quale si pone il problema di individuare la legge applicabile: ad esempio, si pensi al cittadino italiano residente in un altro Stato o allo straniero che risieda in Italia oppure al caso in cui la persona possieda beni allocati in diversi Stati.
Cos’è la successione ereditaria
La successione ereditaria è il fenomeno giuridico che si apre alla morte di una persona e che determina il trasferimento delle posizioni giuridiche attive o passive dal de cuius al successore.
Può essere a titolo universale, se l’erede subentra nella totalità dei diritti e obblighi facenti capo al de cuius, o a titolo particolare, quando il legatario succede solo in uno o più rapporti patrimoniali ben individuati dal defunto.
I due tipi di successione previsti dal nostro ordinamento
Il nostro ordinamento prevede due tipi di successione:
- testamentaria, qualora il defunto, con testamento, abbia disposto l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;
- legittima, se, in mancanza di testamento, interviene la legge ad individuare gli eredi e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario.
Successione internazionale: di cosa si tratta
La successione internazionale è quella particolare successione ereditaria che presenta elementi di collegamento con più Stati: ad esempio, perché il de cuius non risiedeva nello Stato di cui era cittadino al momento della morte o perché i beni caduti in successione sono allocati in diversi Paesi.
La normativa di riferimento per la successione internazionale
Oggi la materia è disciplinata dal regolamento dell’Unione europea n. 650 del 2012, il quale, dettando una normativa uniforme per tutti gli Stati membri, ha introdotto norme in tema di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie.
I criteri per individuare la legge applicabile alla successioni internazionali
Il regolamento comunitario, ai fini dell’individuazione della legge applicabile, prevede un criterio generale determinato dalla residenza abituale del defunto al momento della morte. In particolare, per residenza abituale si intende il luogo in cui la persona ha fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi personali ed economici.
È altresì prevista una clausola di salvaguardia per il caso in cui, dall’esame complessivo e globale delle circostanze del caso concreto (quali la durata e la regolarità del soggiorno, le ragioni dello stesso, i rapporti instaurati nel nuovo Paese), risulti che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile in base al criterio generale. In tal caso la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.
Infine, il regolamento prevede la possibilità della cosiddetta professio iuris, ossia la facoltà di scegliere la legge applicabile alla propria successione, decidendo tra la legge dello Stato di cui si ha la cittadinanza al momento della scelta o quella dello Stato in cui si ha la cittadinanza al momento della morte.
Soggetti con plurime cittadinanze
Laddove il soggetto abbia plurime cittadinanze, egli potrà scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
In ogni caso, la dichiarazione dev’essere resa nelle forme di una disposizione mortis causa o risultare da una clausola testamentaria.
La legge regolatrice della successione internazionale, sia che derivi dall’applicazione del criterio generale, sia che risulti dalla scelta del de cuius, è deputata a disciplinare tutti gli aspetti della successione, dalla sua apertura fino alla divisione ereditaria.
Tuttavia, laddove in successione rientrino beni immobili, le relative formalità pubblicitarie saranno regolate dalla lex rei sitae, ossia dalla legge del luogo in cui si trova il bene.
Il carattere universale del regolamento
La disciplina contenuta nel regolamento comunitario ha carattere universale e ciò comporta:
- la sua applicazione nei confronti sia dei cittadini degli Stati membri sia dei soggetti extracomunitari residenti abitualmente in uno Stato membro;
- la facoltà per il testatore di scegliere, quale legge regolatrice della propria futura successione, sia quella di uno Stato membro dell’Unione sia quella di qualsiasi altro Stato non membro.
Adempimenti a cui sono chiamati gli eredi
Una volta aperta la successione, gli eredi sono chiamati ad accettare o a rinunciare l’eredità.
Nel caso di successione internazionale l’erede, che abbia la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è gestita la successione, può fare la dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell’eredità dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui risiede abitualmente.
I legittimari: chi sono
Il codice civile designa con il termine “legittimari” le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione: il coniuge, i figli e gli ascendenti, infatti, hanno diritto a una ben definita quota di beni del de cuius.
Nonostante il regolamento comunitario faccia riferimento alle quote di legittima nonché agli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell’eredità o degli eredi, la tutela della legittima è un argomento di forte contrasto tra i Paesi dell’Unione. Infatti, mentre i Paesi di civil law come l’Italia, sono fortemente ancorati al principio della riserva della quota di legittima, al contrario, per i Paesi di common law la piena libertà di disporre è un dogma essenziale.
Tutela dei legittimari
Pertanto, si è posto e si pone tutt’oggi il problema se sia compatibile con il nostro ordinamento la scelta, da parte del testatore, di una legge, applicabile alla sua successione, che violi le norme interne sulla tutela dei legittimari e se la legittima sia da considerarsi o meno un principio di ordine pubblico.
Infatti, la disapplicazione di una disposizione di legge straniera è ammessa solo se vi sia manifesta incompatibilità con l’ordine pubblico.
Nel caso della riserva di legittima, la nostra dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che la legittima sia da considerarsi estranea ai principi di ordine pubblico, in considerazione del fatto che non sia neanche prevista dalla Costituzione e, pertanto, le relative norme potrebbero essere addirittura modificate o eliminate dal legislatore.
Sul punto una recente sentenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo (Jarre c. France, sez. V, sentenza del 15.02.2024) ha sancito espressamente che, quello alla quota di legittima, non è un diritto internazionalmente tutelato, non sussistendo un diritto generale ed incondizionato dei figli di ereditare una parte dei beni dei genitori.
Pertanto, laddove il de cuius disponga che la propria successione internazionale sia regolata dalla legge di uno Stato membro che non prevede la quota di legittima a favore dei legittimari, questi ultimi difficilmente potranno ricevere tutela.
(Articolo scritto in collaborazione con Luigina Galli, Studio legale Tisot Iuris)