La Consob ha messo in pubblica consultazione una raccomandazione sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione Mifid2
Torna improvvisamente alla ribalta il tema della rendicontazione ex post di costi ed oneri. La Consob il 21 febbraio, con discutibile tempismo, ha messo in pubblica consultazione una Raccomandazione sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex post dei costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento dando un termine di sole due settimane al mercato per rispondere.
La Commissione ha giustificato il suo intervento con l’esigenza di uniformità della trasparenza informativa da parte degli intermediari sui costi e oneri, tenuto conto delle specificità del mercato domestico, che si caratterizza per la presenza di una rilevante attività distributiva diretta a investitori classificati come retail. La precisazione è degna di nota perché si tratta di un significativo mutamento di impostazione da parte della Commissione rispetto al comportamento interpretativo sin qui tenuto. A valle della implementazione di Mifid2 in Italia, la Consob aveva infatti riconosciuto che la materia della trasparenza informativa e della rendicontazione ex post era interamente coperta dalla direttiva di massima armonizzazione. Basterebbe sul punto richiamare la circostanza che nel Regolamento intermediari non si è prevista una disciplina italiana della rendicontazione ex post di costi ed oneri, ma si è opportunamente richiama pedissequamente quella contenuta nel Regolamento Delegato di origine comunitaria.
Allo stesso modo nel richiamo di attenzione di appena un anno fa (n. 2 del 28 febbraio 2019) la Consob aveva chiarito che il suo ruolo era quello di vigilare sulla corretta applicazione della disciplina da parte degli intermediari e di contribuire alla definizione in sede Esma di chiarimenti idonei ad assicurare l’armonizzazione nell’applicazione delle norme, anche ai fini di una convergenza della prassi di vigilanza. La disciplina di terzo livello è contenuta proprio nelle Question and Answer on Mimif II and Mifir investor protection and intermediaries topic di Esma costantemente aggiornate e volte a promuovere un’applicazione conforme della normativa di riferimento da parte di tutti gli intermediari comunitari, al fine di evitare il fenomeno del gold plating e di assicurare il rispetto del cosiddetto level playing field, a tutela dello svolgimento ordinato della prestazione dei servizi di investimento e del funzionamento del mercato finanziario in ambito comunitario.
Peraltro l’opportunità che una chiarificazione in materia di costi e oneri venga a assunta a livello comunitario è stata condivisa proprio da Esma nell’ambito della call for evidence del 17 luglio 2019, ove, al fine di rendere un parere nell’ambito del processo di Mifid review, aveva invitato ad esprimersi in merito all’eventuale necessità di regole maggiormente dettagliate con riguardo a tempistiche, formati e modalità di rappresentazione delle informazioni ex ante ed ex post in materia di costi e oneri. Ciò nonostante la Consob ha ritenuto di mettere in pubblica consultazione una bozza di raccomandazione ove, a livello nazionale, si cercano di dettare criteri interpretativi per gli intermediari ai fini della produzione uniforme della rendicontazione ex post.
Oltre a quanto già affermato, suscita forte perplessità il timing. Pur in assenza di una precisa prescrizione comunitaria in tal senso (as soon as possible), si invitano gli intermediari a produrre la rendicontazione entro aprile, termine discutibile se si pensa che la maggior parte degli intermediari distributori riceve i dati da società prodotto terze, con una tempistica non compatibile con l’elaborazione dei dati e l’invio dei report entro quella scadenza. A ciò si aggiunge il fatto che la Commissione intenderebbe far decorrere gli effetti della raccomandazione da quest’anno a valere sui dati del 2019. Ciò risulta palesemente ancor più impercorribile perché il sistema bancario e le società fornitrici dei software non avrebbero il tempo materiale di recepire le indicazioni di una raccomandazione che nel migliore dei casi verrebbe emessa agli inizi dell’aprile stesso.
Non resta da augurarsi che lo stop imposto dalla situazione di emergenza sociale ed economico-finanziaria derivante, nel momento in cui si scrive, dalla violenta diffusione del virus covid-19 porti tutti a riflettere in modo approfondito sull’opportunità di questa iniziativa. Uno spunto in tal senso è sicuramente rappresentato dal recentissimo intervento della Commissione europea che ha dato nuovo impulso al processo di revisione di Mifid mediante la messa in pubblica consultazione di un questionario. In tale contesto il mercato avrà la possibilità di poter ribadire che è proprio quella comunitaria la sede naturale per prevedere norme e criteri comuni su un tema così centrale come quello della trasparenza ex post su cui si gioca la concorrenza e la competitività tra gli intermediari.
Torna improvvisamente alla ribalta il tema della rendicontazione ex post di costi ed oneri. La Consob il 21 febbraio, con discutibile tempismo, ha messo in pubblica consultazione una Raccomandazione sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex post dei costi e oneri connessi alla…
Caro lettore, per continuare ad informarti con i nostri contenuti esclusivi accedi o registrati!
Accedi Registrati
che cosa è?
Non sai come far rendere di più la tua liquidità e accrescere il tuo patrimonio? Scrivici ed entra in contatto con l’advisor giusto per te!
Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.