Questa proposta di modifica, seppur migliorabile, rappresenta di per sé un notevole balzo in avanti nell’affermazione di quello che chiamo il “Fattore S”, ossia del cosiddetto fattore abilitante del livello di servizio prestato al cliente al dettaglio. Finalmente si riconosce che il cliente che opera in consulenza finanziaria o in gestione patrimoniale, proprio in ragione della professionalità del servizio ricevuto e del filtro di adeguatezza a questi riconnesso, è in grado di compiere investimenti in modo idoneo che, diversamente, gli sarebbero preclusi. Non è comunque ad oggi un esempio isolato nel panorama regolamentare italiano ed
europeo. In tal senso già depone la disciplina comunitaria degli Eltif e quella recente italiana del crowdfunding su titoli di debito. In tutti questi casi si riconosce che quando il cliente non opera da solo, ma con l’assistenza di un consulente o all’interno di rapporto di gestione patrimoniale individuale, la professionalità del consulente o del gestore supplisce alle limitate conoscenze del cliente retail e alla sua più ristretta esperienza finanziaria. Naturalmente, una volta validato il principio, cambia la sua declinazione in ragione del livello di servizio fornito e della tipologia di cliente servito. In un rapporto di consulenza evoluta o di gestione patrimoniale professionale su clienti di fascia alta il fattore abilitante dovuto al livello di sevizio risulterà amplificato. Il settore in cui tutto ciò appare più evidente è proprio quello del private banking che fa del livello di servizio, della professionalità nella sua erogazione e della qualità del cliente i suoi elementi costituivi.
Come si è detto, la proposta di modifica è migliorabile. Il ticket minimo di 100mila euro è comunque troppo alto e finisce per essere un falso totem in termini di tutela del cliente. Al contrario, pur in portafogli di una certa entità, rappresenta un forte limite alla differenziazione degli investimenti. Un consulente o un gestore di gran lunga preferirebbe investire in dieci Fia riservati da 10mila euro ciascuno anziché in un unico fondo. Anche il limite di concentrazione al 10% è inefficiente soprattutto se combinato ad un ticket minimo ancora troppo alto. Al riguardo, poi, non va dimenticato che, oltre al limite generale e astratto della concentrazione, trova in ogni caso applicazione sul singolo cliente il filtro di adeguatezza settato e operato dall’intermediario su ciascun portafoglio in consulenza o in gestione. Con la differenza che il limite di concentrazione si applica solo in fase di sottoscrizione o acquisto, mentre il filtro di adeguatezza opera in via continuativa.
In ogni caso il termine del 3 luglio fissato per la fine della pubblica consultazione è ormai decorso. Il bisogno di finanza da parte dell’economia reale, vista la contrazione del prodotto interno lordo dovuto al lockdown, è sempre più pressante. Quindi vale un solo motto: fate presto!