Descrizione della fattispecie
Entrando nel dettaglio della fattispecie, il caso sottoposto all’Agenzia è quello di una società partecipata da una pluralità di persone fisiche, legate – come anticipato – da vincoli di parentela di vario grado, tra le quali solo alcune direttamente interessate alle dinamiche aziendali e coinvolte nella gestione societaria.
Poiché l’eccessiva frammentazione della compagine societaria non assicurava unità di indirizzo e di governo imprenditoriale alle attività svolte dalla società, i soci valutavano l’opportunità di mettere in atto una riorganizzazione dei rispettivi assetti proprietari, attraverso la costituzione di una holding di famiglia (società di capitali), cui trasferire la maggioranza (57,277%) delle azioni della società, rappresentativa anche della maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili in assemblea.
Il conferimento sarebbe avvenuto uno actu (così da consentire alla holding l’immediata acquisizione della maggioranza della target) e sarebbe stato proporzionale (per esempio, con assegnazione ai soci di partecipazioni nella holding proporzionali ai conferimenti effettuati).
Alla luce della programmata riorganizzazione, i soci interpellavano dunque l’Agenzia sulla possibilità di usufruire del regime di cui all’articolo 177, comma 2, del Tuir, senza incorrere in un abuso del diritto; possibilità su cui – come enunciato in premessa – l’Agenzia ha confermato il proprio orientamento positivo.
Il regime del realizzo controllato
Al riguardo, vale ricordare brevemente che l’articolo 177, comma 2, del Tuir, ha ad oggetto la specifica ipotesi del conferimento di partecipazioni, con il quale la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile (“controllo di diritto”), ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo già detenuta.
La disposizione in esame stabilisce che, in detta particolare ipotesi, le azioni o quote ricevute dal conferente a seguito del conferimento siano valutate, ai fini della determinazione del reddito dello stesso, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Detta disposizione, pertanto, tecnicamente prevede (non già un vero e proprio regime di neutralità, bensì) una particolare modalità di determinazione del “valore di realizzo” del conferimento, basata, come indicato, sul valore (contabile) dell’incremento di patrimonio netto effettuato in contropartita al conferimento e quindi “controllato” dalle parti (“realizzo controllato”); con conseguente possibilità, ricorrendone le condizioni (come nel caso concreto commentato), di ottenere una sostanziale neutralità (“neutralità indotta”).
Conclusioni
Nei gruppi familiari di seconda o terza generazione sono presenti, spesso, soci con interessi e attitudini diverse rispetto alla gestione di una o più delle società compartecipate. Il passaggio generazionale, inoltre, impone frequentemente, anch’esso, la necessità di attuare modifiche nell’organizzazione degli assetti proprietari.
In questo contesto, diventa fondamentale, pertanto, approfondire la conoscenza delle opportunità offerte dalla normativa fiscale e delle posizioni dell’Agenzia circa il loro corretto utilizzo, al fine di pianificare nel modo ottimale – senza la violazione delle disposizioni tributarie e senza l’inutile assunzione di rischi fiscali – il futuro degli interessi familiari.