Durante l’immancabile Telefisco 2024, tenutosi lo scorso 1° febbraio, il tema delle cripto-attività non è passato inosservato.
Cripto-attività, modello Redditi e quadro Rw
L’Agenzia delle entrate, infatti, dedica attenzione a tre quesiti inerenti alla compilazione del quadro Rw, alla determinazione del costo fiscale delle cripto-attività e al regime sanzionatorio dedicato all’omissione nel quadro Rw del valore delle criptovalute detenute e/o all’omessa indicazione dei redditi derivanti dalla detenzione delle stesse.
Modalità di compilazione del modello Redditi: precisazioni sul quadro Rw
Con specifico riguardo alle modalità di compilazione del modello Redditi, l’Agenzia precisa che nel quadro Rw potrà essere compilato un rigo per ogni “portfoglio” o “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente.
È altresì ammessa la facoltà di compilare un rigo per ciascuna cripto-attività. I valori delle singole attività dovranno tuttavia essere specificati in un apposito prospetto, il quale dovrà essere conservato dal contribuente ed esibito o trasmesso all’Amministrazione finanziaria, se richiesto.
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Determinazione del valore della plusvalenza e costo fiscale delle criptovalute
Nella medesima occasione, l’Agenzia ha sottolineato che sia nel regime dichiarativo sia nel regime del risparmio amministrato, il valore della plusvalenza è costituito dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate, e il costo o il valore di acquisto, non assumendo, a tali fini, alcuna rilevanza il valore delle criptovalute indicato nella domanda di regolarizzazione.
Cosa sono gli elementi “certi e precisi” del costo fiscale delle cripto-attività
Più specificatamente, è affidata all’apposito comma 9-bis dell’articolo 68 del Tuir la definizione del costo fiscale delle cripto-attività, il cui costo di acquisto, come la stessa norma ci ricorda, deve essere “documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo è pari a zero”.
Un indizio su quali possano essere tali elementi “certi e precisi” era già stato bisbigliato nella Circolare n. 30/2023; ora, però, è chiaro che essi possono essere costituiti dalla documentazione d’acquisto dell’intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l’acquisto, tra cui: contabili bancarie, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto-attività al contribuente.
Regime sanzionatorio e scadenza per la definizione agevolata sulle criptovalute
Non si discostano dalle attese neanche i chiarimenti in materia di regime sanzionatorio. In particolare, l’Agenzia ha colto l’occasione per ribadire che sono scaduti i termini per usufruire della definizione agevolata delle irregolarità inerenti alla detenzione delle cripto-attività e ai redditi da esse derivanti.
Coloro che non si sono avvalsi della regolarizzazione prevista dall’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 197/2022, pertanto, non possono più beneficiare delle misure premiali disposte dai commi 139 e 140 (ossia, le ricordiamo, una sanzione ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate e, in caso di realizzo di redditi nel periodo di riferimento, un’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo).
Sanzioni ordinarie e procedure di regolamentazione delle criptovalute
Come già anticipato nella Circolare n. 30/2023, le sanzioni ordinarie applicabili in caso di detenzione di cripto-attività (dal 2017) non regolarizzate sono quindi quelle previste all’articolo 5 del D.L. n. 167/1990 (dal 3 al 15% degli importi non dichiarati) in caso di omessa indicazione nel quadro Rw di criptovalute.
Per tale violazione, infatti, “non si applica il raddoppio della sanzione prevista per la detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato” (Agenzia delle entrate, Circolare n. 30/2023, pag. 73).
In caso di omessa indicazione dei redditi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, invece, la norma di riferimento è l’articolo 1 del D.lgs. n. 471/1997.
Scadenze e opzioni per il contribuente: regolamentazione e ravvedimento operoso
Le modalità di regolamentazione sono quelle classiche: in caso di dichiarazione presentata, il contribuente potrà rimediare all’omissione mediante pagamento delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997 (commisurato alle sanzioni ordinarie, ovviamente) e rimuovendo la violazione presentando una dichiarazione integrativa entro i termini ordinari d’accertamento.
Chiarimenti dell’Agenzia: nuove prospettive per i contribuenti
In conclusione, quindi, i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate ci sembrano peccare di un marcato elemento di novità. La loro rilevanza, tuttavia, non ne risente: ulteriori tessere per il contribuente nel mosaico della cripto-attività.