1) il rilascio agli eredi di informazioni sui beni oggetto di intestazione fiduciaria. Nel caso in cui la fiduciaria riceva un’istanza, con la quale gli eredi domandano informazioni sui beni oggetto di intestazione fiduciaria, la stessa potrà rilasciare le informazioni richieste a seguito della presentazione di un certificato di morte e di un atto notorio, contenente le seguenti informazioni:
- identità degli eredi e degli aventi diritto a titolo diverso, con indicazione del grado di parentela con il de cuius;
• le loro generalità;
• se gli eredi hanno piena capacità d’agire, oppure se sono minori d’età, incapaci, persone giuridiche e chi li rappresenta legalmente; - se fra gli eredi vi è il coniuge superstite o se, alla data della morte del de cuius, era intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione personale o di divorzio, o comunque di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- in assenza di testamento, l’inesistenza di altre persone alle quali la legge riserva una quota di eredità ed espressa indicazione che il defunto non ha lasciato testamento;
• in presenza di testamento:
- che esso è l’ultimo, valido e che non sono insorte vertenze in rapporto all’eredità o vi siano contestazioni avverso il testamento;
- che, oltre alle persone nominate dal testatore a titolo diverso, ve ne siano altre, alle quali la legge riserva una quota di eredità od altri diritti di successione;
- se vi sono uno o più esecutori testamentari, l’atto deve portare l’indicazione, oltre che della loro nomina, anche degli estremi del relativo atto di accettazione o rinuncia dell’incarico;
- se vi sono eredi che hanno rinunciato all’eredità, devono essere menzionati gli estremi dell’atto di rinuncia formale ed indicate le generalità delle persone a favore delle quali si è devoluta la parte del rinunciante.
2) La consegna degli stessi beni agli eredi.
La società fiduciaria provvederà a consegnare agli eredi i beni oggetto di intestazione fiduciaria quando, alternativamente, gli eredi abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate una comunicazione, in cui dichiarano che non vi era l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Occorre chiedere agli eredi una copia della comunicazione inviata, unitamente alla prova che essa sia stata ricevuta dall’Agenzia delle Entrate;
- gli eredi presentano una copia autentica della dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate, o un certificato di avvenuta presentazione emesso dall’Agenzia. Occorre verificare che nella dichiarazione di successione siano indicati i beni oggetto di intestazione fiduciaria che, ai sensi di legge, devono essere compresi nell’asse ereditario (ad esempio i titoli di Stato, in quanto esenti dall’asse ereditario, non devono essere citati). Al riguardo, si vuole specificare quali sono i titoli che non concorrono a formare l’attivo ereditario e che, pertanto, non devono essere inclusi nella dichiarazione di successione:
- titoli del debito pubblico, fra i quali Bot e Cct
- gli altri titoli di Stato o equiparati (titoli emessi da enti e/o organismi internazionali, come Bei e Bers esenti da imposta di successione perché assimilabili ai titoli italiani), nonché ogni altro bene o diritto dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge. Occorre precisare che, in caso di presenza nell’asse ereditario di quote di fondi che hanno investito anche in titoli di Stato, è necessario che l’intermediario rilasci un documento, dal quale si evinca la sola quota parte di capitale investita nei titoli di Stato, in quanto questa parte è esente dall’imposta di successione. La conclusione positiva di questa seconda fase autorizza la fiduciaria al rilascio dei beni a lei intestati in favore degli eredi.