I principi elaborati dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 2539/2020 aiutano a fare chiarezza su aspetti ancora molto controversi relativi alla definizione di fotografia artistica rispetto a quella semplice
Il commento per We-Wealth dell’avvocato Gianpaolo Todisco che ha rappresentato l’autore della rara immagine del lupo ululante finita su un abito realizzato dalla casa di moda Antonio Marras senza il consenso del fotografo
Un lupo di colore marrone-grigio con il muso di colore più chiaro, che ulula su uno sfondo caratterizzato da diverse tonalità di blu, nero e grigio – con alcune parti leggermente più chiare e sfumate – ripreso nel corso di una nevicata. Un’immagine rara e suggestiva ripresa in natura con tecnica professionale dal fotografo statunitense Daniel J. Cox e finita come stampa sull’abito realizzato dallo stilista Antonio Marras senza il consenso del suo autore. Una vicenda sfociata in tribunale, che si è conclusa con la condanna della casa di moda a risarcire l’autore dello scatto del danno patrimoniale correlato allo sfruttamento economico della fotografia e di un equo compenso per il danno morale derivante dalla mancata attribuzione della paternità dell’opera (Tribunale di Milano, sentenza n. 2539/2020 del 23/04/2020).
La fotografia, reperita sul web nel corso dell’attività di studio e progettazione della collezione donna 2014/2015, era priva di indicazioni circa il titolare dello scatto. Inoltre, era stata scattata nell’anno 1993 mentre l’utilizzo contestato avveniva nel 2014 e dunque oltre il periodo di tutela ventennale previsto dall’art. 90 lda per le fotografie non artistiche.
Il Collegio di Milano ha ritenuto che l’immagine stampata sul capo d’abbigliamento, oltre a coincidere con lo scatto fotografico dell’attore, possedesse invece quel carattere artistico e creativo necessario per accedere alla tutela “rafforzata” prevista dalla Legge sul diritto d’autore. La scelta di ritrarre l’animale nel suo ambiente naturale ed in condizioni climatiche avverse, unito all’uso sapiente del chiaroscuro e all’utilizzo di giochi di luce e ombre, rende lo scatto “frutto di studio e di attenta analisi fotografica da parte dell’autore” e contribuisce al riconoscimento del valore artistico della stessa. Il riconoscimento del fotografo nel territorio statunitense e la collocazione dell’immagine all’interno di un’opera monografica alla quale è stata data dignità di pubblicazione e stampa sono stati per il Tribunale ulteriori elementi a sostegno della qualità artistica della fotografia.
Prosegue l’avvocato Todisco “Manca per converso, un’espressa definizione legislativa di opera fotografica (se non per quel che si può ricavare “a contrario” dalla definizione precedente) la quale è invece demandata alla valutazione “pratica” del giudice sulla base di una serie di indici. Le fotografie artistiche dunque accedono alla tutela autorale e sono protette fino a 70 anni dopo la morte del loro autore, laddove invece, le fotografie semplici, godono di una tutela limitata (20 anni dalla data di produzione) ed al fotografo spetta unicamente un equo compenso in caso di utilizzo illegittimo. Il caso della fotografia del lupo ululante di Cox ricade appunto nella prima ipotesi”.
Il confine tra fotografia semplice e artistica non è dunque mai agevole. “Basti considerare che l’immagine iconica che ritrae Falcone e Borsellino uno accanto all’altro a margine di un convegno antimafia del 27 marzo 1992 è stata ritenuta non artistica dalla sentenza n. 14758/2019 del Tribunale di Roma. La sentenza è stata ovviamente appellata”. Il riferimento fatto dall’avvocato Todisco è al caso giudiziario che vede contrapposti il fotografo Tony Gentile e la RAI Radiotelevisione italiana e che si è concluso con la soccombenza del primo. In questo caso l’iconica fotografia è stata ritenuta “spontanea e priva della personalizzazione del fotografo” e quindi soggetta al più limitato periodo ventennale di tutela che nel caso di specie era scaduto prima dell’utilizzo fattone dalla RAI.
Ancora una volta allora assume ruolo primario la personalizzazione del fotografo rispetto al soggetto immortalato unitamente alla tecnica fotografica non riconducibile al semplice “click”. E il valore dell’opera si incrementa di conseguenza.