Accettare l’eredità: attenzione ai debiti
Quando si pensa alla successione, ci si concentra spesso sui beni dell’eredità, trascurando però i debiti e gli obblighi che possono gravare sul patrimonio ereditario.
Conoscere a fondo le regole che disciplinano l’accettazione e la possibile limitazione della responsabilità è essenziale per evitare di trovarsi, dopo la morte del de cuius, gravati da passività ben più onerose dei beni ricevuti.
Come si diventa eredi: accettazione dell’eredità espressa o tacita
Al momento dell’apertura della successione, ogni chiamato è titolato a subentrare nel patrimonio del defunto, purché accetti.
Tuttavia, questa chiamata non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede. Per acquisire la qualità di erede serve una manifestazione di volontà: l’accettazione, che può essere espressa (con dichiarazione formale davanti a notaio o cancelliere) o tacita, quando il chiamato compie atti che presuppongono la volontà di divenire erede (ad esempio, l’alienazione di beni ereditari).
Il termine entro il quale va esercitato il diritto di accettare è di 10 anni dall’apertura della successione, dopo il quale si perde il diritto di accettare.
Cosa succede con l’eredità pura e semplice
Una volta accettata l’eredità “pura e semplice”, gli eredi diventano responsabili in solido e nei limiti delle proprie quote ereditarie per tutti i debiti del defunto e per i cosiddetti pesi successori: si tratta delle spese necessariamente sostenute in conseguenza dell’apertura della successione, come quelle funerarie, le imposte di successione e i costi legati all’amministrazione provvisoria del patrimonio.
L’articolo 752 c.c. stabilisce infatti che i coeredi contribuiscono al pagamento di debiti e pesi in proporzione alle rispettive quote, salvo diversa volontà del testatore. Chi anticipa tali esborsi ha diritto al rimborso pro quota da parte degli altri coeredi, purché le spese siano congrue e non sostenute contro la loro espressa volontà.
Crediti e debiti: regole diverse per i coeredi
I crediti del de cuius, invece, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all’art. 727 del codice civile.
I creditori del de cuius possono agire indistintamente nei confronti di ciascun coerede, che risponde personalmente per la propria quota e ipotecariamente per l’intero ammontare del debito ereditario.
Questo regime, previsto dall’articolo 754 c.c., deroga alla regola generale della solidarietà passiva tra condebitori prevista dall’ordinamento (art. 1294 c.c.) e rende più stringenti i rapporti con i terzi. Se un coerede salda più di quanto gli compete, può rivalersi sugli altri eredi per recuperare la parte eccedente, anche se si è surrogato nei diritti del creditore.
Resta ferma la disciplina interna tra coeredi, ove a regolare i rapporti reciproci è sempre l’articolo 752 c.c., e la possibilità per gli eredi di accordarsi diversamente, anche in modo tacito, derogando a entrambe le norme.
Come tutelarsi: l’accettazione con beneficio di inventario
Per chi teme di ereditare passività superiori al patrimonio attivo, la legge offre un rimedio, oltre alla possibilità di rinunciare all’eredità: l’accettazione con beneficio di inventario.
Con questo istituto, disciplinato dagli articoli 484 ss c.c., l’erede diventa tale ma mantiene distinto il proprio patrimonio da quello ereditario. Egli risponde dei debiti e dei legati fino al valore dei beni ereditati, evitando di coinvolgere i propri beni personali.
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non esclude la responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti, inclusi quelli tributari, del defunto. Tuttavia, gli eredi non sono tenuti a rispondere oltre il valore dell’eredità pervenuta (ultra vires hereditatis). La possibilità, per i creditori del de cuius, di pretendere dai coeredi il pagamento dei debiti ereditari in misura non eccedente la rispettiva quota, come previsto ex art. 754 c.c., incontra il limite correlato alla necessità di soddisfarsi sui soli beni ereditari, cosicché, in caso di incapienza del patrimonio relitto, l’erede beneficiato, ove sollevi apposita eccezione, non potrà essere chiamato a rispondere con beni propri.
Come si fa l’accettazione con beneficio di inventario
L’atto di accettazione con beneficio di inventario è un negozio giuridico complesso, che richiede forma pubblica e due manifestazioni di volontà: l’assunzione della qualità di erede e la volontà di limitare la responsabilità.
L’art 484 c.c. prevede una determinata forma per l’atto di accettazione: quella dell’atto pubblico, ricevuto da un notaio (di qualunque luogo) o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
La legge prevede poi due diverse forme di pubblicità per la dichiarazione di accettazione beneficiata: l’inserzione nel registro delle successioni e la trascrizione presso i registri immobiliari. Ed invero, l’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. L’art. 484 c.c., nel prevedere che l’accettazione con beneficio di inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, delinea dunque una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti.
Il beneficio di inventario
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, ma non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata anche alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, in mancanza del quale l’accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 c.c.), non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito.
Le disposizioni che impongono il compimento dell’inventario entro determinati termini non ricollegano all’inutile decorso del termine un effetto di decadenza, ma sanciscono sempre come conseguenza che l’erede venga considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell’inventario.
Successioni per minori: cosa dice la Cassazione
La recente Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 06/12/2024, n. 31310 ha statuito per i minori che in tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall’inventario, comporta per il minore l’acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all’eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne.
La speciale funzione del beneficio di inventario rende necessari una serie di controlli giudiziali al fine di garantire la soddisfazione dei creditori del defunto con i beni ereditari impedendo che questi vengano sottratti alle loro ragioni e sanzionando con la perdita della limitazione di responsabilità in capo all’erede ogni comportamento che leda le ragioni dei creditori del de cuius.
Il ruolo del legatario e la responsabilità per i debiti
Si segnala inoltre che chi riceve un legato – ossia un singolo bene o un diritto separato dall’eredità – non assume la qualifica di erede e non risponde dei debiti ereditari.
L’articolo 756 c.c. prevede che, se il bene legato è gravato da ipoteca, il creditore può agire sul fondo legato; se il legatario estingue il debito che gravava sul bene, subentra nei diritti del creditore nei confronti degli eredi. Inoltre, qualora eserciti il diritto di separazione dei beni, perde l’esenzione. In ogni caso, il testatore può prevedere che il legatario partecipi al pagamento dei debiti ereditari entro il valore del bene ricevuto.
Il legatario è tenuto a pagare i debiti ereditari nel caso in cui i creditori esercitino il diritto di separazione per la preferenza ad essi accordata sui legatari dall’ art 514. Il legatario che abbia pagato un debito del defunto garantito da ipoteca sul bene attribuitogli può surrogarsi ex art. 1203 , mentre non può invocare l’applicazione della norma stabilita dall’ art. 754 nei rapporti dei coeredi fra loro.
Conclusione: valutare bene prima di accettare
In conclusione, accettare un’eredità significa non soltanto acquisire beni, ma anche assumersi responsabilità potenzialmente onerose. Deve quindi essere attentamente valutato e preso in considerazione l’istituto dell’accettazione con beneficio di inventario che permette di tutelarsi in ipotesi che potrebbero risultare eccessivamente gravose.

