Acquisto dell’eredità: l’accettazione nel diritto civile italiano
Ai sensi dell’art. 459 c.c. l’eredità si acquista con l’accettazione. Ciò significa che nel diritto civile italiano all’apertura della successione non consegue, automaticamente, l’acquisto della qualità di erede da parte dei chiamati, siano essi per legge o per testamento, ma è sempre necessario procedere con un altro atto: l’accettazione. In altre parole, con l’apertura della successione, il chiamato non è immediatamente erede: ha, invece, il diritto di accettare l’eredità. Ciò differentemente dal legato, che invece si acquista senza bisogno di accettazione.
Accettazione con beneficio di inventario: cosa cambia
L’accettazione con beneficio di inventario, invece, richiede una dichiarazione resa davanti a notaio o cancelliere del tribunale, preceduta o seguita dalla formazione dell’inventario nei termini di legge. Mentre l’accettazione pura e semplice comporta la confusione del patrimonio ereditario con quello del chiamato, con la conseguenza che quest’ultimo è illimitatamente responsabile per i debiti dell’eredità, l’accettazione beneficiata comporta una separazione dei predetti patrimoni: l’erede beneficiato, pertanto, risponderà dei debiti ereditari solo (1) nei limiti del valore dei beni ereditati, e (2) solo con i beni ereditati.
Soggetti obbligati all’accettazione con beneficio di inventario
In via di principio, la scelta su se accettare puramente e semplicemente ovvero con beneficio di inventario è rimessa al chiamato.
Ci sono però dei soggetti che, necessariamente, devono accettare l’eredità con beneficio di inventario.
Ai sensi degli artt. 471, 472 e 473 c.c., devono accettare l’eredità con beneficio di inventario:
- (a) i minori,
- (b) gli interdetti,
- (c) i minori emancipati
- (d) le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni ed enti non riconosciuti (non però le società, che possono accettare anche puramente e semplicemente).
L’accettazione pura e semplice (sia essa tacita o espressa, o per possesso prolungato dei beni, etc.) è nulla in questi casi, perché contraria a norma imperativa. Una eventuale accettazione pura e semplice non spiega nessun effetto nei confronti di questi soggetti, che rimangono liberi di accettare l’eredità con beneficio di inventario fino a che non sono spirati i termini per accettare.
Minori ed eredità: le regole specifiche
In particolare i minori, per accettare l’eredità che gli è stata devoluta, devono farsi rappresentare dai genitori ovvero dal tutore, che ai sensi dell’art. 320, comma 3 c.c. devono munirsi di autorizzazione da parte del giudice tutelare.
I genitori o il tutore dovranno, poi, procedere alla formazione dell’inventario dell’eredità. Si segnala però sul punto che, recentemente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha reso la sentenza n. 31310/2024, con la quale ha statuito che, qualora il legale rappresentante del minore renda la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ma non vi faccia poi seguire la formazione dell’inventario, tale comportamento fa comunque acquistare la qualità di erede al minore, che di conseguenza non vi può più rinunciare una volta raggiunta la maggiore età.