Successioni e donazioni internazionali, quando si paga l’imposta

3 MIN
Una persona usa una calcolatrice su una scrivania. Nelle vicinanze ci sono ricevute di bollette, un rotolo di banconote da un dollaro Usa, lettere maiuscole in legno che compongono la parola "Tax", una piccola casa in legno e un mazzo di chiavi. Il riferimento va ai calcoli per la trasformazione da holding immobiliari a società semplice con imposta 8% nel 2026.

Quando si applica l’imposta italiana su successioni e donazioni internazionali? Le regole per i non residenti, i beni imponibili e le ultime novità

Indice

I criteri di territorialità dell’imposta su successioni e donazioni

I criteri di territorialità che disciplinano l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni prevedono che, se il de cuius/donante è residente in Italia, l’imposta è dovuta sui beni ovunque esistenti (in Italia e all’estero), mentre se il de cuius/donante non è residente l’imposta è dovuta solo sui beni esistenti in Italia.

Il presente contributo analizza gli aspetti principali che caratterizzano quest’ultima fattispecie (de cuius/donante non residente in Italia).

La norma elenca i beni esistenti in Italia soggetti ad imposizione. Tra questi:

  • i beni iscritti in pubblici registri dello Stato (immobili italiani);
  • le azioni o quote di partecipazioni in (e le obbligazioni emesse da) società che hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale in Italia;
  • i titoli di Stato italiani; i crediti verso società residenti in Italia.

Si noti che la norma fa riferimento ai criteri di residenza previsti dalla previgente normativa in tema di imposte dirette. La normativa attuale, infatti, pur mantenendo inalterato il criterio della sede legale, considera residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale in Italia.

Quando l’imposta non è dovuta anche se l’erede vive in Italia

Se il de cuius/donante è non residente ed i beni non si considerano esistenti in Italia, l’imposta di successione e donazione non è dovuta, anche se l’erede/donatario è residente in Italia, in quanto i criteri di territorialità previsti dall’ordinamento italiano, a differenza di altri ordinamenti (ad esempio, quello tedesco), non attribuiscono rilevanza alla residenza di tale soggetto.

Donazioni formate all’estero: cosa dice la normativa

Si tratta peraltro di stabilire come tale principio si coordini con quanto previsto dall’art. 55, comma 1-bis, del decreto in tema di imposta sulle successioni e donazioni, secondo il quale sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti in Italia.

In proposito, la risposta ad interpello n. 310 del 2019, ha condivisibilmente confermato che la norma sostanziale di territorialità prevale sulla norna procedurale di cui all’art. 55, comma 1-bis, con la conseguenza che se il donante è residente la donazione (di beni “italiani” ed “esteri”) formata all’estero è comunque soggetta ad imposta di donazione italiana e a registrazione in termine fisso, mentre se il donante è non residente la donazione formata all’estero, anche se effettuata a favore di beneficiari residenti, è soggetta ad imposta di donazione italiana e a registrazione in termine fisso solo se ha ad oggetto beni esistenti in Italia.

Cassazione e Agenzia delle Entrate confermano il principio

Sulla stessa materia è anche intervenuta la Cassazione (sentenze n. 8175 del 2021 e 9780 del 2023), che ha escluso l’applicazione dell’imposta di donazione italiana ad un trasferimento liberale effettuato da un conto corrente estero intestato al donante non residente a favore di un donatario residente. Da ultimo, tale orientamento è stato confermato dalla risposta ad interpello n. 7 del 2024.

Il caso particolare dei neoresidenti in regime di flat tax

Un caso particolare si verifica per i neoresidenti assoggettati alla flat tax (attualmente applicata nella misura massima di euro 300.000) sui redditi di fonte estera e tassati ordinariamente sui redditi di fonte italiana. Tali soggetti, infatti, non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni italiana sui beni esistenti all’estero, ma solo sui beni esistenti in Italia.

Nelle fattispecie internazionali occorre considerare con attenzione anche le imposte di successione e donazione applicabili nei Paesi esteri, nei quali, in genere, le aliquote applicabili sono elevate e le basi imponibili sono determinate con riferimento al valore di mercato dei beni.

Domande frequenti su Successioni e donazioni internazionali, quando si paga l’imposta

Quali sono i criteri principali per determinare se un'imposta su successioni e donazioni è dovuta quando il defunto o il donante risiede in Italia?

Se il defunto o il donante è residente in Italia, l'imposta è dovuta su tutti i beni, indipendentemente dal fatto che si trovino in Italia o all'estero. Questo principio si applica a prescindere dalla localizzazione dei beni ereditati o donati.

Come cambia l'obbligo di pagare l'imposta su successioni e donazioni se il defunto o il donante non è residente in Italia?

Nel caso in cui il defunto o il donante non sia residente in Italia, l'imposta è dovuta esclusivamente sui beni che si trovano fisicamente sul territorio italiano. I beni situati all'estero non sono soggetti a tassazione in Italia in questo scenario.

L'articolo menziona casi in cui l'imposta non è dovuta anche se l'erede risiede in Italia. Qual è un esempio di tale situazione?

L'articolo suggerisce che ci sono circostanze in cui l'imposta non è dovuta, anche se l'erede vive in Italia. Questo potrebbe accadere se i beni oggetto della successione o donazione non rientrano nei criteri di territorialità previsti dalla normativa.

Cosa si intende per 'donazioni formate all'estero' in relazione all'imposta su successioni e donazioni?

Le donazioni formate all'estero si riferiscono a trasferimenti di beni effettuati tramite donazione al di fuori del territorio italiano. La normativa specifica come queste donazioni vengono trattate ai fini dell'imposta, soprattutto in relazione alla residenza del donante e alla localizzazione dei beni.

Qual è il principio confermato dalla Cassazione e dall'Agenzia delle Entrate riguardo ai criteri di territorialità per le successioni e donazioni internazionali?

La Cassazione e l'Agenzia delle Entrate confermano il principio che la residenza del defunto o donante è il fattore determinante per l'applicazione dell'imposta su successioni e donazioni. L'imposta si estende ai beni ovunque esistenti se il residente è in Italia, mentre si limita ai beni in Italia se il residente è all'estero.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Francesco Nobili

Laureato in Economia aziendale con il massimo dei voti presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dal 1990 svolge l’attività presso lo studio Biscozzi Nobili, in qualità di socio dal 1995. È specializzato in aspetti fiscali e societari relativi alle operazioni nazionali e internazionali di riorganizzazione aziendale e alla successione d’azienda. È autore di diverse pubblicazioni e relatore a vari convegni. Fa parte dei gruppi “Fisco” e “Fisco internazionale” di Confindustria..

Hai un patrimonio da trasmettere e vuoi capire come pianificare successione e donazioni senza errori?