Con una recente risposta a interpello, n. 229/2024, l’Agenzia delle entrare, in risposta ad un quesito sottoposto da un contribuente, ha reso chiarimenti in merito alla tassazione delle rendite percepite in qualità di erede dalla chiusura di un fondo pensionistico.
Il quesito del contribuente
Il contribuente che interpella l’Agenzia comunica:
- di essere cittadino italiano e unico erede di un cittadino italiano-statunitense deceduto nel 2021 e titolare, tra le altre cose, di un conto pensionistico gestito da un fondo pensionistico USA, e ricadente nell’asse ereditario.
- che a seguito della morte del parente, e dunque in ragione della chiusura del conto, in qualità di unico erede ha ricevuto dal fondo la liquidazione degli importi.
Alla luce di ciò, il contribuente chiede all’Agenzia chiarimenti in merito alla qualificazione reddituale degli importi ricevuti in forza della liquidazione del conto, e dunque chiarimenti in merito al regime di tassazione.
La risposta dell’Agenzia
A partire dall’art. 49 comma 2 del Tuir, il quale statuisce che:
…costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati…
l’Agenzia osserva che in caso di morte dell’avente diritto questi redditi, una volta percepiti dagli eredi dovranno essere assoggettati a tassazione osservando le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al de cuius.
Ciò considerato, continua ancora l’Agenzia, poiché
- i redditi da ”pensione” sono equiparati a quelli di lavoro dipendente
- costituiscono redditi da ”pensione” i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati da soggetti esteri
- ricadono nel reddito da pensione anche gli emolumenti o indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro
e ritenuta inoltre esclusa la possibilità che le somme percepite possano venire assoggettate alla più favorevole tassazione prevista dalla disciplina in materia di previdenza complementare, trattandosi di un regime che, a differenza del caso di specie che implica un conto in USA, è riservato ai fondi pensione istituiti in Italia o negli Stati membri dell’UE
si deve ritenere che:
- l’importo percepito dall’erede, a seguito della chiusura e liquidazione del conto pensionistico gestito da un fondo pensione estero, sia da ricondurre tra le «pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» per il quale, in luogo del regime di tassazione ordinaria, trova applicazione, sull’intero importo percepito, il regime di tassazione separata, trattandosi di somme percepite in qualità di erede.
Conclusioni
La posizione dell’Agenzia ribadisce, dunque e tra le altre cose, un principio fondamentale: la qualificazione del reddito e il conseguente regime di tassazione non subiscono variazioni per il fatto che il soggetto percettore sia un erede piuttosto che il titolare originario del diritto. Ciò è coerente con l’intento del legislatore di garantire un trattamento uniforme e oggettivo per le diverse categorie di redditi, indipendentemente dalla natura soggettiva di chi ne usufruisce. Infine, la risposta sottolinea l’importanza di considerare la normativa internazionale e le eventuali convenzioni contro la doppia imposizione, che potrebbero incidere sulle modalità di tassazione delle somme percepite, soprattutto nel caso di redditi derivanti da fonti estere come nella fattispecie in esame.