Come noto, nel nostro Ordinamento è prevista l’applicazione di un’imposta sulle successioni e donazioni.
Detta imposta è modulata in maniera differente, per aliquote e franchigie, a seconda del grado di parentela che lega il de cuius o il donante al beneficiario.
Tuttavia, vi sono dei casi in cui l’imposta può non essere applicata all’atto di donazione.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che ha chiarito in quali casi (come si vedrà di seguito, si tratta di donazioni informali e liberalità indirette) la donazione non sconta la tassazione.
Oltre alle donazioni informali e alle liberalità indirette, tuttavia, ci sono anche altre ipotesi. Ecco le principali e tutto quello che occorre sapere.
Donazioni informali: quando si pagano le tasse?
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha messo in evidenza quando e a che condizioni una donazione non sconta l’imposta.
La sentenza di riferimento è la n. 7442 del 2024.
Con questa pronuncia la Corte ha messo in chiaro che, tra le altre cose, in presenza di donazioni informali non si pagano le imposte.
Prima di entrare nel merito della pronuncia occorre però chiarire un aspetto: cosa sono le donazioni informali?
Si parla di donazione informale quando il trasferimento di un certo bene, da cui deriva il trasferimento di ricchezza da un soggetto all’altro e il conseguente arricchimento di colui che riceve il bene, non segue le normali formalità previste dalla legge.
Il caso più emblematico e semplice è quello che riferisce al trasferimento di denaro dai genitori a un figlio.
Poiché siffatto genere di trasferimento, scevro da ogni formalità, non prevede un obbligo di registrazione, non sconterà l’imposta.
Un esempio concreto:
Il genitore che trasferisca denaro al figlio anche brevi manu o tramite bonifico sta effettuando in senso sostanziale una donazione. Tuttavia, non vi sarà l’applicazione dell’imposta. Questo perché il trasferimento di denaro, pur mantenendo le caratteristiche tipiche della donazione (spirito di liberalità del donante, causa donandi, arricchimento materiale del donatario e depauperamento del patrimonio del donante) avviene in via informale, quindi non segue le normali procedure che richiedono le donazioni (atto pubblico presso notaio con altri requisiti di forma) nè riferisce ad un atto che richiede registrazione.
Liberalità indirette: quando non si applica l’imposta?
Occorre partire da una domanda: cosa sono le liberalità indirette?
Siamo di fronte alla fattispecie di liberalità indiretta quando l’operazione di donazione non ha i requisiti formali prescritti dal codice civile per la donazione.
Più in particolare, nelle liberalità “indirette“ l’operazione di donazione non ha i requisiti formali prescritti dal codice civile per la donazione, vale a dire la forma dell’atto pubblico ex articolo 782 del codice civile.
Questa fattispecie, in cui lo scopo donativo consiste nell’arricchimento del donatario per spirito di liberalità e determina il depauperamento della ricchezza del donante, può risultare anche da un negozio diverso dalla donazione “tipica”.
Ciò detto, non è prevista l’applicazione dell’imposta quando l’atto che trasferisce o costituisce un diritto immobiliare (o il trasferimento di un azienda) non richiede uno specifico atto registrato, e consiste nella messa a disposizione di una certa provvista economica finalizzata ad es. alla compravendita di un immobile o di un’azienda da parte di un terzo.
Ai fini dell’esenzione pertanto è necessaria la presenza del nesso tra la donazione e l’operazione che attraverso di essa è posta in essere.
Ricapitolando:
· l’esenzione sulla liberalità indiretta si applica quando la donazione avviene in assenza di un atto soggetto a registrazione e la donazione si realizza nella dazione da parte del donante al beneficiario di una provvista economica necessaria per effettuare ad es. una compravendita immobiliare
· l’esenzione non si applica in caso di donazione diretta: quando la liberalità si realizza con la stipulazione di un atto pubblico soggetto a registrazione. In questa ipotesi, il trasferimento di denaro è assoggettato all’imposta di donazione e ciò a prescindere che la donazione sia prodromica, funzionale e collegata al successivo acquisto immobiliare.
Un esempio di liberalità indiretta:
- l’acquisto di un immobile da parte dei genitori a beneficio del figlio
- la conclusione di un certo contratto da parte dei genitori a favore del figlio
Donazioni informali e liberalità indirette: quando si paga l’imposta?
Quando finora detto, tuttavia, non vale almeno in questi casi:
- Se la donazione informale e la liberalità indiretta richiedono la registrazione dell’atto
- Se anche qualora la donazione informale o la liberalità indiretta non richiedono la registrazione, quest’ultima è avvenuta volontariamente
- Se il trasferimento, per donazione informale o liberalità indiretta, supera il valore di un milione di euro e siffatto trasferimento viene dichiarato dal contribuente o emerge per accertamento dell’amministrazione finanziaria.
Donazioni informali e liberalità indirette: quali differenze?
Come mette in evidenza la Corte di Cassazione nella pronuncia sopra richiamata (7442 del 2024), ecco le principali differenze:
- Donazioni formali: nascono dalla stipulazione in forma pubblica di un contratto tra donante e donatario ex art. 769 cc.
- Donazioni indirette “formali”: derivano dalla confezione di un atto giuridico, un negozio giuridico unilaterale, un contratto, con la produzione di effetti analoghi alla donazione diretta
- Donazioni informali: consistono nello svolgimento di un attività materiale (trasferimento brevi manu di denaro, bonifico bancario, consegna di un assegno circolare ecc..) da cui deriva l’arricchimento del donatario e l’impoverimento del donante.
Donazioni da conto corrente estero: si pagano le imposte?
Sul punto è intervenuta, di recente, l’Agenzia delle entrate con interpello n. 7 del 2024, specificando che:
- la donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario da parte di un cittadino residente all’estero a favore di beneficiario residente in Italia, non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia
Ad avviso dell’Agenzia l’applicazione dell’imposta sulla donazione dipende dalla residenza del donante. Pertanto: - se il donante risulta residente in Italia, l’imposta si applica in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all’estero
- se il donante risulta residente all’estero al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti ”esistenti” sul territorio italiano (c.d. principio della territorialità).
In effetti, secondo l’Agenzia (in accordo con precedente giurisprudenza, una su tutti sentenza 8175 del 2021) per il principio della territorialità dell’imposta ai fini della imponibilità dell’operazione economica in Italia, occorre verificare se il fenomeno economico della donazione si sia verificato all’interno del territorio italiano (We Wealth si è occupato del tema anche in questo articolo).
Un esempio pratico:
Se un soggetto residente all’estero (come nel caso di specie in Svizzera) pone come oggetto di donazione del denaro depositato su conto corrente bancario estero (nel caso di specie, Svizzera) destinato al donatario residente in Italia, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.
Donazioni di modico valore: si pagano le imposte?
Quando si parla di donazione di modico valore ci si riferisce a quel tipo di donazione che ha per oggetto un bene modesto, trasferito senza forme solenni. Si tratta di una donazione inidonea a far diminuire in modo consistente il patrimonio del donante, né a far aumentare in modo sensibile il patrimonio del donatario, né, ancora, ad arrecare danno a soggetti terzi.
L’esiguità si determina tenendo conto di un profilo oggettivo, quale il valore economico del bene, e di un profilo soggettivo, vale a dire la consistenza del patrimonio del donante e le condizioni economiche dello stesso.
Le donazioni di modico valore non sono soggette all’imposta sulle donazioni né costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef; pertanto, non devono essere dichiarate nel 730 o nell’Unico.