Pavel Durov e la scelta di destinare l’eredità ai figli (tra 30 anni)
Pavel Durov, l’imprenditore russo fondatore di Telegram, ha di recente dichiarato che la propria eredità (una ricchezza attualmente pari, si stima, ad oltre 14 miliardi di dollari) sarà devoluta – al momento della morte – ai numerosissimi figli (i sei concepiti con le tre donne con cui ha avuto una relazione in passato ed i circa 100 nati da fecondazione in vitro), in pari quota tra loro.
L’eclettico (e discusso) magnate ha altresì affermato che i figli non avranno accesso al patrimonio prima che sia trascorso un periodo di 30 anni, a partire dal momento dell’annuncio. L’intento dichiarato – certamente apprezzabile – è che i figli vivano “come persone normali”, “si costruiscano da soli”, e “non dipendano da un conto in banca”.
È possibile una disposizione simile in Italia?
La scelta di Durov sull’eredità suggerisce una riflessione in merito alla possibilità di prevedere una simile disposizione testamentaria anche in base all’ordinamento italiano.
Va, innanzitutto, premesso che l’imprenditore ha oggi 40 anni, sicché è assolutamente verosimile che, al decorso del termine trentennale, egli sia ancora in vita.
I limiti del codice civile italiano
Qualora, in una successione regolata dal diritto italiano, fosse stata prevista una disposizione analoga a quella utilizzata da Pavel Durov, la stessa sarebbe del tutto inefficace: ai sensi dell’art. 637 c.c., l’apposizione a una disposizione a titolo universale di un termine finale o iniziale di efficacia è invalida e si considera come non effettuata.
Un termine potrebbe, invece, essere apposto a una disposizione a titolo particolare, ovverosia al legato, purché – tuttavia – tale termine non coincida con la morte del primo legatario (con successivo trasferimento del bene ad altro beneficiario): in tal caso, si realizzerebbe una sostituzione fedecommissaria, vietata ai sensi dell’art. 692 c.c. (al di fuori dell’ipotesi eccezionale prevista dalla medesima norma a favore di soggetti incapaci).
Quando il termine è ammesso: il legato con condizione temporale
L’apposizione del termine a una disposizione a titolo particolare potrebbe quindi astrattamente essere valida, onerando l’erede di dare esecuzione al legato sottoposto a termine iniziale.
Evidente risulta, tuttavia, come tale possibilità potrebbe eventualmente essere utilizzata per gestire l’interesse relativo alla protezione di uno o più soggetti specifici, da attuarsi di volta in volta con disposizioni ad hoc, e non in via generale a favore di tutti i discendenti.
Vi potrebbero peraltro essere possibili criticità operative, considerando che, nella pendenza del termine, l’amministrazione del bene spetterebbe direttamente all’onerato, il quale sarebbe quindi responsabile della gestione e della preservazione degli asset, per la quale – ove non diversamente disposto dal testatore – potrebbe essere chiamato a fornire idonea garanzia (art. 640 c.c.), con costi a carico del medesimo legatario (Cass. civ., sez. II, 29/4/1997, n. 3708).
Il trust come strumento alternativo
Un’esigenza di programmazione “dinamica” nella futura distribuzione del patrimonio analoga a quella del fondatore di Telegram potrebbe meglio essere gestita attraverso l’utilizzo del trust, che consentirebbe di prevedere l’assegnazione finale del fondo ai beneficiari solamente una volta decorso il termine temporale voluto dal disponente ed affidando, nelle more, la gestione del fondo ad un soggetto professionale.
Potrebbe trattarsi anche di un trust “dormiente”: il disponente istituirebbe il trust, che rimarrebbe sostanzialmente inattivo fino alla sua morte, divenendo a quel punto il trustee – in forza di specifica previsione testamentaria – erede e potendo amministrare il patrimonio sino al termine finale, quando il fondo verrà devoluto pro quota ai figli del disponente stesso.
Il testamento potrebbe anche prevedere che, in caso di decesso del testatore dopo trent’anni, i beni siano attribuiti direttamente ai discendenti; mentre, in caso di decesso prima dei trent’anni, il patrimonio finisca in trust, e sia quindi “svincolato” a favore dei beneficiari solamente dopo il decorso del termine voluto.
Il vincolo della legittima nel diritto italiano
Va precisato tuttavia che, nel caso di una successione regolata dal diritto italiano, la destinazione in trust dovrà considerare i diritti inderogabili dei legittimari: un’assegnazione dell’intero patrimonio in un trust a loro favore, privandoli dell’immediata disponibilità dei beni ereditari, potrebbe originare azioni di riduzione o comunque contestazioni sulla liceità di quello che a tutti gli effetti potrebbe configurarsi come un “peso” o condizione sulla quota di legittima, considerato nullo dall’ordinamento (art. 549 c.c.).
La disciplina applicabile in caso di legge straniera
Diverso sarebbe ove la successione (ad esempio, in virtù della residenza del testatore, o della sua cittadinanza in un paese diverso dall’Italia, conformemente a quanto previsto dal Reg Ce 650/2012) fosse regolata dalla legge di uno dei tanti Paesi che non conoscono le “quote” inderogabili di legittima.

