Nel contesto di una crescente mobilità di persone e capitali, la pianificazione successoria internazionale è diventata un passaggio cruciale per proteggere e trasmettere patrimoni complessi. La scelta dello strumento giuridico più adatto – testamento, trust, donazione o patto di famiglia – dipende da molteplici fattori: la residenza e la cittadinanza del disponente, la natura e localizzazione dei beni, il trattamento fiscale nei diversi ordinamenti e l’eventuale rischio di contenziosi.
Ne abbiamo parlato con Vincenzo Donadio, Senior Associate di Hogan Lovells, tra i massimi esperti del settore, che ci ha guidato nella comprensione delle differenze normative, delle implicazioni fiscali e delle recenti novità legislative, a partire dalla riforma fiscale italiana 2024 entrata in vigore il 1° gennaio 2025.
«L’obiettivo, come evidenzia Donadio – non è solo evitare il contenzioso, ma costruire un progetto coerente, che protegga il patrimonio e garantisca armonia tra i beneficiari. E ogni progetto parte sempre da una domanda: dove sono le persone, dove sono i beni, dove vogliamo arrivare».
Quali sono le principali differenze normative tra testamento, trust, donazione e patto di famiglia nel contesto di una successione internazionale? Quali criteri guidano la scelta dello strumento più adatto?
Il testamento è lo strumento classico della pianificazione successoria: consente al disponente di definire la sorte del proprio patrimonio post mortem. In ambito internazionale è utile ricordare l’istituto del testamento internazionale, introdotto dalla Convenzione di Washington del 1973 e ratificato dall’Italia, che garantisce validità trasversale nei Paesi aderenti. In Europa, il riferimento normativo è il Regolamento UE 650/2012, che stabilisce la legge applicabile alla successione in base alla residenza abituale del de cuius, salvo la possibilità di optare per la legge della cittadinanza.
Diverso il trust, istituto di derivazione anglosassone ma riconosciuto anche in Italia tramite la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985. Il trust offre flessibilità e soprattutto segregazione patrimoniale, elemento utile nella protezione dei beni e nella pianificazione intergenerazionale. Tuttavia, richiede la scelta di una legge straniera, con tutti i rischi interpretativi del caso.
Il patto di famiglia, invece, è uno strumento contrattuale introdotto nel nostro ordinamento nel 2006, utile in particolare per il passaggio generazionale dell’impresa: consente all’imprenditore di trasferire l’azienda a uno o più discendenti, rappresentando un’eccezione al divieto dei patti successori.
Infine, la donazione è il mezzo più semplice e diretto, ma anche potenzialmente instabile: può essere revocata per ingratitudine o sopravvenienza di figli, ed è esposta ad azioni di riduzione da parte degli eredi legittimari. Non esiste uno strumento “migliore in assoluto”. La scelta va personalizzata: è essenziale valutare il tipo di beni, la loro localizzazione, la composizione familiare e la presenza di quote di legittima.
Come influiscono le normative fiscali dei diversi Paesi sulla tassazione dei beni ereditati tramite questi strumenti? Ci sono aggiornamenti normativi recenti da tenere in considerazione?
Il nodo fiscale è spesso quello più complesso da sciogliere. A livello europeo, il Regolamento 650/2012 non disciplina gli aspetti tributari, che restano affidati alle normative nazionali. Questo comporta che una stessa eredità possa essere tassata in più Paesi, dando luogo a casi di doppia imposizione.
L’Italia applica il principio di territorialità: se il disponente è residente in Italia, l’imposta di successione è dovuta su tutti i beni, ovunque situati. Se non è residente, l’imposta riguarda solo i beni localizzati in Italia. Per affrontare le doppie imposizioni, il nostro Paese ha siglato alcune convenzioni bilaterali, ma il sistema resta complesso.
La riforma fiscale del 2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha introdotto importanti novità in materia di imposte indirette. Il decreto ha previsto una disciplina organica dei trasferimenti gratuiti tramite trust, con due opzioni: la tassazione in uscita (alla distribuzione ai beneficiari) come regime ordinario, e la tassazione in entrata (al momento del conferimento) come regime opzionale. Questa doppia opzione consente maggiore pianificazione ma richiede attenzione nella strutturazione dell’atto istitutivo.
Quali sono i principali rischi legali nell’utilizzo di trust e donazioni per la successione internazionale? Esistono best practice per minimizzare i contenziosi tra eredi e autorità fiscali?
Il trust, per quanto efficace, non è privo di insidie. L’assenza di una disciplina organica in Italia costringe a scegliere una legge straniera, con conseguenti problemi interpretativi e possibili contenziosi tra eredi o con l’Agenzia delle Entrate. È fondamentale una armonizzazione con la normativa successoria.
Le donazioni, invece, pongono due ordini di rischi. Da un lato, le conseguenze fiscali; dall’altro, la non definitività del trasferimento, soggetto a revoche o azioni di riduzione. Anche in questo caso è necessario strutturare l’operazione in modo da limitare i margini di impugnazione.
Tra le best practice, si segnala il ricorso a strumenti di Alternative Dispute Resolution come la mediazione, per evitare le lungaggini giudiziarie, e una pianificazione fiscale preventiva che consideri il rischio di conflitti familiari.
In che modo la riforma del diritto successorio dell’Unione Europea (o di altri Paesi di interesse) sta impattando sulla pianificazione patrimoniale internazionale?
Il Regolamento UE 650/2012 ha rappresentato un cambio di paradigma. «Stabilisce una legge unica per l’intera successione, basata sulla residenza abituale del defunto, ma consente la scelta della legge nazionale, anche di uno Stato extra-UE. Inoltre, ha introdotto il Certificato successorio europeo, che semplifica le procedure transfrontaliere.
Ma anche la giurisprudenza europea offre spunti rilevanti. Due sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del febbraio 2024 hanno affermato che le norme sulla successione necessaria non rientrano nell’ordine pubblico internazionale. Questo apre scenari nuovi, ad esempio per riconoscere validità a disposizioni testamentarie estere che escludano i legittimari.

