Caso pratico di scissione tra eredi e società semplice
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 124 del 30 aprile 2025 ha affrontato il tema della scissione di società semplice e abuso del diritto.
In particolare, il caso oggetto di interpello riguarda tre eredi che, a seguito del decesso del socio fondatore, hanno ereditato in comunione le quote di una società semplice che detiene partecipazioni in tre diverse società di capitali.
Gli eredi intendono procedere ad una riorganizzazione della struttura societaria in quanto hanno diverse visioni in merito alla gestione del patrimonio, nonché diverse dinamiche famigliari, tra cui il futuro passaggio generazionale, che potrebbero ostacolare la valorizzazione del patrimonio della società.
Pertanto, gli eredi si chiedono se per gestire ciascuno in autonomia il proprio patrimonio sia attuabile una scissione totale non proporzionale della società semplice in tre diverse società semplici neocostituite (ognuna delle quali detenuta al 100% da ciascun erede) e se tale operazione costituisca una fattispecie di abuso del diritto.
Posizione dell’Agenzia delle Entrate sulla scissione e abuso fiscale
La risposta a interpello 124/2025, esclude che la scissione di società semplice rappresenti di per sé un’operazione fiscalmente abusiva.
In particolare, in linea con i chiarimenti già forniti con le risposte a interpello 30 aprile 2021 n. 309 e 4 dicembre 2018 n. 91 (richiamate nella risposta in esame), l’Agenzia ha precisato che, sebbene l’operazione determini il trasferimento di beni dalla scissa alle beneficiarie, sotto il profilo fiscale:
- non si applica l’art. 173 del Tuir;
- la fattispecie non risulta riconducibile ad alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 67 del Tuir, non costituendo pertanto un’operazione realizzativa da assoggettare ad imposizione;
- in capo ai soci, l’eventuale concambio delle partecipazioni originarie nella società semplice con le partecipazioni nelle beneficiarie non è riconducibile ad alcune delle fattispecie impositive di cui all’art. 67 del Tuir, sempre che non siano previsti eventuali ristori tra i soci.
Sulla base di quanto precede, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto con la scissione in esame non sia configurabile alcun vantaggio fiscale ai fini delle imposte dirette di cui occorra sindacare la natura indebita ai sensi dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000, essendo detta operazione, in base ai presupposti e alle condizioni sopra evidenziati, fiscalmente irrilevante.
Quando conviene la scissione totale della società semplice tra eredi
Con la scissione prospettata il capitale sociale della scissa viene suddiviso tra i soci, determinando di fatto (anche) lo scioglimento della comunione sulla partecipazione totalitaria nella società semplice. Lo scioglimento della comunione sulla partecipazione configura, pertanto, atto di divisione per mezzo del quale, ciascun comproprietario diventa titolare esclusivo della frazione di quota della società scissa e in tal modo può gestire in autonomia il patrimonio ereditato evitando così conflitti con gli altri eredi e potendo eventualmente gestire il proprio passaggio generazionale.
Vantaggi pratici e fiscali della scissione tra eredi
I vantaggi derivanti da tale tipologia di operazione sono quindi i seguenti:
- l’operazione non genera reddito imponibile e non configura abuso del diritto;
- si realizza la suddivisione del patrimonio ereditato;
- ogni erede gestisce il proprio “ramo” in autonomia.
Quando il fisco può contestare la scissione: rischi di abuso fiscale
Occorre tener presente che, come ricorda l’Agenzia delle Entrate nella risposta in esame, affinché un’operazione possa essere considerata abusiva, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e
provare il congiunto verificarsi di tre presupposti:
- (a) la realizzazione di un vantaggio fiscale ”indebito’‘, costituito da ”benefici”, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;
- (b) l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- (c) l‘essenzialità del conseguimento di un ”vantaggio fiscale”.
L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.
La normativa ha anche chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche in ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).
Conclusioni operative per la scissione tra eredi e passaggio generazionale
In conclusione, la scissione rappresenta uno strumento per gestire i passaggi generazionali e garantire a ciascun componente della famiglia la gestione in autonomia del proprio patrimonio.
Domande frequenti su Scissione tra eredi e società semplici: quando non è abuso fiscale?
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 124 del 30 aprile 2025, ha affrontato il tema della scissione di società semplice e la possibile configurazione di abuso del diritto in tali operazioni.
Nel caso specifico, tre eredi avevano ereditato in comunione le quote di una società semplice che deteneva partecipazioni in tre diverse società di capitali, a seguito del decesso del socio fondatore.
Gli eredi intendono procedere alla scissione della società semplice, come evidenziato nel caso pratico esaminato dall'Agenzia delle Entrate.
Il fisco può contestare la scissione tra eredi se ravvisa rischi di abuso fiscale, come indicato tra le intestazioni dell'articolo.
Le conclusioni operative per la scissione tra eredi e il passaggio generazionale sono un aspetto cruciale da considerare, come indicato nel titolo di una sezione dell'articolo.