– soggetti destinatari: i soggetti destinatari del tax credit sono:
- le imprese e i soggetti esercenti arti o professioni con ricavi o compensi non superiori ad €5milioni nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020;
- le strutture alberghiere, a prescindere dai ricavi;
- gli enti non commerciali in relazione a immobili destinati allo svolgimento di attività istituzionali;
– tipologia di immobile e di contratto di locazione: rientrano nell’agevolazione:
- i contratti di locazione e di leasing di immobili non residenziali destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, artigianale, agricola, commerciale e professionale; e
- i contratti di affitto di azienda che includono almeno un immobile non residenziale destinato all’attività d’impresa, artigianale, agricola, commerciale e professionale;
– modalità di determinazione del credito: il credito spetta a condizione che il locatario (enti non commerciali esclusi) abbia subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi del 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente ed è pari, per tutti i soggetti a esclusione delle strutture turistico ricettive a carattere stagionale:
- in caso di locazione o leasing, al 60% del canone versato nel 2020 per il mese di marzo, aprile e maggio;
- in caso di affitto di azienda, al 30% del canone versato nel 2020 per il mese di marzo, aprile e maggio;
Per le strutture turistiche ricettive a carattere stagionale i mesi di riferimento sono aprile, maggio e giugno.
– modalità di utilizzo del credito: il locatario può utilizzare il credito come segue:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione successivamente al pagamento del canone;
- optare di cedere il credito a terzi entro il 31 dicembre 2021. I terzi possono utilizzare il credito con le stesse regole del locatario interamente nell’anno, senza possibilità di utilizzarlo negli anni successivi o chiederlo a rimborso. È prevista l’emanazione di un provvedimento dell’agenzia delle Entrate con le modalità attuative.
Il limite annuale per le compensazioni di €700.000 (esteso a €1milione per il 2020) non si applica.
– altre previsioni: il credito di imposta in esame per il mese di marzo non è cumulabile con il credito d’imposta previsto del decreto cura Italia.