Conto cointestato: cosa succede se muore uno dei contitolari?

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Diverse banconote in euro arrotolate, tra cui banconote da 100 e 200 euro, sono fissate con elastici e posizionate in verticale tra monete in euro sparse su una superficie, evidenziando il concetto di soldi depositati su un conto cointestato.

Conto cointestato e decesso: chi eredita i soldi e come funziona la successione? Regole legali ed eredità: cosa stabilisce la Cassazione.

Indice

Introduzione al conto cointestato

Il conto corrente cointestato è uno strumento di vasta diffusione, apprezzato per la sua praticità nella gestione condivisa del denaro, specialmente all’interno del nucleo familiare.

Esso consente a più persone di essere titolari dello stesso conto e, spesso, se concordato anche con la banca, permette a ciascun intestatario di effettuare operazioni disgiuntamente, ovvero senza la necessità del consenso degli altri.

Ed invero, in tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l’esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell’ art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti (cfr. Cass. 9/09/2024, n. 25243).

Tuttavia, la scomparsa di uno dei cointestatari solleva quesiti circa il destino del saldo attivo e la sua inclusione nella massa ereditaria.

La presunzione di parità e i rapporti interni: un principio cardine

Normativa di riferimento

Ai sensi dell’art. 1854 c.c. “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.

Un punto fondamentale, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, è che i rapporti interni tra i cointestatari di un conto corrente (sia bancario che postale), anche quando hanno facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non sono disciplinati dall’articolo 1854 c.c. (che regola i rapporti con la banca), bensì dall’articolo 1298, comma 2 c.c.

Quest’ultimo stabilisce che i debiti e i crediti solidali si dividono in quote uguali, salvo che non risulti diversamente. Si tratta di una presunzione legale iuris tantum, “poiché dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari” (Cfr. Cassazione civile sez. II, 14/09/2022, , n.27069).

L’onere di fornire tale prova è posto a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla mera cointestazione.
Quindi, la semplice cointestazione del conto non incide automaticamente sulla effettiva titolarità delle somme depositate.

Prove e presunzioni contrarie

È sempre possibile dimostrare la proprietà esclusiva da parte di uno dei cointestatari, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. 23/01/2025, n. 1643).

Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto provata l’esclusiva appartenenza al marito delle somme depositate su un conto cointestato con la moglie sulla base di “fatti secondari” come la precedente intestazione al marito di un conto con depositi superiori, la brevissima durata del matrimonio e l’impossibilità di risparmi familiari apprezzabili (Cfr. Cass. 1 febbraio 2000, n. 1087).

Pertanto, se si riesce a dimostrare che il saldo attivo deriva esclusivamente dal versamento di somme di pertinenza di un solo correntista, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. In tal caso in caso di decesso del correntista, le somme cadranno in asse. La presunzione di appartenenza al 50% delle giacenze su un conto cointestato può essere superata solo mediante prova contraria, mancando tale riscontro, le somme trasferite sul conto personale di uno dei contitolari non possono essere ascritte alla massa ereditaria del de cuius (cfr. Cass. 13/09/2024, n. 24655).

Conti tra coniugi e regime patrimoniale

Da ultimo si segnala che in caso di cointestazione di un conto corrente tra coniugi è necessario prendere in considerazione se gli stessi siano in regime di comunione o di separazione dei beni, con differente effetto sulla titolarità delle disponibilità.

In tema di comunione legale tra coniugi, verificatosi lo scioglimento, trova applicazione, in sede di divisione, il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall’art. 192 c.c., cosicché è da escludersi il rimborso alla comunione delle somme prelevate da un coniuge dal conto corrente cointestato ove quest’ultimo dimostri che l’atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia (cfr. Cass. 23/02/2024, n. 4879).

La rilevanza delle donazioni indirette e l’animus donandi

Una volta superata la presunzione di proprietà comune delle somme presenti sul conto, è necessario determinare quale parte del saldo attivo debba essere inclusa nell’asse ereditario. Inoltre, bisogna valutare se l’apertura del conto e le operazioni effettuate sul saldo attivo (con firma congiunta o disgiunta) configurino donazioni, dirette o indirette, da parte del cointestatario che possiede le somme, a favore dell’altro cointestatario che è tale solo formalmente.

Donazioni dirette e indirette

Secondo l’articolo 769 del Codice Civile, la donazione è un contratto con cui, per spirito di liberalità, una persona arricchisce un’altra, disponendo a favore di quest’ultima di un proprio diritto o assumendo un’obbligazione nei suoi confronti. L’intento liberale può essere realizzato sia attraverso una donazione diretta di un bene dal donante al donatario, sia tramite donazioni indirette, che sono atti diversi dalla donazione utilizzati per raggiungere un fine di liberalità.

Le donazioni indirette, o liberalità atipiche, sono previste dall’articolo 809 del Codice Civile come liberalità che emergono da atti diversi dalla donazione.

Le implicazioni derivanti dalle donazioni dirette e indirette

La distinzione tra donazioni dirette e indirette comporta diverse implicazioni pratiche. Con riguardo alla casistica del conto corrente la Cassazione ha ritenuto che “la possibilità che costituisca donazione indiretta l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito – qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari – è legata all’apprezzamento dell’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (Cass. civ. 12 novembre 2008, n. 26983).

Si ricorda che la donazione richiede anche la forma solenne a pena di nullità. Così Cass. civ., Sez. Unite, 27/07/2017, n. 18725 secondo cui le liberalità effettuate con trasferimento di danaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari devono essere qualificate come donazione “diretta” e pertanto sono nulle se non vengono effettuato con atto pubblico. Cosi Cass. SU 27/07/2017, n. 18725 secondo cui le liberalità effettuate con trasferimento di danaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari devono essere qualificate come donazione “diretta” e pertanto sono nulle se non vengono effettuato con atto pubblico.

La collazione nella successione

La collazione ereditaria è uno strumento giuridico volto a formare la massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti.
L’istituto si applica alle donazioni fatte in vita dal de cuius e mira a non alterare il rapporto di valore tra le varie quote. L’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione (salvo espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida), ma è pregiudiziale la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza di una donazione indiretta.

Sentenze rilevanti

Sul punto si è espressa la Cassazione Civile con sentenza n. 23403 del 27 luglio 2022.
Nel caso in esame, l’erede testamentaria della madre defunta, ha citato in giudizio la sorella e coerede chiedendo di disporre la divisione dell’asse ereditario e di accertare l’avvenuto prelievo dal conto corrente della de cuius (cointestato tra la de cuius e la sorella), ad opera della sorella convenuta, di ingenti somme di denaro senza giustificazione.

In primo grado, il Tribunale di Milano ha accertato che il conto corrente era stato alimentato esclusivamente dalla pensione della madre, superando così la presunzione di parità di quote dello stesso. Alcuni prelievi effettuati dalla sorella sono stati qualificati dal Tribunale come donazioni, riconoscendo la volontà della madre di attribuire un vantaggio patrimoniale alla sorella, in quanto anche quando le operazioni erano disgiunte, la madre aveva avuto visione degli estratti conto bancari e così “ratificato” l’operato.
Il Tribunale aveva quindi qualificato tali prelievi come donazioni e quantificato il donatum da imputare alla sorella convenuta.

In secondo grado, la Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione adottata stabilendo che alcune operazioni “anomale” erano correttamente qualificabili come donazioni da ricomprendere nella massa ereditaria.

Da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui i rapporti interni tra correntisti sono regolati dall’art. 1298, comma 2, c.c., e che, una volta superata la presunzione di proprietà comune delle somme, è necessario verificare se gli atti di disposizione del saldo attivo costituissero donazioni.
La Cassazione ha altresì rinviato il caso alla Corte di Appello di Milano in merito alle prove relative al superamento della presunzione di proprietà comune delle somme, così per riverificare con una analisi ancora più rigorosa la provenienza dei fondi e l’intento liberale.

Giudizio di rendiconto

Da ultimo è anche importante ricordare il ruolo del giudizio di rendiconto che ha lo scopo di accertare la situazione di dare e avere esistente fra le parti e la veridicità del resoconto di un’attività gestoria.
Il procedimento di rendiconto è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato dell’attività gestoria svolta che determina effetti anche nella sfera patrimoniale di altri soggetti.

L’azione di rendiconto è una azione di accertamento disciplinata dall’art. 263 c.p.c. caratterizzata da una prevalenza della funzione probatoria, focalizzata sul controllo dell’attività di gestione che influisce sulla sfera patrimoniale altrui. Può svolgersi in via incidentale (all’interno di un procedimento più ampio già pendente) o in via principale (attraverso una domanda autonoma).
Sul punto la Cassazione ha precisato che la semplice produzione di un saldo attivo relativo a un conto corrente cointestato con il de cuius e di un saldo passivo per le spese funerarie non è qualificabile come un rendiconto ai sensi degli artt. 263 e ss. c.p.c. che richieda una contestazione specifica (Cfr. Cass. civ., 9 gennaio 1998, n. 137).

Questo significa che, per i conti cointestati in successione, l’attenzione principale si concentra sull’accertamento della effettiva titolarità delle somme e dell’eventuale intento liberale, piuttosto che su un obbligo formale di rendiconto della gestione del conto, a meno che non vi sia una complessa attività di amministrazione delle somme da parte di uno dei cointestatari.

Applicazioni pratiche e normativa

Inoltre, si segnala che in ambito successorio si applica altresì l’art. 723 c.c. in tema di divisione.
La resa dei conti prevista da questa norma risponde alla necessità di stabilire i debiti e i crediti di ciascun coerede nel caso in cui uno di essi abbia compiuto atti di amministrazione dei beni comuni o atti di godimento separato.

Tuttavia, la norma può essere derogata dai condividenti, come stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 1221 del 1969. L’azione di rendiconto è autonoma e distinta rispetto alla richiesta di scioglimento della comunione; pertanto, la domanda riconvenzionale per chiedere il rendiconto deve essere presentata, pena l’inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 167 del Codice di Procedura Civile, secondo la Cassazione n. 15182 del 2019.

La prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti dal comproprietario che utilizza il bene inizia a decorrere dalla resa dei conti, poiché è solo da quel momento che emerge la necessità di imputare alla quota di ciascun comunista le somme di cui è debitore verso i condividenti, come stabilito dalla Cassazione n. 16700 del 2015.

Scenari principali al decesso del cointestatario

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, è possibile affermare che al decesso di uno dei cointestatari, il destino del saldo attivo del conto corrente può evolvere in tre scenari principali ( salvi i ricordati profili del regime patrimoniale se i cointestatari sono coniugi):

  • L’intero saldo attivo viene ricompreso nell’asse ereditario: ciò accade quando gli eredi del defunto riescono a dimostrare che le somme depositate sul conto erano di proprietà esclusiva del de cuius e che sono effettivamente rimaste di sua proprietà esclusiva.
  • Solo la quota di spettanza del cointestatario defunto viene ricompresa nell’asse ereditario: questa situazione si verifica se gli eredi non riescono a superare la presunzione di quote uguali e a fornire la prova della titolarità esclusiva delle somme da parte del defunto.
  • Nulla viene ricompreso nell’asse ereditario del cointestatario defunto: questa eventualità si realizza se il cointestatario vivente riesce a dimostrare che la somma depositata in conto è di sua esclusiva proprietà.

Domande frequenti su Conto cointestato: cosa succede se muore uno dei contitolari?

Cosa si intende per conto corrente cointestato e quale è il suo principale vantaggio?

Un conto corrente cointestato permette a più persone di essere titolari dello stesso conto, facilitando la gestione condivisa del denaro. Il suo principale vantaggio risiede nella praticità, specialmente per la gestione finanziaria all'interno del nucleo familiare.

È possibile operare su un conto cointestato senza il consenso degli altri intestatari?

Spesso, se concordato con la banca, ciascun intestatario può effettuare operazioni disgiuntamente. Questo significa che non è sempre necessaria l'autorizzazione degli altri cointestatari per eseguire transazioni.

Qual è il principio cardine che regola i rapporti interni in un conto cointestato?

Il principio cardine che regola i rapporti interni in un conto cointestato è la presunzione di parità. Questo principio stabilisce una divisione equa delle disponibilità tra i cointestatari, salvo prova contraria.

Cosa succede in termini di disponibilità del denaro in un conto cointestato se uno dei titolari muore?

L'articolo accenna a scenari principali al decesso del cointestatario, suggerendo che la morte di uno dei titolari ha implicazioni sulla gestione e sulla disponibilità dei fondi. Ulteriori dettagli sono trattati nelle sezioni successive dell'articolo.

Quali sono le implicazioni finanziarie legate alle donazioni dirette e indirette in relazione a un conto cointestato?

Le donazioni dirette e indirette, inclusa la rilevanza dell'animus donandi, hanno implicazioni significative sui conti cointestati, specialmente in contesti successori. L'articolo esplora come queste donazioni possano influenzare la ripartizione dei beni.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Maria Cristiana Felisi

Maria Cristiana Felisi è partner dello studio legale Charles Russell Speechlys, private client. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell’International Bar Association (IBA). È iscritta all’albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

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