L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 7 del 12 gennaio 2024, ha chiarito che la donazione di denaro da parte di donante residente all’estero a beneficiario italiano, effettuata tramite bonifico bancario, non integra il presupposto territoriale per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni se il denaro donato risulta depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente estero.
La fattispecie oggetto di chiarimento
Nel caso oggetto di analisi, l’istante (cittadino italiano, intende acquistare un appartamento e la propria zia, cittadina svizzera (residente all’estero), intende donargli la somma necessaria a effettuare l’acquisto dell’immobile. A tal fine, la zia vuole effettuare un bonifico sul conto corrente italiano intestato al donatario.
Nel formulare il proprio quesito, l’istante richiama la risposta a interpello n. 310/2019 (già oggetto di un precedente commento su questo sito), la quale ha analizzato il caso di un atto di donazione in denaro, tramite bonifico bancario, ordinato da un soggetto residente all’estero (figlio) verso un beneficiario residente in Italia (padre) e ha affermato che in assenza del presupposto della territorialità, la somma di denaro corrisposta da un soggetto non residente in Italia a un soggetto residente, tramite bonifico bancario su conto estero, non soggiace ad alcun obbligo formale e sostanziale ai fini dell’imposta sulle donazioni.
Tuttavia, in tale occasione l’Agenzia delle entrate si è espressa con riferimento all’ipotesi di trasferimento di denaro tra due conti correnti esteri.
Le considerazioni dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ricorda che i criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni sono dettati dall’articolo 2 D.Lgs. n. 346/1990, che dispone: “L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.
Il comma 3 del citato art. 2 individua i criteri per stabilire la territorialità delle donazioni e pone una presunzione di esistenza nel territorio dello Stato per alcune categorie di beni: tuttavia, tale norma non cita la donazione di denaro.
Con riferimento a tale fattispecie, secondo l’Agenzia delle entrate, occorre fare riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 8175/2021 che ha affermato che “per stabilire se un atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all’estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene ”esistente” nel territorio dello Stato. […].
Ne consegue che, nella fattispecie, il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato a un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia”.
In tal senso, l’Agenzia ricorda anche la sentenza n. 9780/2023 della Suprema Corte, nella quale viene chiarito che la donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di donazione, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia, atteso che, in forza del principio di territorialità, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti esistenti sul territorio nazionale.