“La sentenza della Corte di Cassazione del 20 marzo 2024 interviene su una questione particolarmente dibattuta, ovvero sulla tassazione delle donazioni indirette e cambia in parte il quadro di riferimento al riguardo”. A dirlo è il notaio Amelia Anna Benincaso, con cui abbiamo parlato di quali sono le novità di cui nel futuro, a partire da questa sentenza, si dovrà tener conto.
Allora, notaio, in che modo la recente sentenza della Cassazione ha cambiato il quadro in riferimento alla donazione indiretta?
Innanzitutto, ricordiamo che la questione esaminata dalla giurisprudenza è la seguente: un nipote riceve da uno zio paterno un bonifico bancario di circa 15mila euro. In un primo momento accetta questa disposizione, poi successivamente si reca da un notaio in Svizzera, dove risiede, e la rifiuta.
L’Agenzia delle Entrate emette successivamente un avviso di liquidazione relativamente a questo trasferimento di denaro, affermando che trattasi di donazione indiretta soggetta a tassazione ai fini dell’imposta di donazione. Il ricorrente contesta questo avviso di liquidazione asserendo che in un primo momento la disposizione era stata accettata, ma poi è stata oggetto di rinuncia e che comunque non rispetta i requisiti formali previsti dalla legge in tema di donazione.
L’articolo del codice civile, infatti, dice che la donazione, per essere valida, deve essere fatta per atto pubblico notarile, con testimoni. La Corte di Cassazione dà ragione al ricorrente, affermando che nel caso di specie, visto che la donazione indiretta non rispetta questi requisiti formali previsti dalla legge, non è soggetta a tassazione.
E allora, in quali casi l’imposta è da pagare e in quali no, concretamente?
La novità introdotta dalla Corte di Cassazione è la seguente: se il trasferimento di denaro rispetta i requisiti formali previsti dalla legge, è soggetto a tassazione ai fini dell’imposta di donazione. Se invece la donazione di somme di denaro viene eseguita senza rispettare i requisiti formali, per esempio con comportamenti materiali oppure con atti non scritti, non è soggetta a imposta di donazione.
Nella fattispecie, si può pensare, per esempio, a quelle circostanze ben note a noi professionisti, soprattutto a noi notai, quando si fa riferimento a trasferimenti di somme di denaro tra parenti per acquistare un’importante bene, ad esempio un’autovettura o un immobile. Ricordiamo quali sono le imposte di donazione in termini di aliquote e di franchigie. Le aliquote e le franchigie dipendono dal rapporto di parentela che intercorre tra il donante e il beneficiario e sono differenziate, per esempio, se si tratta di una donazione fatta a favore di coniuge e parenti in linea retta.
Quindi, nel dettaglio, come funziona la tassazione sulle donazioni?
Nel caso di figli o nipoti discendenti, c’è una franchigia di 1 milione di euro, mentre per il valore eccedente l’imposta di donazione è del 4%. Se si tratta di una donazione tra fratelli e sorelle, la franchigia scende a 100.000 euro e l’imposta di donazione è del 6% sul valore eccedente detta franchigia. Per donazioni fatte a favore di parenti in linea collaterale, man mano che il rapporto di parentela o di affinità si allontana, l’aliquota è del 6% sul valore totale della donazione. A favore di altre persone, l’aliquota è dell’8% sul valore totale della donazione. Mi preme ricordare inoltre un’altra cosa importantissima: se la donazione viene fatta a favore di un beneficiario soggetto ad handicap grave accertato a livello medico, la franchigia ammonta a 1.500.000 euro, a prescindere dal rapporto di parentela che lega il beneficiario al donante.
Quali nodi restano da sciogliere?
La sentenza della Cassazione del 20 marzo 2024, a una prima lettura, può sembrare innovativa e rivoluzionaria, ma in realtà non è così, perché comunque restano ancora dei nodi da sciogliere. In primo luogo, la donazione richiede la forma solenne di atto pubblico notarile con i testimoni, ad eccezione di un caso previsto dalla legge, ovvero la donazione di modico valore.
Il primo punto è appunto questo: la donazione di modico valore è legata a un concetto evidentemente soggettivo che dipende dalla capacità reddituale e patrimoniale del donante. Sarebbe allora necessario un intervento chiarificatore sul concetto di modico valore. Altro aspetto è che noi professionisti che abbiamo a che fare tutti i giorni con l’Agenzia delle Entrate sappiamo che questi uffici non si adegueranno in maniera automatica ai nuovi orientamenti della giurisprudenza, ma sarà necessario e auspicabile un intervento in termini di emanazione di circolari e risoluzioni tramite cui il Fisco, a livello centrale, dia delle specifiche indicazioni a tutti gli uffici a livello nazionale per adeguarsi ai nuovi orientamenti in maniera univoca e omogenea su argomenti che sono dibattuti e che riguardano tantissimi soggetti.