Il legato in conto di legittima con dispensa da imputazione

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Nel legato in conto di legittima con dispensa dall’imputazione si consente al testatore di comporre l’attribuzione al legittimario, assegnandogli dei diritti successori senza le formalità richieste per la divisione ereditaria, permettendogli al contempo di poter conseguire l’intera quota di legittima di sua spettanza

Una forma peculiare di legato che può essere attribuito ai soggetti legittimari è quello in conto di legittima con dispensa dall’imputazione (conosciuto anche come legato in conto di disponibile).
A livello generale, il legato in conto di legittima risponde all’esigenza di preassegnare, prima dell’apertura della successione, uno o più beni o diritti patrimoniali del successore, senza precludere al beneficiario di agire in riduzione per l’eventuale differenza; ciò che lo distingue dalla figura del legato in sostituzione è che l’attribuzione fatta dal testatore al legittimario non si pone più in alternativa rispetto alla quota di legittima. Tale forma di legato, infatti, non è preordinata a escludere il legittimario dalla successione, cosicché il legittimario può chiedere, senza rinunciare al legato, il supplemento per integrare la legittima. In altri termini, il legatario in conto non è solo legatario, ma è erede per la differenza.

Il legittimario potrà anche decidere di rinunciare al legato, potendo domandare in tal caso – attraverso l’azione di riduzione – l’intera quota di legittima di sua spettanza.

Il legato in conto di legittima può configurarsi senza o con dispensa da imputazione.
Nel primo caso, il legato graverà sulla quota indisponibile del testatore, essendo paragonabile a una sorta di “acconto” fatto per soddisfare la quota di legittima.

Nel secondo caso, si dovrà considerare l’attribuzione di legato avvenuta sulla quota disponibile del testatore. Inoltre, nel caso particolare in cui il legittimario-legatario rinunci all’eredità, egli avrà diritto a trattenere comunque ciò che ha ottenuto a titolo di legato, mentre ciò non sarebbe possibile nel caso di legato senza dispensa da imputazione, quando vi siano altri legittimari che agiscano in riduzione. Va precisato che il legato con dispensa manifesta un vantaggio apprezzabile laddove il legittimario agisca in riduzione, consentendo al legittimario di trattenere il legato – che graverà sulla disponibile – e chiedere l’intera legittima.

La volontà del testatore di dispensare il beneficiario deve essere espressamente contenuta in una clausola testamentaria e sortisce l’effetto di un’attribuzione aggiuntiva: infatti il legittimario otterrà tanto la quota di riserva che il lascito testamentario, con il risultato finale di incrementare la legittima. In tale caso resta comunque fermo che il legatario manterrà l’attribuzione a titolo particolare anche se il valore di quanto ricevuto – da determinarsi al momento dell’apertura della successione – supera quello della legittima; tuttavia, se l’attribuzione a titolo particolare lede il diritto di riserva di altri legittimari, questi avranno titolo per agire in riduzione.

E’ ben possibile che il beneficiario dell’attribuzione di legato sia anche erede (per legge o per testamento) del testatore. In tale circostanza, dopo aver accertato come è stato disposto il legato (con o senza dispensa da imputazione), è necessario stabilire su chi viene fatto gravare, potendosi, infatti, configurare tre differenti fattispecie:

  • il legato che grava su tutti gli eredi (si parlerà allora di prelegato),
  • legato unicamente a carico del beneficiario-legittimario,
  • legato che grava sulla quota ereditaria degli altri legittimari.

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