Normative e applicabilità del concordato preventivo biennale (Cpb)
Il concordato preventivo biennale (cosiddetto Cpb) è regolato dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, che descrive le modalità di accesso e le linee guida per la sua applicazione. Rivolto principalmente ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità (Isa), tale strumento si propone di semplificare e rendere più prevedibile la gestione degli obblighi fiscali per questi soggetti. D’altro canto, le esclusioni delineano un ambito di applicabilità circoscritto che potrebbe limitare la sua portata.
Criteri di ammissibilità e benefici premiali del Cpb
Invero, i contribuenti forfetari (esclusi dagli Isa) potranno aderirvi a titolo sperimentale e per una sola annualità. Un’unica eccezione: sono esclusi dal concordato preventivo biennale (Cpb) coloro che abbiano iniziato l’attività nel periodo d’imposta previgente a quello cui si riferisce la proposta.
Inoltre, è necessario che i contribuenti non abbiano debiti fiscali o previdenziali che superino la soglia di 5mila euro nel periodo di imposta precedente a quello di riferimento per la proposta di adesione al concordato.
La logica dietro a questa scelta normativa è di favorire l’adesione di contribuenti che dimostrano una certa regolarità nei confronti degli obblighi fiscali e previdenziali, escludendo coloro che, al contrario, presentano situazioni debitorie significative.
Le cause di esclusione del Cpb
Tra le ulteriori cause di esclusione, particolarmente rilevanti sono la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nei tre periodi d’imposta precedenti e la condanna per alcuni reati specifici. Relativamente a quest’ultimo caso, l’esclusione riguarda quei contribuenti che sono stati condannati per determinati reati elencati nel d.lgs. n. 74/2000 e nell’articolo 2621 del codice civile (che riguarda falsità nelle comunicazioni sociali), oltre che per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter. del codice penale).
La precisazione sul tipo di condanna, se definitiva o meno, non è esplicitamente dettagliata, lasciando spazio a una certa ambiguità interpretativa. La formulazione utilizzata, “pronuncia di condanna”, potrebbe lasciare interpretare che qualsiasi condanna, anche non definitiva, per i reati indicati comporti l’esclusione, sottolineando la volontà di mantenere un’elevata soglia di integrità tra i partecipanti al concordato preventivo biennale.
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Procedure e scadenze del Cpb
Dal punto di vista pratico, il procedimento di Cpb inizierà con la messa a disposizione di appositi programmi informatici atti a facilitare l’acquisizione dei dati necessari all’Agenzia delle entrate per formulare una proposta adeguata di concordato.
Per il 2024, segnando un’eccezione alla norma generale, il termine per l’accesso a tali programmi è stato posticipato al 15 giugno, rispetto alla scadenza originariamente prevista di metà aprile.
La proposta di concordato si baserà su una duplice fonte di informazione: i dati effettivamente dichiarati dai contribuenti e una metodologia specifica sviluppata dall’Agenzia delle entrate. Quest’ultima è particolarmente interessante, in quanto prenderà in considerazione non solo le peculiarità delle diverse attività economiche, ma terrà conto degli andamenti economici e del contesto di mercato, oltre ad essere integrata fa ulteriori dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
La deadline per l’accettazione della proposta è fissata per il 15 ottobre 2024.
Sfide logistiche e ambivalenza normativa
Critico, quindi, appare il timing per l’elaborazione e l’accettazione delle proposte di concordato, con termini che, sebbene stabiliti normativamente, pongono i contribuenti di fronte a sfide logistiche non indifferenti, specialmente considerando l’esigenza di un affidamento su sistemi informatici che devono essere adeguatamente preparati e resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Benefici premiali e dichiarazioni fiscali
Relativamente ai benefici premiali, accettare la proposta implicherà che il contribuente dovrà dichiarare ai fini Irpef e – se del caso – ai fini Irap, i redditi concordati: eventuali variazioni nei redditi effettivi del contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non avranno impatto ai fini fiscali.
Tali benefici verranno meno in caso di cessazione (come, cambiamento di Isa rispetto a quello utilizzato per la proposta o chiusura dell’attività del contribuente) o decadenza dal Cpb (per esempio, quando, a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, emergano l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati; a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi; nel caso di omesso versamento anche di una sola delle rate previste dal concordato etc.).
In conclusione, se da un lato, l’adesione al concordato preventivo biennale può sembrare allettante per la possibilità di accedere a benefici premiali e per la ulteriore promessa di una riduzione del rischio di accertamenti induttivi, dall’altro, il quadro normativo attuale lascia diversi interrogativi aperti. Questi comprendono i criteri di esclusione legati a inadempienze fiscali pregresse o ad aspetti penalmente rilevanti, che potrebbero dissuadere potenziali interessati.
Inoltre, l’introduzione di una fase sperimentale per i contribuenti in regime forfettario pone la questione dell’effettiva generalizzabilità di questo strumento normativo e della sua valenza nel medio-lungo termine.
La scelta dell’adesione, combinata con l’implicita minaccia di un’intensificazione dei controlli per chi decide di rimanervi estraneo, introduce un elemento di ambivalenza che necessita di ulteriori riflessioni da parte dei contribuenti.
Riflessioni e futuro del concordato preventivo biennale
Sembra chiaro che l’evoluzione futura del concordato preventivo biennale dipenderà in larga misura dalla capacità dell’Agenzia delle entrate di fornire chiarimenti e linee guida dettagliate che possano risolvere le ambiguità attuali, migliorando l’attrattività dell’opzione per i contribuenti.
Solo attraverso un dialogo costruttivo e una valutazione continua delle sue implicazioni sarà possibile valutare se il Cpb rappresenti effettivamente un progresso nel panorama della compliance fiscale italiana o se le ombre attualmente proiettate ne limitino il potenziale di efficacia.