Aziende e successioni: nuove regole nel passaggio generazionale

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Una lente di ingrandimento ingrandisce le parole "NUOVE REGOLE" su uno sfondo di paesaggio soleggiato. il riferimento va alle novità in tema di passaggio generazionale per holding e controllo

Approfondimento sulle nuove regole fiscali per il passaggio generazionale di aziende e partecipazioni. Cosa cambia con la riforma in arrivo?

Indice

La rilevanza del passaggio generazionale in Italia

La pianificazione del passaggio generazionale rappresenta un tema di primaria importanza per il nostro Paese, contraddistinto dalla significativa presenza di aziende o gruppi di imprese facenti capo a una famiglia o a singole persone fisiche.

L’esenzione fiscale prevista dall’art. 3, comma 4-ter del Tuir

Tra gli strumenti adottati dalla legislazione fiscale per favorire e incentivare il passaggio generazionale delle imprese spicca la disposizione dell’art. 3, comma 4-ter, del Testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, la quale prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta per i trasferimenti di “aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni” a favore del coniuge o dei discendenti, al fine di agevolare e rendere meno gravoso possibile sul piano fiscale il passaggio di proprietà in ambito familiare.

L’interpretazione giurisprudenziale: il ruolo della Corte di Cassazione

Nonostante alcune precedenti prese di posizione da parte dell’Amministrazione finanziaria, un acceso dibattito circa l’interpretazione della norma è sorto solo a seguito dell’esame condotto dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 6082 del 28 febbraio 2023 ha sconfessato la ricostruzione aderente al dato testuale della norma, ritenendo, in relazione ai trasferimenti di partecipazioni, che il trattamento agevolato spettasse solo a condizione che l’azienda le cui quote sono trasferite eserciti effettivamente attività di impresa.

Le società non operative e l’esclusione dall’esenzione

In definitiva, il principio desumibile dalla (prima e unica) sentenza della Suprema Corte sull’ambito di applicazione dell’esenzione è, quindi, quello che l’esenzione si applichi laddove le partecipazioni trasferite afferiscano a una società che svolge un’effettiva e operativa attività economico-aziendale, non applicandosi, invece, per i trasferimenti di partecipazioni in società non operative e caratterizzate da una gestione statica, come nel caso delle holding.

L’allineamento tra giurisprudenza e Amministrazione finanziaria

Il principio è stato recentemente fatto proprio anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte (sentenza n. 445/2/2023), che ha disconosciuto l’applicazione dell’esenzione nell’ambito di un passaggio di quote di una società semplice, sostenendo che detta società non risultava esercitare più alcuna attività.

La nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter del Tuir

Se questa è la chiave di lettura offerta dalla giurisprudenza, guardando agli accennati precedenti dell’Amministrazione finanziaria vale la pena osservare che, dopo una prima presa di posizione a favore di un’interpretazione in linea con il dato letterale della norma, anch’essa è sembrata orientarsi verso l’interpretazione della Cassazione.

Le prospettive future per i contribuenti

L’interpretazione giurisprudenziale ha generato un dibattito sulla sua eventuale legittimità. Ma a ben vedere, i dubbi potrebbero presto essere superati, in senso favorevole al contribuente, dalla bozza della nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, del Testo unico, che dovrebbe entrare in vigore con l’approvazione del decreto delegato di riforma della disciplina dell’imposta di successione e donazione.

La disposizione, come modificata, dovrebbe infatti prevedere espressamente presupposti per l’applicazione dell’esenzione diversi a seconda che il trasferimento riguardi un’azienda ovvero partecipazioni sociali. Solo con riferimento al primo caso, la nuova norma richiederebbe la prosecuzione per almeno 5 anni dell’esercizio dell’attività di impresa; mentre, per il trasferimento di partecipazioni, richiederebbe la sola effettiva detenzione delle stesse per un periodo di almeno 5 anni.

Se il testo definitivo non subirà variazioni, l’interpretazione proposta dalla giurisprudenza potrebbe quindi dirsi superata, a beneficio della certezza del diritto e del legittimo affidamento dei contribuenti, che potranno pianificare con maggiore sicurezza il passaggio generazionale.

(Articolo tratto dal magazine We Wealth n. 73 di novembre 2024)

Illustrazione in bianco e nero di una persona che indossa occhiali, un abito e una cravatta. L'opera d'arte ha uno stile geometrico e spigoloso, con linee nette e ombreggiature che creano un aspetto distintivo e astratto.

di Giuliano Foglia

Laureato con lode in economia e commercio presso l’Università di Roma “La Sapienza”, è iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e al registro dei revisori contabili dal 1997. Ha iniziato la propria attività professionale nel 1993 in un famoso studio di consulenza tributaria. Nel 2016 ha fondato Foglia & Partners, studio boutique totalmente dedicato al diritto tributario domestico e internazionale.

Un uomo in abito scuro e cravatta sta all'aperto accanto a un tavolo, con una mano in tasca e l'altra appoggiata sul tavolo. Sullo sfondo, piante alte e un muro di pietra. L'immagine è in bianco e nero.

di Giuliano Foglia



Laureato con lode in economia e commercio presso l’Università di Roma “La Sapienza”, è iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e al registro dei revisori contabili dal 1997.
Ha iniziato la propria attività professionale nel 1993 in un famoso studio di consulenza tributaria. Durante i successivi otto anni, ha collaborato con un noto studio tributario di primario standing. Dal 2003 al 2015 è stato partner di un’altra realtà professionale d’eccellenza, anch’essa esclusivamente focalizzata sulla materia fiscale.
Nel 2016 ha fondato Foglia & Partners, studio boutique totalmente dedicato al diritto tributario domestico e internazionale.
Si occupa sia della consulenza che della rappresentanza in giudizio nei procedimenti contenziosi e dell’assistenza davanti gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, svolgendo l’attività nei confronti sia delle persone fisiche che di società, enti pubblici e società partecipate dallo Stato, gruppi industriali e finanziari italiani e multinazionali.
Negli anni ha maturato una significativa esperienza in vari ambiti della materia tributaria, specializzandosi nelle aree della fiscalità dei grandi patrimoni e del wealth management, della fiscalità internazionale, del reddito d’impresa, della fiscalità finanziaria e delle operazioni straordinarie, della fiscalità immobiliare e del transfer pricing.
Ricopre e ha ricoperto l’incarico di sindaco e presidente del collegio sindacale di varie società industriali, commerciali e finanziarie, incluse società quotate.
È autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria e ha collaborato con la cattedra di diritto tributario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Appassionato di arte e fotografia, è impegnato in varie attività di natura filantropica. Inoltre, segue e pratica attivamente alcuni sport, tra cui la vela e il tennis.

Competenze distintive:

  • Fiscalità dei grandi patrimoni
  • Wealth management
  • Fiscalità internazionale

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