Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che ha modificato l’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, ora sono più chiare le regole e le condizioni da soddisfare per il trasferimento di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, in esenzione dall’imposta sulla successione e donazione
Distinzione tra trasferimento di partecipazioni e trasferimento di azienda
La riforma distingue, in maniera più nitida rispetto al passato, i requisiti per godere del beneficio dell’esenzione dall’imposta sulla successione e donazione a seconda che si tratti di trasferimenti di partecipazioni in società di capitali o di azienda.
È ora previsto che l’esenzione sia subordinata, nel primo caso, solo all’acquisizione o, comunque, al mantenimento del controllo già esistente, mentre, nel secondo, alla continuazione dell’attività di impresa.
In entrambe le fattispecie resta fermo il requisito temporale dei cinque anni, è cioè che rispettivamente gli aventi causa detengano il controllo o la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, oppure che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Esenzione fiscale per holding e società immobiliari
Venendo meno il dubbio che per le società di capitali sia necessario l’esercizio dell’attività d’impresa ai fini dell’esenzione dall’imposta sulla successione e donazione, ne deriva che ora godono sicuramente di tale agevolazione fiscale anche i trasferimenti di partecipazioni in società che svolgono funzioni di gestione patrimoniale di beni immobili, mobili o partecipazioni.
Nello specifico, si tratta delle cosiddette holding pure e società immobiliari, alle quali l’Agenzia delle entrate, sulla base della vecchia normativa, negava l’applicabilità del beneficio in esame in quanto ritenute società “senza impresa”.
Partecipazioni in società di capitali: agevolazioni fiscali per il trasferimento di partecipazioni di minoranza
La riforma risolve anche un’ulteriore criticità. Come anticipato, i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali godono dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni anche nel caso di integrazione di un controllo già esistente. Questo significa che d’ora in poi non ci sarà più alcun dubbio sull’applicabilità dell’agevolazione fiscale anche nel caso di trasferimento di una partecipazione di minoranza a soggetti che già detengono il controllo nella società trasferita.
Sulla base della precedente normativa, invece, l’Agenzia delle entrate sosteneva che l’esenzione in parola potesse essere riconosciuta solo in ipotesi di trasferimento di partecipazioni in società di capitali che permettesse al beneficiario, socio di minoranza, di ottenere il controllo della società trasferita.
Applicabilità dell’agevolazione a società estere
La riforma conferma altresì l’applicabilità dell’agevolazione ai trasferimenti di partecipazioni in società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea, allo Spazio economico europeo o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, purché alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote e azioni di soggetti residenti.
Efficacia e decorrenza delle nuove disposizioni sulla successione e donazione
Occorre evidenziare che le modifiche sopra illustrate hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025. Più precisamente, la riforma stabilisce che le nuove disposizioni trovano applicazione alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
Vantaggi della riforma per la pianificazione del passaggio generazionale
In conclusione, si ritiene che la riforma in esame debba essere accolta con assoluto favore in quanto facilita la pianificazione del passaggio generazionale dell’impresa in termini di certezza del diritto e di risparmio economico, agevolando altresì il lavoro dei professionisti che intervengono in simili operazioni.
Da ultimo, si consideri che le ragioni che portano alla scelta dell’operazione ritenuta più appropriata al caso di specie non sono mai solo di natura fiscale, vista l’estrema delicatezza del passaggio generazionale dal punto di vista personale, familiare e imprenditoriale.
Tuttavia, è evidente che la variabile fiscale deve essere considerata all’interno delle ragioni che possono condurre ad una precisa scelta, onde evitare di gravare di un peso fiscale eccessivo la successione imprenditoriale.