Con la recente sentenza n. 1960 del 18 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ha confermato la non applicabilità dell’imposta di registro (con aliquota del 3%) nel caso di sottoscrizione di aumento di capitale mediante compensazione del finanziamento soci concluso in forma orale.
Articolo 22, comma 2, del Dpr n. 131 del 1986 (Tur): cosa prevede
Secondo la Corte, ancorché nel caso esaminato sia ravvisabile l’enunciazione di un atto non registrato (come il finanziamento soci), l’applicabilità dell’imposta di registro risulterebbe comunque esclusa, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Dpr n. 131 del 1986 (Tur), in quanto gli effetti dell’atto enunciato vengono meno per effetto dell’atto che contiene l’enunciazione (come la delibera assembleare).
Enunciazione ai fini dell’imposta di registro
Ai fini dell’imposta di registro, attraverso l’istituto della cosiddetta “enunciazione” è prevista l’applicazione dell’imposta ogni qual volta un atto soggetto a registrazione enunci il contenuto riportato in un atto scritto o in un contratto concluso in forma verbale, che non siano stati registrati e dunque assoggettati a imposta.
Condizioni per l’applicazione dell’imposta di registro sugli atti enunciati
In generale, per applicare l’imposta di registro per effetto dell’istituto dell’enunciazione è necessario che:
- (i) l’atto per il quale si richiede la registrazione contenga gli elementi essenziali dell’atto enunciato ma non registrato,
- (ii) l’atto enunciante e quello enunciato siano stati conclusi tra i medesimi soggetti.
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Enunciazione per i contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso
Con specifico riferimento ai contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso (sono soggetti a registrazione in termine fisso i contratti verbali di affitto o locazione di beni immobili o di aziende esistenti nel territorio dello Stato, oppure aventi ad oggetto la costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle predette aziende), ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Tur, l’enunciazione trova applicazione solo se gli effetti delle disposizioni che vengono enunciate non siano già cessati al momento dell’enunciazione o non cessino in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.
Posizione della Cassazione sull’enunciazione del finanziamento soci
Relativamente all’applicazione dell’istituto dell’enunciazione ai contratti di finanziamento soci conclusi in forma orale, si sono sviluppati nel tempo due diversi orientamenti in seno alla Suprema Corte.
Orientamento precedente della Cassazione
Secondo un’impostazione più risalente (fino a pochi anni fa prevalente), non sarebbe stata mai applicabile alle delibere di conversione del finanziamento dei soci in capitale sociale la previsione di cui all’art. 22, comma 2, del Tur sopracitata, che esclude l’applicazione dell’imposta quando gli effetti dell’atto enunciato sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.
Sul punto, la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare (Cass. Sez. V, sent. n. 15585 del 2010) che sarebbe stato da assoggettare a imposta di registro il finanziamento soci, che già era stato inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in una delibera di copertura della perdita del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai finanziamenti in precedenza conclusi in forma orale, e ciò a prescindere dall’effettivo impiego dei finanziamenti medesimi (fatto ritenuto irrilevante ai fini dell’applicazione del tributo).
In ragione di ciò, la Corte di Cassazione riteneva applicabile l’imposta di registro (nella misura del 3%) sull’ammontare del finanziamento soci enunciato nella delibera assembleare.
Recente (cambio di) posizione della Cassazione sull’aumento di capitale e imposta di registro
Più di recente, con le sentenze nn. 3839 e 3841 dell’8 febbraio 2023, la Suprema Corte (aderendo all’interpretazione già da tempo sostenuta dal Consiglio Nazionale del Notariato) ha adottato una posizione maggiormente orientata a una lettura sistematica dell’intero art. 22 del Tur, riconoscendo che non è applicabile l’imposta di registro del 3% al finanziamento soci concluso in forma orale che sia enunciato nella delibera assembleare, con la quale viene disposto l’aumento del capitale sociale, proprio perché il finanziamento può considerarsi estinto per effetto della rinuncia operata dai soci in assemblea.
Ultima sentenza della Corte di Cassazione: nessuna applicazione dell’imposta di registro
Da ultimo, con la sentenza n. 1960 del 18 gennaio 2024, i Supremi Giudici hanno ulteriormente consolidato il loro più recente orientamento a favore della non applicazione dell’imposta di registro, ribadendo che tale imposta non è applicabile al finanziamento soci concluso in forma orale ed enunciato nella delibera assembleare di aumento di capitale proprio in ragione del venire meno degli effetti dell’atto enunciato in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, comma 2, del Tur.
Ciò valorizzando la consolidata interpretazione resa dalla medesima Corte (su tutte, Cass. Sez. I, sent. n. 6711 del 2009) in tema di estinzione del debito da sottoscrizione di capitale mediante compensazione con il credito da finanziamento soci.
Considerazioni finali
Il consolidamento di tale orientamento deve accogliersi con favore, vista la diffusione dei finanziamenti soci all’interno dei gruppi societari, soprattutto di tipo familiare, e soprattutto considerata la necessità di rafforzare sul piano patrimoniale le piccole e medie imprese.
(Articolo scritto in collaborazione con Karim Elsisi, Di Tanno Associati)