Avvalendosi del certificato successorio europeo (Cse). Istituito con regolamento Ue 650/2012 e disciplinato dal legislatore italiano, per alcuni aspetti di dettaglio, con L. 30 ottobre 2014, n. 161 – il Cse è uno strumento particolarmente utile nell’ambito delle successioni transfrontaliere comunitarie, poiché consente a eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori di eredità di comprovare la rispettiva posizione giuridica anche in uno Stato membro diverso da quello di rilascio, senza dover ripetere la procedura di identificazione in ciascun ordinamento nazionale.
Essenzialmente, il Cse può essere rilasciato nello Stato membro in cui il defunto aveva la propria residenza abituale ovvero in quello la cui legge è stata scelta da parte del defunto come legge applicabile alla propria successione, dall’autorità competente individuata dal singolo Paese (es. dal notaio, in Italia) su richiesta esclusiva di eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori di eredità che abbiano necessità di dimostrare la relativa qualifica e gli annessi diritti o poteri in un altro Stato membro.
Il Cse non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri: il suo impiego, da parte dei soggetti legittimati a richiederlo, è infatti facoltativo e gli stessi potranno sempre avvalersi – in alternativa – dei mezzi di prova ritenuti idonei dalla singola legislazione nazionale di volta in volta interessata.
Il richiedente deve presentare all’autorità di rilascio apposita domanda corredata dalla documentazione di supporto, al fine di consentirle l’istruttoria e la conseguente attestazione degli elementi successori di cui si desidera la certificazione.
L’autorità di rilascio è quindi chiamata a informare ogni possibile beneficiario della proposizione della domanda e a verificare le informazioni e la documentazione fornite dal richiedente nonché le dichiarazioni dal medesimo rilasciate in sede di domanda, avendo anche facoltà di chiedere prove aggiuntive ove necessario. Proprio da questa attività di accertamento autonomo espletata dall’autorità si origina l’efficacia probatoria riconosciuta al Cse a livello comunitario.
Ove gli elementi da certificare siano stati positivamente constatati, l’autorità di rilascio emette il Cse secondo un modulo rigidamente disciplinato dal regolamento Ue 650/2012, senza alcuna possibilità di modifica o integrazione dello stesso (ciò a garantire l’uniformità della certificazione in tutti gli Stati membri).
L’autorità di rilascio conserva l’originale del certificato, mentre copie autentiche – la cui validità temporale è limitata a sei mesi dalla data di emissione – possono essere rilasciate al richiedente o a chiunque provi di avervi interesse. Un apposito elenco dei soggetti a cui tali copie sono state rilasciate deve essere tenuto dalla stessa autorità e i medesimi soggetti dovranno essere prontamente avvisati in caso di rettifica di errori materiali contenuti nel Cse o di modifica o revoca dello stesso ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.
Le decisioni adottate dall’autorità di rilascio possono sempre essere impugnate dai soggetti legittimati a chiedere il Cse o da chiunque provi di avervi interesse. In particolare, in Italia, la procedura di ricorso può essere espletata sub specie di reclamo dinanzi al tribunale (in composizione collegiale) del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione oggetto di contestazione.
Una volta emesso, il Cse produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che occorra alcun procedimento di validazione interno. Pertanto, chi agisce sulla base di quanto in esso certificato si presume abbia operato correttamente, salvo che si provi che era a conoscenza della non veridicità del suo contenuto ovvero che la mancata conoscenza della falsità del contenuto sia dipesa da colpa grave (nel caso di esecuzione di pagamenti o di consegna dei beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a riceverli) o da grave negligenza (nel caso di chi acquisti un bene da un soggetto legittimato a disporne sulla base del Cse).
L’unico limite all’utilizzo del Cse riguarda il suo impiego per l’iscrizione di beni immobili (o mobili registrati) ereditari nei registri pubblici. Poiché il regolamento Ue 650/2012 riserva tale materia alla competenza di ciascuna legislazione nazionale, occorrerà verificare in ogni singolo ordinamento che il documento in parola contenga i requisiti e le informazioni necessari ai fini dell’iscrizione.