Patto di famiglia: e se si volesse scioglierlo o modificarlo?

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Si può sciogliere o modificare un patto di famiglia? La risposta è sì, si può. Ma a particolari condizioni e ponendo attenzione alle conseguenze

Il patto di famiglia  è il contratto con il quale l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie trasferiscono, rispettivamente, l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più dei propri discendenti. Si tratta, dunque, di uno strumento di pianificazione del passaggio generazionale che, al contempo, consente di regolamentare gli assetti mortis causa degli eredi legittimari del titolare dell’azienda o della partecipazione societaria, di fatto sostanziandosi nell’unico patto successorio ammesso nell’ordinamento giuridico italiano. Attraverso la liquidazione dei legittimari non assegnatari da parte dell’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie e l’impossibilità di rendere oggetto di collazione o riduzione le attribuzioni contenute nel patto di famiglia, si rendono infatti definitivi e stabili il trasferimento e il governo dell’impresa familiare.
Ma se dopo la stipula del patto di famiglia dovessero sopraggiungere circostanze tali da far ritenere opportuno lo scioglimento o la modifica dello stesso, cosa succede? Per esempio, nel caso in cui il legittimario assegnatario dell’azienda si dimostrasse incapace di gestirla? Al riguardo soccorre l’art. 768 septies del codice civile, che consente alle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia di scioglierlo o di modificarlo attraverso la sottoscrizione di un diverso contratto ovvero tramite l’esercizio del recesso (purché tale diritto sia espressamente riconosciuto nel patto di famiglia). Analizziamo nel dettaglio questi strumenti.

Contratto di scioglimento (cosiddetto mutuo dissenso) e contratto di modifica del patto di famiglia

Tali contratti devono avere le caratteristiche sostanziali e formali (ivi inclusi la forma dell’atto pubblico e il rispetto degli specifici oneri pubblicitari) tipiche del patto di famiglia.

Inoltre, è necessario che siano formalizzati dalle stesse persone che hanno concluso il patto di famiglia, con la conseguenza che laddove – medio tempore – sia deceduto il disponente, non si potrà procedere alla modifica o allo scioglimento del patto di famiglia originario; mentre, ove siano venuti a mancare i legittimari assegnatari ovvero quelli non assegnatari, al contratto di modifica o di scioglimento dovranno partecipare, rispettivamente, gli eredi o i sostituti degli stessi.

In particolare, mentre la modifica del patto di famiglia comporta una variazione del suo contenuto originario (es. sostituzione del legittimario assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie, integrazione dei legittimari non assegnatari sopravvenuti, etc.), lo scioglimento del patto di famiglia ha come conseguenza il ripristino dello status quo ante la sua stipula, sicché  l’azienda o le partecipazioni societarie ritorneranno nella titolarità del disponente e i legittimari non assegnatari dovranno restituire quanto ricevuto a titolo di liquidazione, fatti comunque salvi i diritti dei terzi.

Recesso dal patto di famiglia

Consiste in una dichiarazione – certificata da notaio – con cui una parte del patto di famiglia formalizza unilateralmente lo scioglimento (cosiddetto recesso solutorio, ritenuto ammissibile per il disponente o il legittimario assegnatario) o la modifica (cosiddetto recesso modificativo, consentito anche ai legittimari non assegnatari) dello stesso, dandone comunicazione agli altri contraenti, sempre che tale diritto sia stato opportunamente previsto all’interno del patto.

Le clausole attributive del diritto di recesso, peraltro, possono articolarsi in vario modo (ponendo attenzione a non snaturare l’istituto del patto di famiglia e la sua funzione tipica) e prevedere, quindi, la facoltà di esercizio dello stesso ad nutum, ovvero al verificarsi di determinati presupposti o, ancora, entro un dato termine (salvo, in ogni caso, il limite ultimo della morte del disponente).

Va da sé che, laddove si volesse procedere allo scioglimento o alla modifica del patto di famiglia, dovranno essere attentamente verificate anche le relative conseguenze sul piano fiscale, per evitare di incorrere in effetti tributari deteriori in punto di tassazione.

MariaPaola Serra

Gli articoli pubblicati sono stati realizzati da giornalisti e contributors di We Wealth e vengono forniti a Poste Premium a scopo informativo.


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