Famiglie in trasformazione: idee per una pianificazione di successo

3 MIN

Matrimoni, unioni civili e convivenze di fatto: come rispondere alle diverse esigenze finanziarie. I vincoli giuridici per orientare al meglio le scelte relative agli strumenti di wealth planning, gli interventi normativi e giurisprudenziali da conoscere e l’esperienza dei casi concreti, senza trascurare le aree grigie

Come affrontare con successo la pianificazione patrimoniale nell’era delle famiglie in evoluzione? Innanzitutto avendo chiaro che oggi la famiglia non è più quell’entità monolitica del passato ma raccoglie in sé contesti diversi (matrimoni, unioni civili, convivenze) con esigenze finanziarie e vincoli giuridici differenti. 

Diventa sempre più necessario, quindi, tenere conto degli interventi normativi e giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo per meglio orientare scelte e utilizzi degli strumenti tradizionali e specialistici di wealth planning.
L’evoluzione del concetto di famiglia nel XXI secolo è stata analizzata nel corso di un convegno Step Italy, associazione esperti di trust, patrimoni e successioni, con il contributo di Daniela Missaglia, Missaglia De Vellis Law Firm, Francesca Maria Zanasi Tep, Ifl International Family Law Firm, Teresa Devercelli, Bsva Milano e con la moderazione di Giovanni Cristofaro Tep, Step Italy Council – Chiomenti.

Matrimoni, unioni civili e convivenze: il diverso impatto patrimoniale

L’Italia non ha allargato l’istituto del matrimonio alle coppie omoaffettive ma ha previsto un istituto ad hoc: l’unione civile, regolamentata dalla legge 76/2016 nota come legge Cirinnà.

Tra le principali macro-differenze delle unioni civili con il matrimonio è stato evidenziato che:

  • Non esiste l’obbligo di pubblicazioni
  • Non è possibile contrarre un’unione civile per minori emancipati
  • Non è previsto l’obbligo di fedeltà
  • Non occorre la separazione prima dello scioglimento dell’unione
  • Non sono permesse adozioni alla coppia (ma è possibile adottare il figlio del partner). 

Oltre ai matrimoni e alle unioni civili esistono anche le convivenze di fatto, vale a dire tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Può essere registrata all’anagrafe e ciò comporta una data certa di inizio e l’opponibilità a terzi.
La mancata formalizzazione non dà la possibilità di godere dei diritti riconosciuti alle coppie formalmente registrate, di cui alla L. 76/2016 e in particolare, nella sfera patrimoniale, la qualifica di eredi o legatari per quanto riguarda il diritto di abitazione o la facoltà di succedere nel contratto di locazione.
È possibile, infatti, stipulare un contratto di convivenza, con atto pubblico o scrittura privata autenticata e trasmissione all’ufficio anagrafe del comune di residenza.
Il regime patrimoniale può non essere indicato e, in caso di acquisti in comune, si farà riferimento alla comunione ordinaria: il regime di comunione tra i conviventi è un regime contrattuale e non legale. La scelta del regime patrimoniale per i conviventi non è una convenzione matrimoniale che può essere stipulata solo dai coniugi o dagli uniti civilmente. 

C’è dunque, secondo gli esperti del settore, una palese discriminazione per i coniugi e gli uniti civilmente che per stipulare una convenzione matrimoniale devono rispettare le rigide forme di cui all’art. 162 c.c. (atto pubblico a pena di nullità). 

Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali delle convivenze, che cosa può succedere in caso di attribuzioni esorbitanti, cioè quando le prestazioni di uno a vantaggio dell’altro convivente superino l’adempimento delle obbligazioni che traggono origine dal rapporto di convivenza in termini di proporzionalità e di adeguatezza?
Per i professionisti del settore questo comporta necessariamente l’azione di arricchimento senza causa nel caso di convivenza more uxorio.

Infine, per quanto riguarda le modalità di contribuzione dei conviventi alla vita familiare, è stato sottolineato che il principio di proporzionalità è inderogabile per i coniugi e gli uniti civilmente mentre può essere liberamente articolato o del tutto omesso nel contratto di convivenza.
La scelta di convivenza con un nuovo partner, è stato fatto notare, viene talvolta effettuata per non compromettere la pianificazione patrimoniale realizzata durante la precedente unione. 

 

Scioglimento di unioni civili e diritti di mantenimento: un caso concreto

Come si scioglie un’unione civile?
Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.
Tralasciando le cause automatiche, come la morte, nelle cause per volontà di una o di entrambe le parti, lo scioglimento può avvenire attraverso diversi canali: negoziazione assistita tramite avvocati, dichiarazione all’ufficiale di stato civile o ricorso al tribunale. 

Non tutto, però, è stato regolamentato e permane qualche area grigia: ad esempio non è ancora stato definito se, ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento, sia possibile valutare i fatti anteriori alla costituzione dell’unione civile. 

Un caso concreto riguarda una coppia di donne che ha deciso di sciogliere l’unione civile che le legava nel 2016. La parte economicamente più debole ha chiesto un assegno divorzile sulla base di considerazioni di fatto, e cioè di avere rinunciato alla carriera e alla città di origine e anche in considerazione della circostanza che l’unione non poteva essere registrata prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà. Il Tribunale di Pordenone ha accolto questa richiesta ma il successivo passaggio alla Corte d’appello ha stravolto questa sentenza dichiarando l’insussistenza del diritto all’assegno. La questione è stata poi rimessa alle sezioni unite della Corte di cassazione che deve conciliare il principio della non retroattività delle leggi con la giurisprudenza Edu (Corte europea dei diritti dell’uomo) volta a proteggere, in un’ottica di effettività delle tutele e di certezza del diritto, anche i diritti delle coppie omosessuali.

 

Gli articoli pubblicati sono stati realizzati da giornalisti e contributors di We Wealth e vengono forniti a Poste Premium a scopo informativo.


LEAD – APPROFONDIMENTO

header { min-height: 50px!important; }
@media (max-width: 640px)
header {
min-height: 10px!important;
}


.article-enterprise-link {
visibility: hidden;
border-bottom: none!important;
}
.article-paragraph a {
border-bottom: none!important;
}

Fai rendere di più la tua liquidità e il tuo patrimonio. Un’opportunità unica e utile ti aspetta gratuitamente.

Compila il form qui sotto, ti colleghiamo con un consulente, per i tuoi obiettivi specifici.

Articoli correlati

Articoli più letti

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N. 67 – aprile 2024
Magazine 66 – marzo 2024
Guide
Design

Collezionare la nuova arte fra due millenni

INVESTIRE IN BOND CON GLI ETF

I bond sono tornati: per anni la generazione di income e la diversificazione del rischio erano state erose dal prolungat...

Dossier
Più dati (e tech) al servizio del wealth
Il Trust in Italia