Criptovalute, nft, metaverso prospettive e implicazioni fiscali

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La definizione a cui si assoggettano i diversi asset ha effetti decisivi ai fini della tassazione applicabile e anche del trattamento contabile. Ecco una panoramica dello status quo fornita a We Wealth da Antonio Tomassini, Tax Partner dello Studio legale e tributario Dla Piper

Il potere digitale, veicolato da un progresso tecnologico senza precedenti, negli ultimi decenni domina la nostra vita: costumi, categorie, abitudini, valori, ogni cosa è rivoluzionata e mediata da device che costantemente, filtrano, certificano, rispondono, gestiscono se non, addirittura, scelgono al nostro posto.

Un settore che ha rilevanti impatti economici e ampie ricadute in ambito fiscale e tributario è quello connesso alle transazioni in criptovalute, agli investimenti in Nft o sul (nel) metaverso. 

Per fare il punto su questi temi, We Wealth ha interpellato Antonio Tomassini, Tax Partner dello Studio legale e tributario Dla Piper, esperto, tra le altre cose, in finanza decentralizzata, fiscalità delle criptovalute e degli Nft; autore nel 2022 del volume Criptovalute, Nft e metaverso, fiscalità diretta, indiretta e successoria.

Avvocato Tomassini, partiamo da una definizione: cos’è la finanza decentralizzata? 

La finanza decentralizzata (DeFi) è ciò che consente agli utenti di effettuare transazioni senza necessità di intermediari. La DeFi è popolata da criptoattività, ovvero attività che utilizzano la tecnologia a registri distribuiti Distributed Ledger Technology (DLT), che ha la sua manifestazione prima nella blockchain, hanno assunto le forme più varie, dalle criptovalute, alle stablecoin, agli utility token, ai token ibridi fino ai Non-Fungible-Token (NFT), intorno ai quali ruotano anche le dinamiche del metaverso.

Quali sono i principali aspetti fiscali delle criptovalute, in particolare per le persone fisiche non imprenditori? 

Gli aspetti fiscali ruotano intorno alla qualificazione giuridica delle criptovalute. Le tre categorie alle quali esse vengono abitualmente ascritte, nel vuoto normativo, sono le valute estere (lettura sposata dalla nostra Agenzia delle entrate), gli strumenti (rectius i prodotti) finanziari o i beni immateriali (categoria cui riteniamo senz’altro ascrivibili gli Nft e che oggi verosimilmente è la più appropriata anche per le criptovalute). 

Le conseguenze della qualificazione giuridica sul piano tributario sono decisive: si sposa una delle prime due assimilazioni sopra richiamate, ci si dirige verso un regime di esenzione delle transazioni sotto il profilo Iva, diversamente da se si sposa l’equiparazione a beni immateriali. Stesse, decisive, differenziazioni, si producono agli effetti del trattamento contabile. Il principio della derivazione rafforzata, importa di passare, ad esempio, dal trattamento tributario delle attività e passività in valuta a quello delle rimanenze nel caso dell’assimilazione a beni immateriali. Non meno importante del framework normativo è il piano giurisprudenziale

Quali sono, a suo avviso, alcune pronunce (anche di merito) particolarmente significative? 

La Cassazione penale n. 26807/2020, in cui un soggetto aveva offerto al pubblico l’acquisto di bitcoin, aveva portato la Corte a stigmatizzarne la natura di strumento finanziario e di attività riservata ai sensi degli articoli 91 e ss. del d.lgs. 58/1998 e quindi a configurare la fattispecie di reato prevista all’articolo 166, primo comma, del d.lgs. 58/1998 (abusivismo finanziario). Analoghe considerazioni hanno guidato la stessa Cassazione, con sentenza n. 27023/2022, a ritenere compatibile l’utilizzo di criptovalute con il reato di autoriciclaggio. Dal punto di vista fiscale invece senz’altro la sentenza più rilevante è la Corte di Giustizia C-264/14 Hedqvist, con la quale la Corte ha valorizzato la funzione di strumento convenzionale di pagamento delle criptovalute, ritenendola assorbente rispetto alle altre e ritenendo applicabile quindi il regime dell’esenzione Iva.

Veniamo agli Nft. Ci parla dei più rilevanti aspetti fiscali che attengono al mondo dei Non fungible token? 

Gli scambi di Nft sono generalmente assoggettati a Iva e innescano flussi reddituali, quali corrispettivi e royalty, da assoggettare a tassazione. Il trattamento fiscale, in particolare, dipenderà nella maggior parte dei casi dalla struttura della catena del valore relativa agli specifici Nft, dalla tipologia di beni sottostanti e dalla natura del soggetto che crea o commercializza l’Nft. Per i marketplace a questi temi si aggiungono quelli più tradizionali che ruotano attorno ai nuovi attori dell’economia digitale (tra cui ad esempio l’applicazione dell’imposta sui servizi digitali).

Infine, sul metaverso. Come si stanno muovendo le aziende che decidono di “accedere” a questa “nuova dimensione”? Quali sono le implicazioni e i rischi cui gli investitori vanno incontro?

Il metaverso è un “mondo di mezzo”, l’ultima frontiera della criptoattività. Sono soprattutto gli Nft che consentono di effettuare operazioni sui beni virtuali che vengono scambiati al suo interno. 

Quanto agli aspetti fiscali, i redditi prodotti nel metaverso non sembrano tassabili nel mondo reale, almeno fin quando non entrino in relazione con quest’ultimo e risultino suscettibili di creare capacità contributiva tassabile. Ciò in quanto i guadagni di varia natura che invece si esauriscono nel metaverso ad oggi non sembrano dissimili dalle vincite nei video game, a meno che non generino eventi realizzativi, appunto, nel mondo reale. Intendiamoci, il metaverso oggi sembra puntare a riprodurre il mondo reale e come nascono banche, operatori turistici e di real estate potrebbe ipotizzarsi anche un esattore delle imposte virtuali che magari abbia come sostituto di imposta il regolatore del metaverso.

Un sistema del tutto nuovo e tutto ancora da costruire … 

Sarebbe come la nascita di un gruppo sociale primordiale, che a fronte dell’erogazione di servizi virtuali accetta una contribuzione alla causa comune. Tuttavia nemmeno queste eventuali imposte virtuali possono aver rilievo nel mondo reale, anche senza scomodare la riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione, perché proprio non esiste una ricchezza reale da tassare. Perché ciò cambi occorrono evoluzioni del fenomeno e anche un quadro giuridico nuovo su scala multi-giurisdizionale, considerata la a-territorialità del metaverso. Che però oggi non è già più “solo un gioco”, ma un ambiente dove possono realizzarsi profitti reali. Lo strumento per tassarli riteniamo possa essere individuato nelle regole per la tassazione degli Nft, in quanto è attraverso gli Nft che circolano i beni nel metaverso.

Gli articoli pubblicati sono stati realizzati da giornalisti e contributors di We Wealth e vengono forniti a Poste Premium a scopo informativo.


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