La società chiede all’Agenzia delle entrate se a seguito di una riorganizzazione aziendale può usufruire del contributo Covid introdotto dal Dl Rilancio
L’impresa può godere del contributo Covid se ha la sede operativa o il domicilio fiscale in uno dei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi che alla data di dichiarazione della pandemia si trovava ancora in uno stato di emergenza
Domanda
La società chiede all’Agenzia delle entrate se a seguito di una riorganizzazione aziendale può usufruire del contributo Covid introdotto dal Dl Rilancio e se questo è pari al 10% della differenza tra il fatturato 2019 e quello 2020.
Risposta
L’Amministrazione fiscale ricorda in primo luogo che il contributo a fondo perduto introdotto con il dl Rilancio è destinato ai soggetti colpiti dal Covid-19. E per accedervi è necessario aver realizzato nel 2019 un ammontare dei ricavi o compensi che non superi i 5 milioni di euro. In più il totale del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
L’Agenzia ricorda inoltre come nel caso di operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020 “occorre considerare gli effetti ditale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. Nell’ipotesi di scissione, quindi, i due requisiti andranno determinati in relazione all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d’azienda oggetto di assegnazione”.
E dunque la società richiedente costituita nel 2019 a seguito di una scissione parziale proporzionale, potrà quindi usufruire del contributo a fondo perduto stabilito nel dl Rilancio.
Per quanto riguarda la determinazione del contributo, le somme devono essere calcolate sia in relazione alle soglia massima di ricavi sia per quanto riguarda la riduzione del fatturato.
Sempre sulla questione del contributo a fondo perduto l’Agenzia delle entrate ha ricevuto anche un’altra richiesta. Questa volta la società chiede di poter accedere all’agevolazione del dl Rilancio nonostante il fatturato nel mese di aprile 2020 non sia stato inferiore ai 2/3 rispetto al corrispondente dato di aprile 2019. La società precisa inoltre che la norma riconosce il contributo anche in assenza dei requisiti richiesti, se alla data dell’evento calamitoso, il domicilio fiscale o la sede operativa risulta essere in uno dei nel territori che prefigurano sotto lo stato di emergenza.
L’istante ritiene dunque che la propria sede societaria sia collocata in un comune in stato di emergenza alla data del 31 gennaio 2020.
L’Agenzia delle entrate sottolinea dunque come possono fruire del contributo a fondo perduto, anche in assenza del calo di fatturato, i soggetti che, “a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”. Il richiedente potrà quindi accedere all’agevolazione.