Cos’è il testamento
Il testamento è l’atto di volontà attraverso il quale un soggetto regola i propri interessi, patrimoniali e non patrimoniali, per il tempo successivo alla propria morte. E se venisse scoperto un nuovo testamento?
Il principio di revocabilità del testamento
Configurandosi quale atto di ultima volontà, il testamento è un negozio illimitatamente revocabile al fine di garantire in capo al testatore l’assoluta libertà nella regolamentazione dei propri interessi.
Per tale ragione, la definizione contenuta all’art. 587 del codice civile è ulteriormente rafforzata da quanto disposto all’art. 679 c.c. che sancisce il principio generale di irrinunciabilità alla facoltà di revocare o modificare le disposizioni testamentarie, nonché l’inefficacia di ogni clausola o condizione contraria.
La scoperta di un testamento successivo: cosa succede se ne viene trovato uno nuovo?
Inoltre, l’art. 683 c.c. stabilisce che, in caso di più testamenti, quello successivo prevale su quello precedente, anche in assenza di una dichiarazione esplicita di revoca in quanto si presume che il testatore, redigendo un nuovo testamento, abbia manifestato implicitamente il proprio intento di modificare, in tutto o in parte, le disposizioni testamentarie precedenti.
Successione testamentaria: chi deve pubblicare il testamento?
Ai sensi dell’art. 620 c.c., chiunque sia in possesso di un testamento olografo ha l’obbligo di presentarlo a un notaio per la pubblicazione. La pubblicazione è un atto formale che rende esecutivo il testamento, consentendo ai beneficiari di esercitare i diritti a loro attribuiti.
Conflitto tra testamenti: chi ha diritto all’eredità?
L’eventuale ritrovamento e pubblicazione di un testamento che modifica le disposizioni di uno precedente comporta implicazioni diverse a seconda delle condizioni del caso specifico.
Beneficiari del testamento anteriore
Se i beneficiari del testamento anteriore non hanno ancora formalmente accettato l’eredità, la pubblicazione del testamento successivo li priva automaticamente di ogni diritto. Il nuovo testamento, infatti, prevale su quello precedente e i nuovi beneficiari possono esercitare i propri diritti.
E se i beneficiari hanno già accettato l’eredità?
Diverso è il caso in cui i beneficiari del testamento anteriore abbiano già accettato l’eredità: in tal caso, la precedente situazione successoria viene di regola “travolta” dal testamento successivo e i beneficiari del primo testamento sono tenuti a restituire i beni ricevuti.
Testamento ritrovato in corso di giudizio di divisione ereditaria
La giurisprudenza ha affrontato il caso in cui il testamento venga ritrovato in corso di giudizio di divisione ereditaria, sancendo che quest’ultimo dovrà necessariamente essere preso in considerazione nella divisione dell’eredità.
Qualora fosse in corso un giudizio di divisione per successione legittima, quest’ultima diventerà testamentaria, in forza del disposto ex art. 457 c.c., comma 2. (Cass. sez. II, Sent., 27/09/2019 n. 24184).
Una volta proposta in primo grado la domanda di divisione dell’eredità basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce infatti domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile in appello, quella diretta a ottenere la divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia ed, inoltre, la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del “petitum”, relativo ai beni ereditari da dividere, e della “causa petendi”, fondata sull’esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione “mortis causa”.
Ne consegue che è possibile la modifica della domanda di divisione, poiché le diverse modalità di delazione dell’eredità configurano, comunque, un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa.
Testamento trovato dopo la divisione dell’eredità: si può contestare?
Non è raro che un testamento venga reso noto dopo che i coeredi hanno già proceduto alla divisione dei beni in comunione e che il testamento stabilisca quote differenti rispetto a quelle definite nella divisione. Questo solleva quindi un tema circa la possibile contestazione del contratto di divisione già raggiunto.
Secondo la maggior parte della giurisprudenza, il contratto di divisione potrà essere impugnato esclusivamente ai sensi dell’art. 763 c.c. (rescissione per lesione), nell’ipotesi in cui la sproporzione fra il valore delle porzioni assegnate in sede di divisione e le quote risultanti da testamento sopravvenuto sia “oltre il quarto”
Quali diritti ha l’acquirente di un bene ereditato?
Un’ulteriore ipotesi presa in considerazione è il caso in cui il testamento successivo istituisce un erede diverso rispetto a quello anteriore. In questo caso il beneficiario del primo testamento è tenuto a restituire i beni ricevuti.
Tuttavia, se i beni sono stati alienati a terzi, occorre distinguere tra due differenti ipotesi:
- se l’acquirente ha agito in buona fede e a titolo oneroso e se l’acquisto è stato trascritto prima della pubblicazione del testamento successivo, il terzo conserva i beni, mentre il beneficiario del primo testamento è obbligato a restituire il prezzo ricevuto;
- in caso contrario, il terzo è tenuto a restituire i beni al nuovo beneficiari.
Nuovi legati e quote di legittima nel testamento successivo
Con un testamento sopravvenuto potrebbe inoltre configurarsi un caso di attribuzioni di nuovi legati.
Se il testamento successivo introduce nuovi legati senza modificare l’istituzione ereditaria, il beneficiario del primo testamento non è tenuto a soddisfare i nuovi legati oltre il valore dell’asse ereditario o della quota di legittima (cfr. Cass. Sez. II, Sent., 08/01/2013, n. 264).
Il termine decennale di prescrizione: art. 483 c.c.
La conferma della scelta del legislatore di stabilire un termine decennale di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità decorrente dal giorno dell’apertura della successione sia in caso di successione legittima che testamentaria (fatte salve le espresse eccezioni previste dallo stesso art. 480 c.c.) è offerta dall’art. 483 c.c. che, dopo aver disposto al comma 1 che l’accettazione dell’eredità non si può impugnare se viziata da errore, prevede al secondo comma che “se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta”.
Il concetto unitario di eredità (art. 459 c.c.)
L’art. 459 c.c., nel prescrivere che l’eredità si acquista con l’accettazione, si riferisce all’eredità in sé considerata, a prescindere dal titolo della chiamata, legittima o testamentaria, presupponendo quindi un concetto unitario di acquisto dell’eredità stessa.
Da quando decorre la prescrizione (art. 480 c.c.)
In tale contesto deve essere letto l’art. 480 c.c. che stabilisce il termine di decorrenza della prescrizione di 10 anni del diritto di accettare l’eredità in ogni caso dal giorno dell’apertura della successione, e, in caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione, senza porre quindi alcuna distinzione con riferimento al tipo di devoluzione.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 480 c.c., poi, quando i primi chiamati abbiano accettato l’eredità, ma successivamente vengono rimossi gli effetti dell’accettazione, il suddetto termine non corre per gli ulteriori chiamati, decorrendo quindi dal giorno in cui costoro hanno la possibilità giuridica di accettare. Quindi, la prescrizione del diritto di accettare l’eredità decorre dall’apertura della successione, anche ove si rinvenga un testamento in data successiva.
Cosa succede se la scoperta di un testamento avviene dopo molti anni?
Ancora secondo una decisione della Corte d’Appello Catania, 27/03/1986, il testamento rinvenuto dopo oltre 20 anni dall’apertura della successione frattanto devoluta ab intestato, ferma restando la già intervenuta accettazione dell’eredità, vale solo a far modificare la ripartizione dei beni fra gli eredi, senza che possano opporsi la prescrizione del diritto all’accettazione della devoluzione testamentaria o l’acquisto per usucapione della quota inizialmente determinata e conseguita in misura diversa.
Cosi secondo una decisone della Suprema Corte di Cassazione, Ordinanza, 10/02/2017, n. 3655, in caso di accoglimento dell’azione di petizione dell’eredità con il formarsi, fra le parti, del giudicato sul punto, la riconosciuta qualità di erede non può più essere rimessa in discussione da taluna di esse se non nei limiti in cui sia possibile la revocazione della sentenza. Riconosciuto – cioè – l’attore erede testamentario del “de cuius”, il ritrovamento di un successivo testamento, in tanto può operare fra le parti, in quanto il documento – evidentemente già esistente al momento del precedente giudizio – sia stato trovato dopo la sentenza e non sia stato potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.