Comunione ereditaria: cos’è e come funziona
La comunione ereditaria è quel particolare tipo di comunione che si costituisce al momento dell’apertura della successione tra più eredi, sia legittimi sia istituiti tali dal de cuius mediante testamento.
Essa postula la comproprietà pro quota di tutti i beni di proprietà del defunto. In linea di massima, tale comunione non può essere perpetua. Tuttavia, la legge prevede che i coeredi, attraverso il cosiddetto patto di indivisione, possano obbligarsi a non chiederne lo scioglimento per un certo periodo di tempo che, in ogni caso, non può essere superiore a 10 anni.
Comunione ereditaria e uso esclusivo del bene da parte di un coerede
Quando nella comunione è presente un bene immobile, la legge ammette l’utilizzo esclusivo dello stesso da parte di uno solo dei coeredi, il quale potrebbe anche trasferirvi la propria residenza. In tal caso, tale coerede è però tenuto a indennizzare gli altri per l’impossibilità da parte loro di usufruire pro quota del medesimo immobile e dei relativi frutti.
Inoltre, se tale soggetto apporta migliorie o esegue lavori di ristrutturazione sul bene, al momento della divisione avrà il diritto di chiedere agli altri il rimborso pro quota delle spese sostenute per le innovazioni apportate, purché le stesse siano analiticamente documentate.
Lo scioglimento della comunione ereditaria: la divisione ereditaria
Nella maggior parte dei casi, successivamente alla successione, si rende necessario procedere allo scioglimento della comunione attraverso il meccanismo della divisione ereditaria, che porta alla titolarità esclusiva di uno o più beni in capo a ciascun coerede.
Le tre tipologie di divisione ereditaria: testamentaria, convenzionale e giudiziale
Il codice civile prevede tre tipologie di divisione ereditaria: testamentaria, convenzionale e giudiziale.
1 – La divisione testamentaria
La divisione testamentaria viene eseguita direttamente dal de cuius attraverso il testamento. Nell’atto di ultime volontà, il testatore può:
• dettare apposite disposizioni per regolare tempi e modalità di assegnazione dei beni spettanti a ciascun coerede (ad esempio, laddove tra i coeredi vi sia un soggetto minore di età, il testatore potrebbe stabilire che la comunione perduri fino al raggiungimento della maggiore età di questi);
• attribuire determinati beni ai singoli eredi;
• prevedere che la ripartizione dei propri beni tra gli eredi venga effettuata da un terzo designato dal testatore stesso.
Le attribuzioni dei beni, così come disposte dal testatore, sono vincolanti per gli eredi.
2 – La divisione convenzionale
Per divisione convenzionale si intende quella ripartizione del compendio ereditario, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, che viene effettuata di comune accordo tra i coeredi.
Il contratto di divisione, che postula la necessaria partecipazione di tutti i coeredi, può essere a forma libera se la massa ereditaria è composta solo da beni mobili e/o da crediti, deve invece essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, se vi rientrano anche beni immobili.
Inoltre, su istanza di qualsiasi coerede, può essere annullato se uno di essi non abbia preso parte alla divisione, se successivamente si scopre l’esistenza di un testamento o se il contratto costituisce l’effetto di violenza o dolo.
3 – La divisione giudiziale
Nel caso in cui il de cuius non abbia assegnato, mediante testamento, i singoli beni agli eredi o laddove i coeredi non riescano ad accordarsi per la ripartizione del compendio ereditario, ciascuno di essi può chiedere al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione di provvedere alla divisione dei beni ereditari e allo scioglimento della comunione ereditaria.
Costituisce condizione di procedibilità della domanda il previo tentativo di conciliazione dinanzi ad un organismo di mediazione con l’assistenza di un avvocato.
Il giudizio di divisione dev’essere esperito nei confronti di tutti i coeredi che non abbiano rinunciato all’eredità.
Il giudice redige il progetto di divisione avvalendosi, per la stima del valore dei beni che compongono l’attivo ereditario, di consulenti tecnici all’uopo nominato.
Definito il progetto, lo stesso viene depositato in cancelleria per essere esaminato da tutte le parti e ne viene fissata l’udienza di discussione. Tutti i coeredi devono prendere parte alla discussione e la mancata partecipazione equivale all’accettazione del progetto.
Se non sorgono contestazioni il giudice approva il progetto dichiarandolo esecutivo e stabilisce le modalità di distribuzione dei beni ereditari; se, invece, sorgono contestazioni sul progetto di divisione, viene instaurato un vero e proprio giudizio di merito al termine del quale il giudice decide con sentenza.
3.1 – La divisione a domanda congiunta
Il codice civile all’art. 791 bis prevede la possibilità, quando non vi sono particolari contestazioni, di procedere alla divisione a domanda congiunta: i coeredi congiuntamente possono ricorrere al Tribunale affinché il Giudice nomini un notaio o un avvocato al quale affidare le operazioni di divisione. Il professionista, dopo aver sentito tutti i coeredi, si occupa della predisposizione del progetto divisionale o della vendita dei beni che siano agevolmente divisibili.
La prelazione ereditaria e il diritto di retratto
La prelazione ereditaria è il diritto spettante a ciascun coerede nel caso in cui uno degli altri intenda cedere la sua quota o parte di essa.
Il coerede cosiddetto prelazionario, a parità di condizioni, ha il diritto di essere preferito nell’acquisto rispetto a terzi estranei. Pertanto, il coerede che intende vendere la sua quota o parte di essa, mediante l’invio della proposta contrattuale, ha l’onere di comunicare agli altri la volontà di cederla e le relative condizioni.
La prelazione dev’essere esercitata nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni.
Il mancato esercizio della prelazione da parte degli altri eredi, nel termine prescritto dalla legge, consente a colui che intende vendere la propria quota di cederla alle condizioni stabilite nella proposta contrattuale.
La ratio sottesa alla prelazione ereditaria mira a limitare l’ingresso di soggetti terzi nella comunione ereditaria, impedendo l’eccessivo frazionamento della proprietà ed evitando potenziali situazioni di conflitto tra i comproprietari.
Tuttavia, l’alienazione della quota da parte del coerede fatta in violazione della prelazione ereditaria non determina la nullità o l’annullabilità della vendita. La legge in questo caso prevede per gli altri coeredi il cosiddetto diritto di retratto che consente loro, finché dura la comunione ereditaria, di riscattare la quota dell’acquirente alle condizioni stabilite nell’atto di cessione.
(Articolo scritto in collaborazione con l’avv. Luigina Galli, studio legale Tisot Iuris S.T.A.R.L.)
(Articolo tratto dal magazine We Wealth di gennaio 2025, n 75, ma pubblicato in versione più lunga per il web)