Ma questa definizione è davvero applicabile a bitcoin? I dubbi sono doversi. Innanzitutto “le criptovalute rappresentano solo una fattispecie della più ampia categoria dei token (o criptoassets) – afferma Sallustio – lo evidenzia anche il recente interpello 110E del 20 aprile 2020 dell’Agenzia delle entrate, in cui si delinea il loro diverso trattamento fiscale ai fini Iva, include anche: i security token, che rappresentano diritti economici collegati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto alla distribuzione di futuri dividendi) e/o diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su talune materie) e gli utility token, rappresentativi di diritti legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare”. La medesima tripartizione per altro è quella scelta dall’Ue nella sua proposta di quadro regolatorio che si sta definendo e che è conosciuta come MiCAr.
Ma anche volendo assumere che bitcoin e le sue sorelle minori siano equiparabili tout court a valute estere sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi i problemi permangono. “Il primo è che, contrariamente alla valuta estera, non è possibile individuare un cambio ufficiale – dice Sallustio – e tale valore può differire notevolmente a seconda dell’Exchange utilizzato. Né gli Exchange costituiscono mercati regolamentati. Per questa ragione, con Interpello 956-39/2018, la Direzione regionale Lombardia, seppure ai fini del valore da indicare al quadro RW, ha chiarito che il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, va determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale”.
Altro problema: le criptovalute sono asset digitali che mal si prestano a una localizzazione secondo criteri “analogici”, per cui non possono certamente includersi tout-court nel novero degli “investimenti all’estero”.
“Per questo – continua Sallustio – parte della dottrina ritiene che il discrimen tra criptovalute localizzate in Italia o all’estero risieda nel possesso o meno, da parte del contribuente, della “chiave (crittografica) privata”. Ovvero del wallet o altro dispositivo presso il quale si detengono gli asset digitali e che viene mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle criptovalute associate e per trasferirle ad altri wallet. Se il contribuente ha la disponibilità della chiave privata, gli asset si considerano localizzati in Italia, per cui il quadro RW non si compila. Viceversa, le criptovalute andranno inserite nel modello RW senza la necessità di riportare lo Stato estero di detenzione (in tal senso le istruzioni del quadro RW dal 2018). Nel senso della legittimità dell’obbligo di dichiarare le criptovalute nel quadro RW si è espresso il Tar del Lazio con sentenza 1077/2020”.
Ancora, Sallustio solleva un terzo problema: “il quadro interpretativo ed applicativo risulta insoddisfacente dato che la stessa normativa antiriciclaggio chiarisce che la criptovaluta (in quella sede denominata “valuta virtuale”) è altro rispetto alla moneta tradizionale, estera o meno, trattandosi della rappresentazione digitale di valore. Essa non ha corso forzoso, per cui non ha valore solutorio, potendo essere accettata o meno come mezzo di pagamento. Ne segue che l’intera impalcatura su cui poggia la qualificazione di tali asset ai fini impositivi e dichiarativi, basata sulla equivalenza con le valute estere, presenta seri dubbi di tenuta sul piano giuridico. La seconda concerne l’esistenza stessa di una categoria reddituale in cui “incasellare” i proventi da cessione di criptovalute”.
La conclusione è che, se è vero che la criptovaluta non è assimilabile alla moneta tradizionale, “non è possibile ritenere che la sua cessione sia tassabile come se si trattasse di valuta estera, né si scorgono fattispecie (anche tra i redditi di capitale) in cui la sua cessione possa essere inclusa. Pertanto, ben potrebbe profilarsi l’esercizio di un’azione di rimborso dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, assolta in base ad un’interpretazione di assai dubbia sostenibilità”, conclude l’avvocato.